Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 39442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39442 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
ANDREA MONTAGNI DANIELA FALLARINO ATTILIO MARI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
-Presidente -
NA SA LA CC
IO NT
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AE, nato a [...] il [...];
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39442/2025 Roma, li, 05/12/2025
Sent. n. sez. 991/2025 CC - 06/11/2025 R.G.N. 22003/2025
avverso l'ordinanza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO NT;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto procuratore OLGA MIGNOLO, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza
impugnata;
Firmato Da: IO NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di AN UT avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., per la detenzione sofferta in fase esecutiva. Trattasi di detenzione prospettata come ingiusta in quanto patita in esecuzione di una condanna definitiva (anche) per corruzione e in ragione della mancata sospensione dell'ordine di esecuzione fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, oggetto di declaratoria d'incostituzionalità, quanto all'applicazione retroattiva, con sentenza n. 32 del 2020.
2. Nell'interesse dell'instante è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge (l'art. 314 cod. proc. pen.), di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. La Corte territoriale avrebbe violato l'art. 314 cod. pen. così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, all'esito di interventi della Consulta, in quanto operante anche con riferimento all'ingiusta sottoposizione a pena determinata dall'errore dell'Autorità in fase esecutiva. Sarebbero stati negati i presupposti della riparazione per ingiusta detenzione in ragione dell'insussistenza dell'errore da parte dell'organo dell'esecuzione. Ciò anche se, nella specie, l'Ufficio del Pubblico Ministero, in linea con il c.d. <<diritto vivente» sino all'intervento di Corte cost. n. 32 del 2020, avrebbe applicato la disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione anche con riferimento a pena da espiare per reato commesso antecedentemente alla disciplina stessa. In tesi difensiva, l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale, argomentabile dal combinato disposto degli art. 136 Cost. e 30 l. 11 marzo 1953, n. 87, sancirebbe l'errore dell'organo dell'esecuzione sostanziatosi nell'aver applicato una norma nella sua interpretazione incostituzionale in quanto, come tale, ritenuta dal successivo intervento della citata sentenza n. 32 del 2020. 2.2. Con autonoma ragione fondante la decisione, il giudice della riparazione avrebbe altresì falsamente applicato l'art. 314 nel ritenere applicabile alla fattispecie, per medesimezza di ratio, il disposto di cui al quinto comma che, per le ipotesi di abrogazione della norma incriminatrice, esclude il diritto alla
2
Firmato Da: IO NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85
riparazione per quella parte di custodia cautelare sofferta prima dell'abrogazione medesima.
3. Hanno concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale e l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è fondato.
2. Per la trattazione delle questioni di diritto poste al vaglio della Suprema Corte è necessaria una previa ricostruzione del fatto processuale su cui si sono innestati tanto l'intervento operato dalla Consulta con sentenza n. 32 del 2020 quanto la decisione impugnata.
2.1. Per come emerge dal provvedimento impugnato oltre che dal ricorso, AN UT è stato condannato per corruzione e turbata libertà degli incanti alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusine con sentenza d'appello dell'11 maggio 2018, divenuta irrevocabile il 5 giugno 2019. Ne è conseguito l'ordine di esecuzione del 6 giugno 2019, non sospeso, per il residuo pena (pari a tre anni, due mesi e quattordici giorni di reclusione). Ciò in ragione del divieto di sospensione dell'odine di esecuzione, previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen., in virtù delle modificazioni introdotte all'art.
4-bis, comma 1, ord. pen. dall'art. 1, comma 6, lett. b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, con la conseguente previsione quale reato ostativo anche della corruzione. L'organo dell'esecuzione ha ritenuto le modifiche operanti con riferimento ai reati di nuovo inserimento nell'elenco di quelli ostativi ancorché commessi antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 3, trattandosi di esecuzione della pena successiva alla detta entrata in vigore. Trattasi di interpretazione fatta propria anche dal giudice dell'esecuzione che, con ordinanza depositata il 23 luglio 2019, ha rigettato l'istanza di AN UT volta a ottenere la dichiarazione di temporanea inefficacia dell'ordine (non sospeso) di esecuzione per la carcerazione.
2.2. L'art. 1, comma 6, lett. b), I. n. 3 del 2019 è stato successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 32 del 2020 perché in contrasto con l'art. 25, comma secondo, Cost. In particolare, la diposizione normativa ampliante il novero dei reati ostativi è stata ritenuta incostituzionale in quanto interpretata (dal c.d. «diritto vivente») nel senso per cui le modificazioni introdotte all'art.
4-bis, comma 1, ord. pen. si applicano anche ai
3
Firmato Da: IO NT Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Serial: 18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85
condannati che, come nella specie, abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della I. n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione (previste dal Titolo I, Capo VI, della I. n. 354 del 1975), della liberazione condizionale (prevista dagli artt. 176 e 177 cod. pen.) e, per quanto rileva in questa sede, del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.
2.3. Il giorno successivo al comunicato stampa della Corte costituzionale avente a oggetto il contenuto della decisione adottata all'udienza dell'11 febbraio 2020, l'organo dell'esecuzione ha disposto l'immediata scarcerazione di AN UT in ragione della sospensione dell'ordine di esecuzione, ritenendo la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
2.4. Sicché, con l'istanza non accolta dall'ordinanza oggetto dell'attuale impugnazione, è stata richiesta la riparazione per l'ingiusta detenzione patita dalla data di esecuzione dell'ordine di carcerazione non sospeso alla successiva scarcerazione conseguente all'ordine di sospensione.
2.5. La Corte territoriale, in estrema sintesi, ha escluso il diritto all'equa riparazione in ragione di due autonome ragioni fondanti la decisione.
2.5.1. In primo luogo, è stato escluso il presupposto dell'errore dell'organo dell'esecuzione, avendo la Procura generale applicato il c.d. «<diritto vivente>> governante la materia sino all'intervento di Corte cost. 32 del 2020 quanto all'applicazione delle norme incidenti sull'esecuzione della pena anche a fatti commessi antecedentemente alla loro introduzione.
2.5.2. In secondo luogo, l'accesso alla riparazione è stato negato in ragione dell'applicazione analogica del disposto di cui all'art. 314, comma 5, cod. proc. pen. che, per le ipotesi di abrogazione della norma incriminatrice, esclude il diritto alla riparazione per quella parte di custodia cautelare sofferta prima dell'abrogazione medesima. Ne è dunque conseguito, per la Corte territoriale, l'esclusione del diritto alla riparazione per quella parte di pena espiata prima dell'intervento della Corte costituzionale.
Firmato Da: IO NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85
3. Orbene, nei termini di seguito esplicitati sono fondate entrambe le censurate violazioni di legge (articolate nei termini sintetizzate ai paragrafi nn.
2.1. e 2.2. del precedente «ritenuto in fatto>>).
4. La prima censura devolve una questione interpretativa dell'art. 314 cod. proc. pen. già risolta dalla Suprema Corte, antecedentemente al provvedimento impugnato, nei termini sostanzialmente prospettati dal ricorrente e di seguito esplicitati, disattesi dalla Corte territoriale con la pronuncia impugnata che, sul
punto, mostra di non essersi confrontata con l'approdo interpretativo di legittimità.
4.1. Il riferimento è a Sez. 4, n. 972 del 01/12/2021, [...], Rv. 282857-01, il cui iter logico-giuridico è stato confermato e ripreso da Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Rv. 287112-01 (quest'ultima intervenuta in fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un condannato per il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., poiché commesso fino a giugno 2019, in presenza di minori, in ragione della mancata sospensione dell'ordine di esecuzione per l'erronea applicazione retroattiva dell'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 572, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 9, comma 2, lett. b, l. n. 69 del 2019). La Suprema Corte si è mossa nel solco interpretativo già tracciato in sede di legittimità per cui il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. Per quanto maggiormente rileva in questa sede, il consolidato principio di cui innanzi è stato ribadito proprio con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente. L'istanza di riparazione era difatti relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b), I. n. 3 del 2019. Nel dettaglio, è stato ribadito che la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che la sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 non consente di differenziare in modo radicale la situazione di chi abbia subito ingiusta detenzione a causa di una misura cautelare che in seguito sia risultata ingiusta, rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione errato. Più precisamente, il citato intervento della consulta non consente di differenziare le due situazioni fino al punto di ritenere che la prima sia ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda debba essere, invece, ignorata (cfr. Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Rv. 259210-01). Muovendo da queste premesse, si è ritenuto che la tardiva esecuzione di un ordine di scarcerazione per liberazione anticipata determini l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e costituisca titolo
5
Firmato Da: IO NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85
per la domanda di riparazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Rv. 268617- 01). Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, [...], ha poi chiarito che il diritto alla riparazione sia configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. Come opportunamente sottolineato dalla sentenza da ultimo citata (pag. 4 e 5 della motivazione) «il principio secondo il quale il diritto all'indennizzo non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile, poggia unicamente su una lettura della sentenza costituzionale che non pare né obbligata né persuasiva». Tale orientamento, infatti, «lascia intravedere una qual certa sovrapposizione tra i piani della irrevocabilità della condanna e quello della definitività della pena» e, nel vigente sistema processuale, che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio, questi piani non appaiono coincidenti, non essendo coincidenti «<i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e di pena definitiva ... per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio...» (per i presupposti della riparazione dell'ingiusta detenzione patita in fase esecutiva si vedano, con particolare riferimento all'intervento dell'autorità in ordine ai periodi di liberazione anticipata, Sez. 4, n. 43089 del 12/10/2022, [...], circa la valutazione della tempestività della richiesta del beneficio in relazione a ogni singolo periodo di liberazione anticipata, e Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, [...], con particolare riferimento alla necessità di accertare l'inerzia dell'autorità).
4.2. Dovendosi intendere «pena definitiva» quella «determinata all'esito della complessiva gestione del trattamento sanzionatorio», la citata Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, [...], ha ritenuto che nella ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. fosse suscettibile di indennizzo la detenzione subita a seguito di un ordine di esecuzione emesso perché una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale era stata respinta facendo applicazione retroattiva dell'art. 1, comma 6, lettera b), I. n. 3 del 2019. Nel caso esaminato dalla sentenza in oggetto, in termini sostanzialmente sovrapponibili alla presente fattispecie, una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata ben prima dell'entrata in vigore della I. n. 3 del 2019, in relazione a un titolo di reato che consentiva la misura alternativa, era stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza esclusivamente perché (in assenza di
Firmato Da: IO NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85
disposizioni transitorie) la legge sopravvenuta non consentiva più l'applicazione di misure alternative alla detenzione per quel titolo di reato. Era poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 nei termini innanzi evidenziati. Nella descritta situazione, la citata Sez. 4, n. 9721 del 2021, dep. 2022, ha ritenuto che il provvedimento di rigetto della richiesta di affidamento in prova fosse illegittimo e fosse quindi illegittimo (per illegittimità derivata) anche l'ordine di esecuzione, non sospeso, per effetto del quale il condannato (poi ammesso alla misura alternativa) aveva sofferto in carcere una parte della pena. 4.3. È stato in definitiva affermato il principio, operante anche nella specie ma disatteso dall'ordinanza impugnata, per cui può essere valutata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nella ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 314-315 cod. proc. pen. «l'ipotesi di mancata sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019 n. 3 [...] il cui art. 1, comma 6 lett. b) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 [...] si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019">. Nella fattispecie in esame, così come in quella posta al vaglio di Sez. 4, n. 9721 del 2021, dep. 2022, l'omessa sospensione dell'ordine di esecuzione, confermata, nel caso che ci occupa, anche dal giudice dell'esecuzione, si mostra illegittima sulla base della sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale. Trattasi di omessa sospensione dell'ordine di esecuzione difatti fondata esclusivamente su un'interpretazione incostituzionale della I. n. 3 del 2019. Se l'illegittima interpretazione non fosse stata adottata, l'ordine di esecuzione sarebbe stato sospeso, come lo è stato all'esito dell'intervento della Consulta. Si tratta dunque di un caso nel quale l'autorità procedente ha commesso un errore determinato da violazione di legge: in specie, da violazione di principi costituzionali nell'interpretazione della citata legge n. 3 del 2019.
5. La seconda censura si appunta sull'ulteriore (autonoma) ragione fondante la decisione, facente perno, nell'escludere il diritto alla riparazione, sull'applicazione analogica del disposto di cui all'art. 314, comma 5, cod. pen., che, per le ipotesi di abrogazione della norma incriminatrice, esclude il diritto alla riparazione per quella parte di custodia cautelare sofferta prima dell'abrogazione medesima.
7
Firmato Da: IO NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85
5.1. Si sottopone alla Suprema Corte la questione (nuova) dell'applicabilità, per medesimezza di ratio, dell'art. 314, comma 5, cod. proc. pen., alla fattispecie più volte descritta, caratterizzata da ordine di esecuzione non sospeso solo in ragione di una norma afferente all'esecuzione della pena sopravvenuta al fatto e applicata in ragione di una sua interpretazione incostituzionale (e tale successivamente dichiarata dalla Corte costituzionale).
indirettamente
5.2. L'ordinanza impugnata sembra argomentare l'applicazione analogica della citata norma alla fattispecie posta al suo vaglio dalla giurisprudenza di legittimità che accomuna, agli effetti del 314, comma 5, cod. proc. pen., all'ipotesi in essa normativamente prevista di abrogazione della norma incriminatrice quella della dichiarazione d'incostituzionalità di una norma incriminatrice.
5.2.1. In merito, la Suprema Corte ha ritenuto che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione va escluso quando il proscioglimento sia intervenuto a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, che - per l'identità degli effetti e la comune estraneità alla categoria dell'errore giudiziario è equiparabile all'ipotesi di abrogazione prevista dal quinto comma dell'art. 314 cod. proc. pen.
5.2.2. In tal senso, ex plurimis, Sez. 4, n. 15237 del 14/02/2018, Rv. 272474-01, che, in applicazione dell'evidenziato principio, ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita, per il reato di cessione di sostanze stupefacenti inserite per la prima volta nella tabella I di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con i d.m. 16 giugno 2010 e 11 maggio 2011, caducati in forza della sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in I. 21 febbraio 2006, n. 49 (sul punto, in senso conforme, anche Sez. 4, n. 4240 del 16/12/2016, [...], Rv. 269168-01). Al riguardo è stato considerato che seppure sia netta la distinzione tra il fenomeno di abrogazione e quello di declaratoria d'illegittimità costituzionale delle leggi, quanto a presupposti ed effetti (si vedano gli effetti non abrogativi bensì invalidanti come evidenziati anche da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Rv. 260695 - 01), tuttavia, nella prospettiva della regolamentazione del riconoscimento di una situazione di detenzione riconosciuta soltanto ex post <<ingiusta», la ratio della previsione del comma 5 dell'art. 314 cod. proc. pen., sembra, a ben vedere, sovrapponibile a quella derivante dalla declaratoria di incostituzionalità, in quanto entrambe sono accomunate dalla piena legittimità nel momento dell'attuazione di una norma, soltanto in seguito espunta dall'ordinamento.
8
Firmato Da: IO NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85
In tal senso, sono stati ritenuti deporre passaggi motivazionali di due risalenti precedenti giurisprudenziali di legittimità. Il riferimento è a Sez. 4, n. 2651 del 22/11/2000, [...], Rv. 218479- 01, in motivazione, nonché a Sez. 4, n. 2733 del 12/11/1996, Rv. 206611-01, in motivazione). Per la prima delle due citate sentenze, in particolare, l'art. 314, comma 5, cod. proc. pen. esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione solo in caso di «abrogazione della norma incriminatrice», a tale abrogazione, intervenuta per specifico intervento del legislatore, dovendo equipararsi anche gli effetti, sostanzialmente abrogativi, delle pronunce di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Per Sez. 4, n. 2733 del 1996, invece, l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice è equiparabile all'ipotesi di abrogazione prevista dal citato quinto comma in quanto gli effetti sono gli stessi e identica è la collocazione di dette ipotesi fuori della categoria dell'errore giudiziario, che dà causa all'ingiusta detenzione e quindi al diritto alla riparazione. In proposito, la citata Sez. 4, n. 15237 del 2018, richiama anche la motivazione di Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, [...], che nel pronunciarsi in tema di termini di custodia cautelare di fase a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 in materia di disciplina sugli stupefacenti, ha affermato la legittimità dei provvedimenti cautelari emessi nel vigore della legge dichiarata costituzionalmente illegittima.
5.3. Orbene, non è oggetto della presente decisione la validità del principio di diritto di cui innanzi (esplicitato al precedente paragrafo 5.2.1.) ma deve in questa sede chiarirsi, in ragioni delle specifiche sollecitazioni del ricorrente a riguardo, che fuoriesce dal cono d'ombra della previsione di cui all'art. 314, comma 5, cod. proc. pen. la fattispecie in esame.
nell'interpretazione
Essa è difatti caratterizzata dall'ingiusta detenzione in fase esecutiva in ragione della mancata sospensione di un ordine di esecuzione dovuta, quest'ultima, all'errore dell'autorità sostanziatosi incostituzionale della norma governante l'esecuzione della pena sopravvenuta dal fatto-reato (con conseguente violazione dei principi costituzionali). Sicché, non si versa in ipotesi caratterizzata dall'abrogazione di una norma incriminatrice ovvero a essa assimilabile (come invece ritenuto dalla Suprema Corte con riferimento alla diversa ipotesi della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di norme incriminatrici). Alla diversità degli effetti si aggiunge altresì la collocazione dell'ipotesi in esame non al di fuori della categoria dell'errore dell'autorità, come detto invece sostanziatosi nella violazione di
Firmato Da: IO NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85
principi costituzionali in sede d'interpretazione di una sull'esecuzione della pena.
norma incidente
6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, in applicazione dei principi di cui ai precedenti paragrafi 4. e ss. (in particolare 4.3.) e 5. e ss. (in particolare 5.3.), cui di demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Fabio Antezza
10
Il Presidente
DR GN
Firmato Da: IO NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 18fb373bb67b0cf1 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85