Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
In caso di notificazione a mezzo posta l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo infatti sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2006, n. 40274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40274 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 28/09/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1211
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 040838/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AN, N. IL 01/10/1957;
avverso SENTENZA del 17/06/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 29 settembre 2003 dal Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Casarano, dichiarava AR IA responsabile del reato continuato ex artt. 81 cpv. - 660 - 582 - 612 - 635 - 624 c.p. commesso fino all'1-9-1998, in danno di Marsano Maristella, condannandolo, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 1 anno di reclusione ed Euro 500,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni cagionati alla predetta Marsano, costituitasi parte civile, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 5.000,00.
Proposto appello dall'imputato, la Corte di appello di Lecce ha confermato, sentenza pronunciata il 17 giugno 2005, la decisione del primo giudice.
Ricorre per cassazione l'AR deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione di legge e vizio di motivazione sul rigetto della eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, avvenuta a mezzo posta mediante consegna non al domicilio dichiarato di via Marconi n. 15 di Matino, luogo di sua residenza, bensì al numero 13 di detta via ed a mani di soggetto non identificato, con annotazione da parte dell'ufficiale postale della parola "fratello" accanto a quella prestampata "convivente". A nulla vale - afferma il ricorrente - l'affermazione dei secondi giudici secondo la quale la convivenza va ravvisata anche in capo a chi si trovi, nel momento della notificazione, nell'abitazione del destinatario, atteso che la consegna non avvenne nell'abitazione dell'imputato (civico n. 15 di via G. Marconi, in Matino), ma in altro luogo (civico n. 13 della stessa via).
2) Violazione di legge laddove non è stata affermata la improcedibilità dell'azione penale per tardiva presentazione (in data 10 agosto 2000, per tutta una serie di fatti distribuiti anteriormente nel tempo) della querela, condizione di procedibilità richiesta per tutte le ipotesi delittuose contestate tranne che per quella di lesioni volontarie gravi, ascritta come commessa in data 22 ottobre 1999. A proposito di tale imputazione il ricorrente contesta, peraltro, la sussistenza della prova dell'aggravante, tale da rendere il reato perseguibile di ufficio, rilevando che alla contestazione di avere cagionato lesioni giudicate "guaribili" in 30 giorni non è seguita la prova dell'effettiva durata della malattia. 3) Violazione di legge (art. 192 c.p.p.) sull'affermazione di responsabilità, per mancato rilievo delle incongruenze e contraddizioni nelle quali è incorsa la persona offesa. Osserva la Corte quanto segue.
Il motivo sopra riportato sub 1) è infondato, atteso che, diversamente da quanto il ricorrente assume, la notificazione del decreto di citazione al giudizio di primo grado non avvenne mediante consegna dell'atto presso il civico n. 13 di via Marconi (luogo al quale l'atto fu indirizzato) ed a mani di un soggetto sconosciuto, qualificato come fratello convivente dal "postino", bensì, come risulta dalla cartolina di ricevimento in atti, presso l'Ufficio Postale, allorquando il piego fu ritirato da parte di soggetto qualificatosi come fratello dell'imputato.
Va rilevato, al riguardo, che, in caso di notificazione a mezzo posta l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. 20 novembre 1990, n. 890, art. 7 previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo invece sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento e che venga data, in quel contesto, la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Cass. Sez. 3, 6/7/1998, n. 9168, Lamiranda). Donde la irrilevanza della asserita illeggibilità della sottoscrizione apposta dal fratello dell'imputato che effettuò il ritiro del plico contenente il decreto di citazione a giudizio e giacente presso l'Ufficio Postale, e la non pertinenza al caso concreto in esame sia della giurisprudenza citata dal ricorrente a sostegno del motivo con il quale si sottolinea che il consegnatario non fu reperito "dal postino" nell'abitazione del destinatario, sia della giurisprudenza richiamata dai secondi giudici per sostenere la validità dell'avvenuta notificazione mediante consegna nell'abitazione dell'imputato a mani di persona ivi reperita dall'ufficiale giudiziario e che avrebbe rappresentato a quest'ultimo una situazione di, pur temporanea, convivenza (Cass. Sez. 1, 18/11/1998, n. 13542, De Vita, a tenore della quale "In materia di prima notificazione all'imputato non detenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p.p., debbono considerarsi conviventi dell'imputato non soltanto le persone che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per le generalità e le qualifiche declinate all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, perché in questo caso l'ufficiale giudiziario ha il ragionevole affidamento che l'atto perverrà al destinatario"). Nè ricorre nella specie, attesa la diversità del fatto, la causa di nullità della notificazione che il ricorrente deduce, affermata da Cass. Sez. 5, 18/12/2002, n. 4718, Sebastiani, a tenore della quale la citazione a giudizio notificata a mezzo posta e consegnata a persona diversa dal destinatario, richiede che l'avviso di ricevimento e il registro di consegna siano sottoscritti dalla persona a cui il piego è consegnato e, inoltre, che la firma sia seguita dalla specificazione della qualità del consegnatario, sicché un'eventuale annotazione successiva eseguita dall'ufficio postale su richiesta dell'autorità giudiziaria non vale a sanare l'omissione, in quanto costituisce mancanza della certezza legale della conoscenza.
Tanto ritenuto, va preso in esame il motivo di ricorso sub 2), con il quale si censura la mancata declaratoria della improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela di parte. Prima ancora, va peraltro rilevato che il reato contravvenzionale di molestia di cui all'art. 660 c.p., punito con le pene alternative dell'arresto e dell'ammenda ed ascritto come commesso il giorno 1 settembre del 1998, è estinto per prescrizione, maturatasi, al più, il giorno 1/6/2003, antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado 29/9/2003, tenuto conto dei disposti dell'art. 157 c.p.p., comma 5, art. 158 c.p.p., comma 1 (a tenore del quale il termine della prescrizione decorre, per il reato continuato, dal giorno in cui è cessata la continuazione, nella specie affermata come ricorrente fra tutti i reati ascritti e cessata il giorno 1 agosto 2000) art. 159 c.p.p., commi 1 e 3 (nella specie vi è stata sospensione del corso della prescrizione per tre mesi) e art. 160 c.p.p.. Non ricorrendo in ordine a tale reato cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., comma 2, e non dovendosi ritenere inammissibile il proposto ricorso, va dichiarata la estinzione del suddetto reato contravvenzionale per intervenuta prescrizione. Quanto all'assunto di tardività della proposizione della querela per i delitti in questione, va rilevato che la censura è fondata per quanto concerne il reato di minaccia ex art. 612 c.p., ascritto come commesso nella data del 3 marzo 2000, e pertanto più di tre mesi prima della data (10 agosto 2000) di presentazione della querela. Al riguardo va rilevata la totale genericità dell'affermazione della corte territoriale secondo cui la querela sarebbe stata tempestivamente proposta per tutti i delitti in quanto, ex art. 124 c.p., il termine di tre mesi per la presentazione della querela decorre dal momento nel quale la persona offesa ha avuto piena contezza di tutti gli elementi costitutivi dei fatti-reato; invero, posto che i medesimi sono ascritti all'ex convivente della persona offesa e che costei ha potuto percepire con immediatezza ed ex propriis sensibus, come si evince dall'esame dell'atto di querela, le condotte criminose avvenute in suo danno e ben conoscerne l'autore, i secondi giudici non spiegano in alcun modo le ragioni di fatto per le quali essi hanno ritenuto applicabile nella fattispecie concreta in esame il, pur esatto, principio di diritto il tema di individuazione del dies a quo ai sensi dell'art. 124 c.p. in relazione al termine decadenziale in detta norma stabilito.
La querela è invece stata proposta tempestivamente per tutti gli altri delitti dei quali l'imputato è stato ritenuto responsabile, posta mente alle rispettive date di consumazione dei medesimi, fatta eccezione per il reato di lesioni gravi, ascritto come commesso 22/10/1999, reato peraltro del tutto attendibilmente, pur se implicitamente, ritenuto perseguibile di ufficio in considerazione della natura della malattia certificata, consistita nella "incrinatura del contorno inferiore dell'orbita sinistra, ematoma periorbitale sinistro e frattura delle ossa nasali", lesioni significativamente giudicate guaribili in trenta giorni. Da quanto sin qui osservato deriva che la sentenza gravata va annullata, altresì, con riferimento al reato di cui all'art. 612 c.p. perché improcedibile per mancanza di (tempestiva) querela.
Quanto, infine, al terzo motivo - con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 c.p.p. affermando che la corte territoriale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della teste persona offesa senza considerare "le numerose contraddizioni ed incongruenze presenti nella deposizione della Marsano e già evidenziate nell'atto di appello, alle quali si aggiunga quella rilevata nel precedente motivo di gravame, laddove si è sostenuto, quanto all'episodio di lesioni gravi del 22 ottobre 1999, che la Marsano ha deposto di essere stata colpita da un pugno, mentre in precedenza, presto il posto di pronto soccorso, aveva dichiarato di avere durante una semplice discussione in auto, violentemente urtato con la mano dell'AR", circostanza, questa, "che porterebbe a ritenere la colposità della condotta" - va rilevato quanto segue.
È di tutta evidenza la mancanza di specificità della censura laddove il ricorrente lamenta la mancata considerazione di circostanze "già evidenziate nei motivi di appello", senza minimamente descrivere ne' dette circostanze ne' il contenuto dei motivi su tali punti - ed è noto che non corrisponde al requisito della specificità, richiesta sotto pena di inammissibilità, dal combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., lettera c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lettera c), il semplice generico richiamo dei motivi di appello - anche per sostenere che tali non descritti motivi non sono stati considerati dai secondi giudici.
Invero tale richiamo di riduce ad una esposizione soltanto apparente di motivi rispetto al giudizio di annullamento, nel quale le censure che la Corte di Cassazione è chiamata ad esaminare devono concernere specificamente il provvedimento impugnato con il ricorso e consentire immediatamente l'individuazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle stesse censure, che, altrimenti, si concretano in formule vaghe ed indeterminate.
E laddove la censura presenta, invece, un aspetto di specificità (mancata considerazione delle due versioni date dalla persona offesa in ordine alle lesioni subite il 22 ottobre 1999 ad opera dell'AR), a tale aspetto si accompagna una connotazione di manifesta infondatezza, alla luce del referto medico del 22 ottobre 1999 richiamato dai secondi giudici, il cui tenore è decisamente incompatibile con un urto accidentale contro la mano altrui nel corso di una "semplice discussione", quand'anche la persona offesa abbia ritenuto di non chiarire subito, nel posto di pronto soccorso, la (evidente) dinamica del fatto lesivo.
Per le sin qui illustrate ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di molestia e di minaccia, ed il ricorso va rigettato nel resto, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Taranto per quanto consegue al limitato annullamento in ordine alla determinazione della pena per il reato continuato (essendo l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. stato determinato cumulativamente dal primo giudice e non già, come dovevasi, apportando sulla pena base per il reato ritenuto più grave nell'ambito della ravvisata continuazione singoli incrementi di pena, individuati per ciascuno dei reati satelliti), nonché, eventualmente in ordine alle statuizioni civili (leggasi: la assegnazione di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva) adottate con la sentenza di primo grado, confermata in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di molestia perché estinto per prescrizione ed al reato di minaccia per tardi vita della querela.
Rigetta nel resto il ricorso.
Rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Taranto per quanto di conseguenza.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006