Sentenza 6 luglio 1998
Massime • 1
In caso di notificazione a mezzo posta l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1990 n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta. Infatti è sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1998, n. 9168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9168 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica l. Dott. Tonini Paolo Presidente del 6 luglio 1998
2. Dott. Zumbo Antonio Consigliere SENTENZA
3. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere N.2453
4. Dott. Quitadamo Nicola Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N.12030/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RA IO, n.
4.11.51 Acerenza
avverso la sentenza 7.11.97 del pretore di Potenza;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale B. Frangini che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv.to A. Morlino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 7 novembre 1997 il pretore di Potenza ha condannato alla pena di lire 14.292.000 d'ammenda Saverio Lamiranda, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 23 della legge n. 482 del 1968 per avere omesso d'inviare all'U.P.L.M.
0. di Potenza richiesta d'assunzione di categorie protette in Potenza acc. 23.11.95.
Ricorre l'imputato, deducendo quattro motivi.
Con il primo assume che il decreto di citazione non è stato a lui notificato. Non vi sarebbe in atti traccia della raccomandata. Ciò avrebbe impedito di esibire i decreti della Direzione provinciale del lavoro, con i quali viene riconosciuta la sussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la sospensiva dei suddetti obblighi. Con il secondo invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Assume che doveva essere assolto, poiché la società da lui rappresentata è di trasformazione di prodotti a lavorazione stagionale, alla quale non è applicabile il dettato normativo. Ricorda che il 15 novembre 1995 aveva richiesto l'autorizzazione ad assumere un invalido civile in luogo di un orfano. Con decreto 5 novembre 1996 l'ufficio aveva concesso la sospensiva. Con il terzo motivo adduce l'incompetenza per territorio del pretore di Potenza, poiché la società ha stabilimento e sede amministrativa in agro di Melfi.
Con il quarto motivo evidenzia la prescrizione del reato, poiché la richiesta doveva essere inviata il 30 maggio 1995 ed il decreto di citazione è stato notificato il 13.8.97.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Il decreto di citazione è stato notificato a mezzo del servizio postale, non essendo stato possibile recapitare il piego a seguito di due accessi avvenuti il 12 ed il 13 agosto 1997 con affissione alla porta. Il piego medesimo è stato, poi, ritirato durante la sua giacenza da un incaricato di nome EN.
L'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 prevede che " ... se l'agente postale non può recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone, alle quali può farsi la consegna, il piego stesso è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza ... Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro.".
L'art. 7 della stessa legge è formulato diversamente con riferimento alla consegna nel luogo indicato sulla busta: questa deve avvenire a convivente o a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario.
Nell'ipotesi dell'art. 8 è, invece, espressamente stabilito che il ritiro può avvenire a mezzo di soggetto all'uopo delegato. Dovrà essere l'ufficiale postale a verificare l'esistenza della delega e le generalità, prendendo nota negli atti dell'ufficio. L'attestazione dell'esistenza dell'incarico fa fede fino a querela di falso e la notifica è regolare.
Deve, quindi, affermarsi che nell'ipotesi in cui l'agente postale, addetto alla notificazione dell'atto, constati che le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna o siano temporaneamente assenti o inidonee, provvede a depositare il piego - in virtù dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 - nell'ufficio postale, ove il destinatario o un suo incaricato possono ritirarlo.
L'incaricato del ritiro non deve, però, avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della stessa legge. All'uopo è sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l'indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.
L'atto, qualora corrisponda ai suddetti requisiti, fa fede fino a querela di falso e la notifica è regolare.
Nella specie sono stati rispettati i precetti normativi. 2) Dal testo della sentenza impugnata non risulta alcun travisamento del fatto in relazione all'asserita attività di trasformazione dei prodotti.
Tale assunto comunque attiene al merito e non è verificabile in sede di legittimità.
I documenti richiamati dal ricorrente dovevano essere esibiti (anche se non appaiono rilevanti) nel giudizio di pretura.
Come è noto, la giurisprudenza di questa corte (mass. 198796, 209250) è orientata nel senso che in cassazione documenti nuovi possono essere depositati soltanto se non potevano essere presentati precedentemente o riguardino fatti sopravvenuti o "ius superveniens". L'attuale art. 610 cod. proc. pen., infatti, non riproduce il testo del previgente art. 533, che prevedeva tale facoltà, in quanto il legislatore ha voluto evidenziare le funzioni di legittimità della corte di cassazione, evitando sovrapposizione di ruoli. 3) L'incompetenza per territorio deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491 dello stesso codice e, cioè, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Nella specie il dettato normativo non è stato ottemperato e si è verificata la decadenza.
4) La prescrizione non è maturata.
L'art. 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 dispone che "i privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ... ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda... ".
Dalla lettura della norma si evince che il reato è configurabile, soltanto quando sia stata data la diffida e questa non sia stata osservata nei termini assegnati.
Nella specie la diffida è del 23 novembre 1995. Il reato si è compiuto allo scadere dei cinque giorni assegnati, senza che l'interessato abbia posto in essere alcuna attività. Anche considerando la notifica (13 agosto 1997) del decreto di citazione la prescrizione non è maturata.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1998