Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
La competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui di prodotti usati in agricoltura tossici per l'uomo, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo di consegna della merce al vettore, nel quale ai sensi dell'art. 1510 cod.civ. si è concluso il contratto, con conseguente passaggio della proprietà all'acquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 41691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41691 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 01/07/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 2018
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 46726/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED ER, n. a Bisceglie il 08/02/1957;
avverso la sentenza del Tribunale di Trani in data 28/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Mastromauro L. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/02/2013 il Tribunale di Trani ha condannato ED ER alla pena di Euro 5.000 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. h), e art. 6, comma 3, per avere venduto, quale amministratore unico della FR Spa, uva bianca contenente procimidone pari ad Euro 0,16 mg/kg superiore al limite consentito.
2. Ha presentato ricorso l'imputato che, con un primo motivo, lamentando la violazione degli artt. 21 e 23 c.p.p., deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani, già eccepita ritualmente in primo grado, e la competenza invece del Tribunale di Piacenza, versandosi in ipotesi di accertamento avvenuto presso il punto vendita LD Discount di Piacenza e consumandosi il reato nel luogo ove il prodotto viene posto in vendita.
3. Con un secondo motivo lamenta la inutilizzabilità delle analisi effettuate senza preventiva comunicazione del momento e del luogo di esecuzione delle stesse.
4. Con un terzo motivo lamenta la contraddittoria motivazione in ordine alla integrazione del reato essendo l'uva analizzata stata trovata in cassette allo stato sfuso con conseguente esclusione della applicabilità della previsione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 19 che individua la responsabilità in capo a colui che provvede alla cessione del prodotto confezionato ed imballato. In particolare, la condizione sfusa comporta la possibilità di autonome ed indiscriminate contaminazioni una volta che la stessa sia uscita dalla sfera di controllo della FR, aggiunge come non sia possibile far ricadere la responsabilità sul mero intermediario nella vendita del prodotto, ritenendo invece non responsabili il rivenditore e produttore nonché il venditore finale del prodotto. Deduce inoltre un'erronea valutazione delle prove poiché dalle dichiarazioni del teste De AT si desume che la merce era stata comprata dalla FR dalla Società agricola Foggia uno srl il cui legale rappresentante Abbazia Pasquale aveva portato a termine le pratiche colturali e di trattamento del prodotto dietro presentazione del quaderno di campagna da cui non si evinceva la presenza del promicidone.
5. Infine con un quarto motivo lamenta la eccessività della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il primo motivo è infondato.
Risulta dalla sentenza, senza che ciò sia contrastato dal ricorrente, che la partita di uva rinvenuta presso la Lombardini Discount in Piacenza e sottoposta ad analisi, proveniva dalla Comprabene Spa di Dalmine che l'aveva a sua volta ricevuta dalla FR Srl., amministrata dal ricorrente, con sede in Bisceglie;
quest'ultima l'aveva acquistata dalla società agricola produttrice Foggia Uno s.r.l..
Ciò posto, va ricordato che la competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore quale luogo di conclusione del contratto, con il conseguente passaggio della proprietà, in quel momento, all'acquirente ex art. 1510 c.c. (Sez. 3, n. 3048 del 13/11/2007, Gastaldello, Rv. 238981). Correttamente, dunque, sulla base di detto principio, è stata ritenuta la competenza del Tribunale di Trani in relazione alla sede della società venditrice, evidentemente ritenuta coincidere, in assenza di elementi di segno diverso non segnalati neppure dal ricorrente, con il luogo di consegna della merce al vettore.
7. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che dei risultati dell'analisi, contraddistinta da ripetibilità, venne dato avviso all'imputato avvertendolo della facoltà, non utilizzata da ED, di richiedere la revisione.
8. Il terzo motivo è inammissibile stante la sua prospettazione in termini ipotetici ed alternativi non consentiti dinanzi a questa Corte. La censura mossa prospetta infatti fondamentalmente una possibile contaminazione del prodotto ad opera di terzi stante la condizione non imballata del prodotto e le dichiarazioni del teste De AT da cui si dovrebbe evincere che il promicidone non sarebbe stato presente prima che l'uva venisse acquistata dalla FR;
tali argomentazioni, però, appunto, anziché investire la logicità e congruenza della motivazione della sentenza impugnata, si risolvono inammissibilmente nel richiedere, per di più sulla base di dati di fatto meramente ipotetici, una lettura alternativa rispetto a quella correttamente operata dal giudice del merito. Va infatti ricordato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell'11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
9. Anche l'ultimo motivo è inammissibile giacché del tutto generico in relazione alla invocazione di una pena "più mite" in ragione degli "avvenimenti così come analizzati dal Tribunale di Trani" e a fronte di una pena irrogata pari ad Euro 5.000 di ammenda. 10. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014