Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
Il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) si considera commesso nel territorio nazionale nel caso in cui la condotta abbia ivi avuto inizio con la consegna della merce al vettore per la spedizione all'estero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2009, n. 34873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34873 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 10/06/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1241
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 39035/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA GI IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 19 giugno 2008 dalla corte d'appello di Torino;
udita nella pubblica udienza del 10 giugno 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Torino confermò la sentenza 12.10.2005 del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Alba, che aveva dichiarato MA GI IC colpevole del reato di cui all'art. 515 c.p. per avere consegnato a propri clienti stranieri prodotti diversi per origine e provenienza da quelli dichiarati, e precisamente partite di vino da tavola rosso, imbottigliato, ottenuto miscelando vini nazionali con vini provenienti dalla Spagna e dal Portogallo, mentre le fatture di vendita ed i documenti di trasporto (DAA) indicavano che si trattava di vino da tavola e non di vino melange di vari paesi "della comunità europea, come richiesto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, e con ciò implicitamente attestando l'origine nazionale del prodotto venduto.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge in riferimento alla individuazione della giurisdizione ex artt. 6 e 9 c.p.p.. Osserva che è pacifico che le partite di vino vennero vendute a clienti stranieri, principalmente tedeschi. La condotta sanzionata dall'art. 515 c.p. è la consegna all'acquirente di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita e poiché tutte le partite di vino sono state consegnate all'estero, la condotta incriminata si è svolta all'estero. Non rileva che in Italia il prodotto sia stato confezionato e spedito e siano state formate le fatture ed i documenti di accompagnamento. La condotta tipica del reato è espressamente individuata dalla legge nella "consegna" e non anche in atti preparatori della merce o in altre azioni. Non integrano il reato ne' la preparazione o fabbricazione del prodotto e nemmeno la mera detenzione, ma occorre una attività contrattuale tra venditore ed acquirente. Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza, per consegna non deve intendersi la consegna della merce al vettore per la spedizione all'acquirente. Nella vendita di merce da trasportare da una piazza all'altra, quindi, il delitto non si consuma nel luogo in cui il debitore si libera dall'obbligo della consegna previsto dall'art.1510 c.c., rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, bensì
soltanto con la consegna materiale della merce all'acquirente. È infatti in detto momento che l'acquirente si trova nella possibilità di verificare la corrispondenza della merce a quella pattuita o dichiarata. L'azione penale era dunque nella specie improcedibile per mancanza della richiesta del ministero della giustizia. 2) violazione dell'art. 515 c.p. e vizio di motivazione. Lamenta che la corte d'appello non ha tenuto conto che la disposizione tutela il leale esercizio del commercio e quindi l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta. La frode deve quindi consistere nella consegna di un prodotto diverso o presentato in modo ingannevole a mezzo di dichiarazioni verbali, apposizioni di segni, ecc, che incidano direttamente sul prodotto stesso e lo facciano apparire diverso da come è in realtà. Il giudice ha invece erroneamente attribuito rilevanza al documento fiscale per l'individuazione del riferimento alla presentazione del prodotto. Ai sensi dell'art. 515 c.p., invece, occorre effettuare un accertamento sulla merce medesima e verificare se, per come è presentata, sia conforme o meno a quella dichiarata. Nella specie il vino è stato venduto in bottiglia, e perciò si presentava confezionato ed etichettato. Di conseguenza, per verificare se il prodotto era difforme si sarebbe dovuta esaminare la dicitura sulle etichette apposte sulle bottiglie. I giudici hanno invece preso a riferimento soltanto le fatture ed i documenti di trasporto, ritenendo erroneamente che gli stessi siano preordinati a descrivere e qualificare la merce ed a contraddistinguere il prodotto come rispondente o meno alle qualità promesse. Tale riferimento poteva però valere se il vino fosse stato venduto sfuso. Viceversa, potendosi effettuare un controllo attraverso la dicitura posta sulle etichette non poteva attribuirsi tale valenza ai documenti in questione. Gli obblighi di legge in relazione alla tenuta dei registri, alla emissione di fatture e documenti di accompagnamento hanno esclusivamente la funzione di garantire la regolarità della circolazione della merce e non quella di garantire la conformità del prodotto alle qualità pattuite. L'errata compilazione dei documenti fiscali e di accompagnamento potrà dare luogo a sanzioni amministrative ma non può integrare l'elemento materiale della frode in commercio, il quale deve riguardare la presentazione propria della merce e solo in via sussidiaria, quando non vi sia altra possibilità (nel caso di prodotto sfuso), può essere equiparata alla "dichiarazione" l'indicazione risultante dai documenti fiscali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo deve essere respinto in quanto il Collegio ritiene di aderire, nonostante il precedente contrario orientamento (Sez. 1^, 30.1.2003, n. 8383, Galvispena, m. 223297; Sez. 6^, 23.5.1984, n. 5166, Audisio, m. 164593; Sez. 1^, 22.4.1970, n. 1597, Franco, m. 115532; Sez. 1^, 11.12.1967, n. 2631, Ghislanzoni, m. 106755), ad un recente indirizzo espresso da questa Sezione (Sez. 3^, 2.2.2005, n. 13151, Vignola, m. 231828) secondo cui, in base al dettato dell'art.6 c.p., in relazione ai reati commessi in parte anche all'estero ed al principio della territorialità della legge penale, il legislatore ha accolto la teoria della ubiquità, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero se si è ivi verificato l'evento; ne consegue che a questo fine è sufficiente che sia avvenuta nel territorio dello Stato anche una minima parte dell'azione o dell'omissione, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo (Sez. 6^, 6.5.2003, n. 26716, Viti, m. 225966). Ne consegue che, quando la condotta del reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) abbia avuto inizio in Italia con la consegna della merce da parte dell'imputato al vettore per la sua spedizione agli acquirenti esteri, sussiste la giurisdizione del giudice nazionale, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza.
Ritiene il Collegio che sia infondato anche il secondo motivo, perché la corte d'appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto provato che l'imputato avesse consegnato agli acquirenti tedeschi vino recante indicazioni idonee a trarli in inganno sulla qualità, origine e provenienza, avendo dichiarato agli stessi che si trattava di "vino rosso da tavola", ossia di vino di origine italiano, mentre si trattava di vino ottenuto miscelando vini nazionali con vini provenienti da altri paesi della Comunità Europea, e che avrebbe dovuto quindi essere venduto come "vino melange di vari Paesi della Comunità Europea". La Corte ha invero ritenuto che le false dichiarazioni sulla qualità ed origine del vino erano state fatte agli acquirenti mediante le fatture ed i D.A.A. che accompagnavano la merce loro spedita, perché tali documenti facevano apparire come oggetto della consegna "vino rosso da tavola", ossia un vino da tavola prodotto con uve italiane e non mescolando vini di diversi paese della C.E. La corte ha ritenuto che tali documenti erano preordinati non solo a fini amministrativi e fiscali, ma anche a descrivere e qualificare la merce consegnata, specialmente per il fatto che i destinatali erano tutti grossisti o catene di distribuzione, ossia acquirenti che normalmente non aprono i numerosi cartoni pervenuti per controllare le etichette di ciascuna bottiglia, ma si affidano appunto alla veridicità delle descrizioni contenute nelle fatture e nei documenti di accompagnamento, e cioè che, come prescritto dalla normativa C.E., il vino dichiarato "rosso da tavola" sia formato esclusivamente con vino italiano. Di conseguenza è infondato l'assunto del ricorrente secondo cui l'accusa a-vrebbe dovuto provare anche quale era la dicitura indicata sulle etichette delle singole bottiglie, dal momento che il giudice del merito, con congrua motivazione, ha accertato in fatto che nella specie, in considerazione dei soggetti acquirenti e del tipo di prodotto, l'origine, provenienza, e qualità della merce erano dichiarate agli acquirenti mediante le indicazioni apposte sulle fatture e sui documenti di accompagnamento. D'altra parte, la corte d'appello ha anche evidenziato che l'imputato non ha nemmeno provato che le etichette apposte sulle bottiglie indicassero invece che si trattava di melange di vini provenienti da vari paesi della Comunità, avendo l'imputato rinunciato alla acquisizione formale delle tre etichette allegate all'atto di appello ed all'audizione del teste. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2009