Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
Deve ritenersi legittima la confisca (ed il sequestro preventivo ad essa finalizzata) di beni di cui ha disponibilità l'autore di reati previsti nell'art. 640 quater cod. pen. fino alla concorrenza di un valore corrispondente al profitto conseguito da terzi estranei con tali condotte.(Nella specie, era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni appartenenti ad una commercialista che, in concorso con funzionari dell'Agenzia delle entrate, aveva ottenuto, intervenendo abusivamente nel sistema informatico dell'anagrafe tributaria, uno sgravio fiscale in favore dei suoi clienti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2009, n. 16669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16669 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 11/03/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 563
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 036819/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) TR TI N. IL 25/05/1951;
avverso ORDINANZA del 22/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro per l'annullamento con rinvio e del difensore avv. D'Aiello M. per la conferma dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La peculiarità della fattispecie che da luogo al ricorso oggetto dell'esame di questa Corte di legittimità impone di premettere un cenno al contesto che conduce all'odierno giudizio. A TR TI, commercialista, era contestato il fatto di avere pagato complessivamente 5.000,00 Euro a due funzionari dell'Agenzia delle entrate di Palermo perché costoro, introducendosi abusivamente nel sistema informatico dell'amministrazione di appartenenza e dell'anagrafe tributaria, attestassero falsamente otto provvedimenti di "sgravio" fiscale in favore di clienti della TR, formando pure le versioni cartacee corrispondenti, come effettivamente poi avveniva, con il conseguimento di un ingiusto profitto di 30.286,84 Euro e con corrispondente danno per l'amministrazione.
In relazione a questo fatto alla TR erano formulate autonome e concorrenti imputazioni ai sensi dell'art. 615 ter c.p., comma 2, nn. 1 e 3 (capo 19), art. 640 ter c.p., comma 2, con entrambe le aggravanti (capo 20), art. 117 c.p., art. 476 c.p., commi 1 e 2, (capo 21) e artt. 319 e 321 c.p. (capo 21 bis). In data 21.4.2008, con applicazione degli artt. 444 ss. c.p.p. era emessa sentenza nei confronti della TR per tutti tali reati. A quella data era pendente un sequestro preventivo deliberato dal GIP di Palermo il 2.5.2007, avente ad oggetto immobili e somme di denaro, quote di fondi di investimento, titoli azionari, titoli di credito e similari, polizze assicurative, per un controvalore pari alla somma complessiva di Euro 30.286,84 recata dall'imputazione di cui al capo 20 (art. 81 c.p., art. 110 c.p., art. 640 ter c.p., comma 2). Con la medesima sentenza il Tribunale dissequestrava gli immobili, ritenendo che ai sensi dell'art. 640 quater c.p., la contestazione dell'aggravante dell'abuso della qualità di operatore di sistema rendesse inapplicabile la confisca dell'art. 322 ter c.p.. La TR chiedeva allora anche il dissequestro dei valori e, titoli, ma con ordinanza in data 26.6.08 altro collegio del locale Tribunale rigettava la nuova richiesta, ritenendo che l'eccezione prevista dall'art. 640 quater c.p., riguardasse esclusivamente i casi in cui fosse stata contestata solo tale aggravante dell'abuso, nella fattispecie risultando invece contestata anche l'altra circostanza aggravante considerata dal secondo comma dell'art. 640 ter c.p., e cioè quella di cui al capoverso n. 1 dell'art. 640 c.p., riguardante il danno allo Stato o all'ente pubblico.
Su appello della TR depositato il 12 luglio, il successivo 22 settembre il Tribunale del riesame di Palermo annullava l'ordinanza 26.6.08 e, per l'effetto, revocava l'originario decreto di sequestro preventivo deliberato dal GIP in data 2.5.07 in relazione all'imputazione di cui all'art. 640 ter c.p., ordinando la restituzione del tutto alla TR.
Il Tribunale del riesame disattendeva il primo motivo difensivo, ritenendo contestata anche l'aggravante del danno cagionato allo Stato o all'ente pubblico, ma accoglieva il secondo, argomentando dell'insussistenza nella fattispecie di un profitto in capo alla TR idoneo a determinare l'operatività della confisca per equivalente. In particolare, secondo il giudice collegiale della cautela all'esito del giudizio di primo grado non era emerso che la TR avesse percepito il profitto illecito della condotta di frode informatica, perché:
- la somma di circa 30.000,00 Euro, costituente l'ingiusto profitto del reato di frode informatica, era riconducibile a soggetti estranei al reato: tali dovevano essere considerati i beneficiari dei provvedimenti di sgravio fiscale, perché non risultavano essere stati mai per questa vicenda sottoposti ad indagini o imputati;
- non poteva pertanto operare l'istituto della confisca per equivalente in danno della TR, trattandosi di istituto con una specifica finalità sanzionatoria volta ad assicurare allo Stato il profitto derivato dall'illecito, appunto con lo strumento giuridico dell' "aggressione per equivalente" di beni appartenenti a soggetti comunque, e però, concorrenti nel reato, in ragione di una sorta di loro responsabilità solidale anche ai fini dell'equivalenza. In ogni caso la responsabilità di tipo concorsuale sarebbe il presupposto anche della giurisprudenza per la quale il sequestro finalizzato alla confisca pure per equivalente dovrebbe sempre riguardare la misura del prezzo o del profitto addebitabile al singolo;
- neppure, da ultimo, era emersa la corresponsione al funzionario pubblico di una somma quale prezzo del reato di frode informatica (diversamente da quanto contestato nel reato di corruzione), su cui poter misurare il valore dell'importo confiscabile per equivalente in forza delle norme sul concorso di persone.
Precisava da ultimo il Tribunale che la conclusione cui perveniva non doveva considerarsi in contrasto con quella diversa adottata con precedente provvedimento del 31.5.2007, lì versandosi nella fase delle indagini preliminari e pertanto in un contesto procedimentale suscettibile di evoluzione nel senso dell'indicazione anche dei beneficiari dello sgravio quali concorrenti nel reato.
2. Ricorre in Cassazione il procuratore della Repubblica di Palermo, deducendo con unico motivo erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p., art. 640 ter c.p. e art. 640 quater c.p., in relazione all'art.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, deducendo che:
- sarebbe fuorviante ritenere profitto del reato solo quello che sia immediatamente confluito nella sfera economico patrimoniale di taluno dei concorrenti del reato, dovendo qualificarsi come profitto il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti. Nel caso di specie tutto l'equivalente dei tributi fraudolentemente sottratti alle casse erariali doveva considerarsi profitto dell'accordo corruttivo, essendo irrilevante il difetto di prova in ordine all'immediato transito nel patrimonio del concorrente onerato;
- essendo stata la misura cautelare reale disposta su beni di proprietà di uno degli autori del reato e non di terzi estranei, sarebbero irrilevanti le argomentazioni in ordine ai limiti del principio di responsabilità solidaristica;
- il richiamo alla sentenza 31690/07 di questa Corte di legittimità sarebbe irrilevante, afferendo essa ad aspetto diverso (l'individuazione di eventuali limiti quantitativi della confisca per equivalente nella ripartizione all'interno dei concorrenti) e trattandosi comunque di giurisprudenza poi disattesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
L'art. 640 ter c.p. prevede espressamente la condotta di chi "procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Il profitto "dell'altro" è quindi elemento costitutivo del delitto de quo ed oggetto specifico della condotta che l'imputato pone in essere, a prescindere dall'eventuale coinvolgimento dell'"altro" nella condotta delittuosa, perché, appunto, è la struttura della fattispecie che considera il profitto conseguito dall'"altro" come elemento costitutivo, prescindendo completamente dalla posizione fattuale e psicologica di tale "altro" nella vicenda. In altri termini, nel delitto ex art. 640 ter c.p. deve considerarsi profitto del reato anche quello conseguito dal terzo. Poiché l'art. 322 ter c.p., applicabile nella fattispecie in ragione del richiamo espresso operato dall'art. 640 quater c.p., prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto del delitto, nel reato di cui all'art. 640 ter c.p. viene in immediata e diretta considerazione anche il profitto del terzo, profitto che l'imputato abbia perseguito e conseguito.
L'art. 640 quater c.p. prevede il richiamo alle disposizioni dell'art. 322 ter c.p. "in quanto applicabili". Ora, la nozione di "prezzo" del reato (individuato nel "compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito", S.U. sent. 26654 del 27.3 - 2.7.2008) è richiamata nel primo comma dell'art. 322 ter c.p. come eventuale limite alla confiscabilità di beni del reo, con specifico richiamo ai delitti previsti dagli articoli da art. 314 c.p. a art. 320 c.p.;
questi si caratterizzano strutturalmente per la utilizzazione o ricezione o promessa di denaro o cosa determinata o altra utilità da parte di soggetto "qualificato". Quel limite non rileva invece quando sono considerate le possibili condotte del soggetto "non qualificato", nel capoverso dell'art. 322 ter c.p., dove il parametro principale è solo quello del profitto.
Poiché la struttura della fattispecie ex art. 640 ter c.p. è del tutto diversa da quella dei reati considerati nell'art. 322 ter c.p., comma 1, il richiamo che l'art. 640 quater opera all'art. 322 ter c.p., deve intendersi riferito all'ipotesi del capoverso, nella quale l'autore del reato risponde comunque con i propri beni per un valore corrispondente a quello del profitto, prescindendo dall'estraneità dei terzi al reato (già S.U. sent. 41936 del 25.10 - 22.11.2005, Muci, oltre ad affermare il principio dell'applicabilità del sequestro fino a concorrenza del profitto conseguito, nel caso di uno dei reati previsti dall'art. 640 quater c.p., aveva in motivazione evidenziato le 'stonature' conseguenti all'estensione di una norma la cui struttura presupponeva la qualità di pubblico operatore e una fisiologica percezione di un quantum, quando non la commissione da parte sua di un illecito).
Deve pertanto ritenersi sempre legittima la confisca dei beni di cui ha disponibilità l'autore di condotte sussumibili nell'art. 640 ter c.p.(e quindi legittimo il sequestro preventivo di tali beni, ad essa finalizzata) fino a concorrenza di un valore corrispondente al profitto, proprio, di concorrenti o di terzi, conseguito con tali condotte.
L'impugnata ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, che si atterrà all'indicato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009