Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2002, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
IN 3528/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente aggiunto Dott. Aldo VESSIA R.G.N. 14058/01 Presidente di sezione Dott. Rafaele CORONA Cron. 8384 Consigliere Rep.Dott. Antonio VELLA Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere- Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: AZ AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UFFICI DEL VICARIO 35, presso lo studio dell'avvocato PIERO LONGO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente contro 2002 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO, 153 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE -1- PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
intimati avverso la decisione n. 53/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 05/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Piero LONGO;
EMA udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI che ha concluso per il rigetto del Domenico ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decisione del 18 gennaio 1999 il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Treviso infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi otto all'avv. Marco ZZ, ritenuto responsabile di violazione degli obblighi di dignità decoro e correttezza EM professionale per avere avvicinato, nella veste di difensore di LV IN (sottoposto agli arresti domiciliari con il divieto di contatti con terzi non familiari conviventi) tale US OL, al quale aveva fatto ascoltare una audiocassetta registrata dal proprio cliente, con un messaggio contenente la richiesta di rendere dichiarazioni discolpanti per lo stesso IN. Il Consiglio Nazionale Forense con decisione del 5 aprile 2001 rigettava il ricorso presentato dall'avv.ZZ avverso tale provvedimento. Il giudice a quo rilevava l'infondatezza dell'assunto del legale in ordine alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal OL alla polizia giudiziaria e in sede di procedimento disciplinare, e sulla base degli elementi acquisiti riteneva provati i fatti oggetto dell'incolpazione. Avverso questa decisione l'avv. ZZ ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso non si è costituito. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce la nullità della decisione impugnata per violazione degli artt. 192 e 210 cod.proc.pen., 246 e 116 cod.proc.civ. in relazione all'art.360 primo comma MA nn. 2 e 5 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense, nel procedimento disciplinare a carico di avvocati l'applicabilità delle norme del rito penale va riconosciuta, in difetto di diversa regolamentazione, nei limiti in cui esse siano compatibili con le caratteristiche del procedimento stesso. Nella specie, la posizione del OL, coimputato nello stesso procedimento penale a carico del IN, cliente dell'avv.ZZ, non poteva essere regolata dalle norme del procedimento civile né da quelle del procedimento disciplinare;
posto che le decisioni dei Consigli dell'Ordine locali e del Consiglio Nazionale Forense sono notificate al Pubblico Ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati anche gli atti del procedimento disciplinare, le deposizione resa in questa sede dal OL avrebbe potuto portare ad una sua incriminazione per calunnia o per false informazioni al pubblico ministero, in relazione alle dichiarazioni in precedenza rese nel processo penale. Ad avviso del ricorrente, l'acquisizione di elementi di prova doveva essere accompagnata dalla garanzia dei diritti del OL quale imputato nel processo penale, mediante l'applicazione degli artt. 192 e 210 cod.proc.pen., consentendo 4 l'escussione del medesimo con la presenza del suo difensore e riconoscendogli la facoltà di non rispondere alle domande rivoltegli. REMA La censura non ha fondamento. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente sottolineato la sostanziale diversità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare- quanto a presupposti, finalità, struttura e natura delle sanzioni- nonché l'autonomia di questo procedimento, per il quale non sono prescritte «rigide forme» a garanzia del diritto di difesa;
si è in particolare precisato che nei procedimenti disciplinari contro avvocati e procuratori si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale, in mancanza delle quali si deve far ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale non trovano applicazione neppure in via analogica, ma solo in base ad espresso rinvio, ovvero se sorga necessità di applicare istituti che trovano esclusivamente in detto codice la loro regolamentazione (Cass. Sez. Un. 1 ottobre 1986 n.5827, 13 aprile 1995 n.4209, 10 febbraio 1998 n.1342, 24 febbraio 1998 n. 1988, 21 dicembre 1999 n.919). Nessuna di queste ipotesi può essere prospettata con riguardo alle norme invocate dal ricorrente, poste dal codice di procedura penale per l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o imputato in un procedimento 5 connesso;
mentre per la valutazione delle prove si può fare riferimento unicamente alle regole del rito civile, non assumono alcuna rilevanza le garanzie poste dal codice di procedura penale ad esclusivo presidio del soggetto dichiarante. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano, ai sensi dell'art. 360 primo comma nn.3 e 5 cod.proc.civ., i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., e difetto di motivazione. La censura investe la valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni del OL, confrontate con quelle rese nel procedimento disciplinare dall'avv.ZZ ed apprezzate erroneamente con un criterio difforme rispetto a queste ultime;
secondo il ricorrente, il Consiglio non poteva assegnare maggiore rilevanza probatoria alle prime, sul rilievo che il OL aveva confermato in sede disciplinare quanto già dichiarato alla polizia giudiziaria, ed escludere il valore delle seconde, assimilabili a quelle rese dalla parte nel giudizio civile in sede di interrogatorio libero. Ulteriori critiche riguardano gli argomenti di prova tratti dalla circostanza della consegna al OL di un biglietto da visita dell'avv.ZZ e dall'omessa produzione nel giudizio disciplinare della cassetta registrata. Il motivo appare inammissibile. È infatti jus receptum che l'inosservanza da parte del Consiglio nazionale forense dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunziabile in Cassazione ai sensi dell'art. 6 56, comma 3, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, soltanto ove si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero in una motivazione apparente e perplessa, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima (Cass., Sez. Un., 5 settembre 1997, n, 8589; 26 gennaio 1998, n. 764; 10 febbraio 1998, n. 1342; 22 novembre 1999, n. 819). Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non è invece proponibile al fine di conseguire una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella data dalla decisione impugnata, come richiede in effetti il ricorrente, con censure che, nonostante l'apparente denuncia di violazione di norme di diritto, si risolvono- come risulta dal resto anche dall'esplicito richiamo all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., vale a dire alla norma di previsione del vizio di motivazione in quella configurazione specifica che non è riconducibile né alla citata disposizione del 1933, né all'art. 111 Cost.- nella richiesta di un nuovo apprezzamento degli elementi probatori su cui si fonda il convincimento espresso nella decisione impugnata. Il ricorso deve essere quindi respinto. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002 7 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B- N. 2 MATERIA DISCIPLINARE 8 Il Presidente Michonn Il Consigliere estensore Fabriz Miaus lanean R. CANCELLIERE O;
Giovanni Giambatti Depositate in Cancelleria Oggi, 11 MAR 2002 .... IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista