Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
In tema di richiesta di giudizio abbreviato, da parte dell'imputato, al quale sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, ricorre l'ipotesi della decadenza prevista dall'art. 458, comma 1 cod. proc. pen. solo nel caso di intempestivo deposito della istanza, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, è escluso che l'effetto decadenziale consegua anche all'omessa notifica al p.m., non più chiamato ad esprimere il proprio consenso sulla richiesta e titolare di un limitato potere di interferenza solo nel caso di istanza condizionata ad integrazione probatoria (art. 438, co. 5, cod.proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Rito abbreviato: le S.U. sui termini di durata massima della custodia cautelareAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2002, n. 26303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26303 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO FANTACCHIOTTI Presidente del 19/04/2002
1. Dott. ANTONIO ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere N. 421
3. Dott. LUIGI FENU rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARTA PODO Consigliere N. 38217/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 4 luglio 2001 emessa nei confronti di IT AB. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Luigi Fenu.
Sentito il Procuratore generale, nella persona del sostituto Dott. Antonio Frasso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Avv. Sebastiano Tribulato per l'imputato ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
PREMESSA
AB AL, tratto a giudizio immediato del Tribunale di Palermo, rivolgeva il 1 luglio 2000 istanza ex art. 458 CPP per la definizione del procedimento "nelle forme del giudizio abbreviato o con il patteggiamento". Tale richiesta con provvedimento del 20 luglio 2000 veniva dichiarata inammissibile perché alternativa. Con ordinanza 19 ottobre 2000 il Tribunale ha respinto analoga istanza, riproposta ai sensi dell'art.
4-ter L. 5 giugno 2000 n. 144, reputando che all'entrata in vigore della Legge non era scaduto ancora il termine per proporre l'istanza al GIP. All'esito del giudizio, il Tribunale, con sentenza resa il 19 ottobre 2000, ha pronunciato la condanna del AL, per il contestato reato di rapina aggravata, commesso unitamente ad ES OR. La Corte di appello, davanti alla quale l'imputato aveva proposto impugnazione, pur riconoscendo che la richiesta di patteggiamento non rende inammissibile quella alternativamente proposta di rito abbreviato, ha rilevato che la prima richiesta del 1^ luglio 200 non avrebbe comunque potuto essere accolta dal giudice perché non notificata o comunicata al P.M. Ritenuta fondata la decisione nel merito, ha quindi confermato la pronuncia di condanna. Propone ora ricorso l'imputato, contestando la tesi della Corte di appello per violazione di legge e chiedendo che la pronuncia sia annullata sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, onde gli atti vanno rimessi alla Corte di appello di Palermo previo annullamento della sentenza in punto di misura della pena.
La Corte palermitana ha reputato che l'istanza originariamente proposta dall'imputato, in via alternativa, per l'accesso al giudizio abbreviato ovvero per il "patteggiamento" poteva avere efficacia in relazione alla prima delle due ipotesi, per la quale non era prevista alcuna specificazione, ma che doveva considerarsi inammissibile per omessa notificazione al pubblico ministero: condizione questa prevista a pena di decadenza, dall'art. 458 comma primo, mantenuta nel testo modificato dalla L. 16.12.1999, dalla L. 5 giugno 2000 e in ultimo dalla L.
1.3.2001 n. 63. In tal modo la Corte di merito si è uniformata all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che ha considerato la notifica dell'istanza al P.M., nei casi previsti dall'art. 458 CPP, condizione essenziale per l'accesso al rito (SezA, 29 aprile 1997, Atefaya, RV. 207420). Ma questo orientamento giurisprudenziale si innesta nella previgente disciplina dell'istituto e non può essere mantenuto dopo le recenti riforme.
L'originaria disciplina del rito abbreviato ha subito nel corso del tempo una sostanziale metamorfosi, a partire dalla decisione 31.1.1992 n. 23 della Corte Costituzionale, sino alle recenti modificazioni di cui alle leggi menzionate.
All'esito di tale sostanziale trasformazione degli elementi essenziali dell'istituto, è stata anche esclusa per il giudizio speciale, non più sottoposto al consenso del pubblico ministero, secondo il nuovo testo dell'art. 438 CPP, con l'abrogazione dell'art. 440 s.c.(art. 28 L. n. 479 del 1999), la delibazione del giudice sulla decidibilità del processo allo stato degli atti, condizione questa che appunto avrebbe potuto provocare il dissenso del pubblico ministero.
Una decisione discrezionale del giudice è prevista soltanto allorché l'imputato chieda una "integrazione probatoria", ai sensi del comma quinto dell'art. 438 CPP, con una disposizione che chiude la vicenda normativa riguardante il rito abbreviato, aperta con la menzionata sentenza della Corte Costituzionale.
In modo conseguente il legislatore ha soppresso l'ultima ipotesi del primo comma del menzionato art. 458, riguardante il termine entro il quale il pubblico ministero avrebbe dovuto esprimere il proprio consenso e ovviamente al secondo comma l'espressione di detto consenso condizionante l'ammissibilità dell'istanza. In tale contesto normativo, l'interpretazione che estende la sanzione della decadenza, prevista dall'art. 458 CPP, con inequivoco riferimento al termine di presentazione dell'istanza di rito abbreviato, anche alla irregolarità determinata dalla omessa notifica di tale istanza al p.m., non sembra più giustificata a causa della funzione meramente informativa che la predetta notifica conserva quando non si tratti di istanza condizionata ad integrazione probatoria. È, infatti, solo neì casi in cui sia stata richiesta l'integrazione probatoria che il p.m. ha un potere di interferenza, attraverso richieste di prova contraria, ove l'imputato sia stato ammesso al rito (secondo riscrittura dell'art. 438 CPP). In definitiva, va ritenuto che ricorra decadenza soltanto in caso di intempestività del deposito dell'istanza: il che è da escludere nel caso di specie, avendo l'imputato proposto istanza diretta al G.I.P. il 1^ luglio 2000, a fronte della notificazione del decreto di giudizio immediato eseguita il precedente 24 giugno. Una volta rimosso l'ostacolo alla ammissibilità della istanza di rito abbreviato, la Corte di appello in sede di rinvio dovrà procedere alla rideterminazione della pena, con la concessione della relativa diminuente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 19 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002