Sentenza 20 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, per la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna basato sull'ipotesi di "litispendenza internazionale" di cui all'art. 18, comma primo, lett. o), legge n. 69 del 2005, è necessario che il fatto di reato oggetto del mandato d'arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda storica per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità austriache per alcuni reati di furto, mentre il procedimento pendente in Italia riguardava il reato di ricettazione degli stessi beni rubati in Austria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2014, n. 9765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9765 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/02/2014
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 388
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 5289/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste;
avverso le sentenze rese in data 15-1-14 dalla Corte di Appello;
di Trieste, sezione 1^ penale;
nei confronti di:
AK IS, nato a [...] il 11 2-12-87, e di IT IL, nato a [...] il [...].
Visti gli atti, le sentenze impugnate ed i ricorsi.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'annullamento con rinvio conformemente alle richieste del ricorrente. Udito l'avv. Asta, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
1 .-. AK IS e IT IL, arrestati dalla Polizia Stradale di Udine il 13-11-13, sono stati attinti dalla misura cautelare della custodia in carcere, loro applicata dal GIP di Udine in data 15- 11-13 per i reati di contrabbando doganale di T.L.E., ricettazione e false dichiarazioni sull'identità personale.
Successivamente (in data 21-11-13) al AK ed al IT, detenuti presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, è stato notificato il mandato di arresto europeo n. ATPFI2001109205000001 emesso nei loro confronti in data 14-11-13 dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Wels (Austria), in quanto indagati per sei furti con scasso, consumati o tentati, commessi in concorso con altri in varie località austriache dal 29-9 al 13-11-13.
Con le sentenze indicate in epigrafe, in data 15-1-14 la Corte di Appello di Trieste, sezione 1^ penale, ha disposto la consegna di AK IS e di IT IL alla Autorità Giudiziaria di Wels (Austria) in relazione al suindicato mandato di arresto limitatamente ai furti commessi il 29-9-13, rifiutando la consegna dei predetti per i residui reati.
In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto meritevoli di accoglimento le richieste di consegna del AK e del IT alla Autorità Giudiziaria Austriaca limitatamente ai furti commessi in data 29-9-13, in quanto riguardanti beni non ricompresi - alla luce della documentazione in atti - tra quelli sequestrati ai medesimi in Italia e ritenuti oggetto del delitto di ricettazione, contestato dall'Autorità Giudiziaria Italiana. La Corte Distrettuale ha, invece, rifiutato la consegna del AK e del IT in relazione alle residue imputazioni oggetto del mandato di arresto europeo e delle successive comunicazioni integrative (furti del 12 e 13-11- 13), ritenendo ostativa alla consegna la previsione di cui all'art. 18, lett. o), della L. n. 69 del 2005, che impedisce di procedervi se
"per lo stesso fatto che è alla base del mandato di arresto europeo nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale in Italia".
2 .-. Avverso le predette sentenze del 15-1-14 ha proposto due distinti ricorsi per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, chiedendone l'annullamento limitatamente alla parte in cui non hanno accolto le richieste di consegna alla Autorità Giudiziaria Austriaca del AK e del IT per i furti commessi in data 12 e 13-11-13. Il ricorrente deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. o), sostenendo che, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della Corte di Cassazione, nel caso in esame - per quanto riguarda beni rubati in Austria e ricompresi tra quelli sequestrati al AK ed al IT in Italia e ritenuti oggetto del delitto di ricettazione, contestato dall'Autorità Giudiziaria Italiana - non ci si troverebbe in presenza di un medesimo fatto se pure diversamente qualificato in Austria come furto e in Italia come ricettazione. Infatti nella fattispecie in esame, ad avviso del ricorrente, non coinciderebbero condotta, evento e nesso di causalità ne' le condizioni di tempo e di luogo ("altro è il ricevere merce provento di furto;
altro è essere gli autori del furto stesso").
3 .-. Il ricorso è infondato.
La L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. o), stabilisce che la Corte di appello debba rifiutare la consegna del destinatario del mandato di arresto europeo, laddove "per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea". Come questa Corte ha già chiarito (Sez. 6, Sentenza n. 18084 del 10/05/2012, Rv. 252510, Rocchi), è di tutta evidenza come tale norma, configurando una ipotesi di "litispendenza internazionale", debba essere letta in stretta connessione con l'art. 54 della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 1990, ratificata in Italia con la L. n. 388 del 1993, secondo cui "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita per le leggi dello Stato di condanna". La litispendenza è, dunque, causa ostativa alla consegna in quanto si è inteso evitare che si formi all'estero, in altro Stato membro dell'Unione Europeo, un giudicato che impedisca all'autorità giudiziaria italiana di procedere per lo stesso fatto in Italia;
funzione preventiva che è confermata dal fatto che tale motivo di ostacolo alla consegna non è operante in ipotesi di mandato di arresto europeo esecutivo, poiché, in tale situazione, il giudicato nel paese estero si è già formato e non vi è ragione per impedire la consegna della persona richiesta (in questo senso, anche Sez. F, n. 35285 del 2/9/2008, Ghinea, Rv. 240982). Perché possa essere applicabile la norma in esame è, perciò, necessario che il fatto di reato oggetto del mandato di arresto europeo sia "lo stesso" di quello per il quale si procede in Italia, tale dovendosi considerare - in ragione dell'inevitabile richiamo all'art. 649 c.p.p. - la medesima vicenda storica, intesa in relazione ai profili temporali, spaziali e modali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che ai fatti sia stata data dalle diverse autorità.
Alla luce di tali considerazioni, deve considerarsi corretta, nonché congruamente e logicamente motivata, la decisione della Corte di Appello di Trieste, la quale ha applicato al caso de quo la causa di rifiuto della consegna, posto che, come è stato analiticamente spiegato, il fatto di reato per il quale si procede in Italia nei confronti del AK e del IT riguarda beni rubati in Austria ma sequestrati al AK ed al IT in Italia e ritenuti dal Giudice Italiano oggetto del delitto di ricettazione. Vi è evidentemente una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, posto che la Corte di Appello ha rilevato che si trattava di condotte realizzate sugli stessi beni, anche se diversamente qualificate, come, d'altra parte dimostrato dal fatto che l'autore di un furto di un determinato bene non potrà mai essere chiamato a rispondere di ricettazione in riferimento a quello stesso bene e dalla possibilità che in sede di giudizio in Italia l'originaria contestazione di ricettazione sia derubricata in quella di furto.
Si impone, pertanto il rigetto dei ricorsi.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014