Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUR0339 4/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto Revocazione ex art. SEZIONE TERZA CIVILE 391 bis c.p.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2389/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron.толу Rel. Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE Rep. 1122 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere U . 21/06/00 Consigliere CALABRESE Dott. Donato $ ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE. per diritti L.300 COSTA CONTAINER LINES SPA, corrente in Genova, in IL CANCZ001RE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, 1500 presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO TORIELLO, giusta delega in atti;
0233804 ricorrente D239779
contro
ROMANI & C SPA, in persona del legale rappresentante domiciliata in ROMA VIA pro tempore, elettivamente 308, presso 10 studio dell'avvocato 2000 DELLA FARNESINA 1244 ERCOLE NICOLA, difesa dall'avvocato BASSI ROBERTO, 1 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4225/98 della Corte suprema di cassazione di ROMA, emessa il 02/10/97 e depositata il 24/04/98 (R.G. 6267/95); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/06/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 16.1.1987 la società Romani e C. s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova la società Costa Container Lines s.p.a. per ot- tenerne la condanna, nella veste di vettore incaricato del trasporto di una partita di sacchi di caffè, al controvalore dell'ammanco della merce avvenuto nel cor- so del trasporto, essendo il container, in cui la merce stessa era stata stivata, privo di sigilli apposti alla partenza. Con sentenza del 12.7.1990 il Tribunale condannava la società convenuta a pagare la somma richiesta, esclusa la rivalutazione, ritenendo provata la respon- 2 ри sabilità "ex recepto" del vettore e la manomissione del container nel periodo dell'affidamento. Sulla impugnazione della società soccombente la Corte di appello di Genova, con sentenza del 31.1.1994, rigettava l'appello. Per la cassazione della sentenza la società Costa Container Lines s.p.a. proponeva ricorso, deducendo sei motivi di censura. Questo giudice di legittimità con sentenza n. 4225 del 24.4.1998 rigettava il ricorso, ritenendolo infon- dato in ordine ai motivi dedotti. In particolare, circa i primi tre motivi della impugnazione -esaminati con- giuntamente per la intrinseca connessione, inerendo es- si alla responsabilità "ex recepto" del vettore- questa Corte stabiliva che le dedotte censure (concernenti, rispettivamente, un assunto vizio di motivazione per travisamento del punto decisivo relativo alla identifi- cazione del soggetto caricatore, in riferimento anche ad altra lite per analogo ammanco;
altro vizio di moti- vazione in ordine al "receptum", per omessa valutazione delle allegazioni e delle argomentazioni difensive;
nonché il difetto di prova in concreto del danno) erano attinenti sostanzialmente alla valutazione complessiva del contesto probatorio compiuto dai giudici di merito, che, nel puntuale richiamo della normativa applicabile, 3 p avevano analiticamente indicato gli elementi per l'imputazione della responsabilità del vettore, che non aveva, invece, dedotto elementi a riprova che l'ammanco alla sigillatura fosse avvenuto nella fase precedente ed alla consegna. Quanto poi al cd. travisamento, di cui al primo motivo del ricorso, la sentenza di questa Corte in esso ravvisava un profilo di inammissibilità della impugnazione, essendo esperibile altro rimedio processuale, allo stesso modo di come non poteva venire in considerazione l'introduzione "surrettizia" di altre vicende processuali, estranee alla controversia all'esame. Avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 4225/98 ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.C. la società Costa Container Lines s.p.a., la quale, con la domanda di revocazione, assume che la Corte di Cassazione, che aveva ritenuto inammissibile la censura circa il dedotto travisamento del fatto es- sendo esperibile sul punto altro rimedio processuale, avrebbe confuso fra il ruolo di "consolidatore" e quel- lo di "caricatore", per cui tale errore di fatto avreb- be impedito di apprezzare compiutamente la prima censu- ra dell'ordinario ricorso ex art. 360 c.p.c. resiste con controri- La società Romani e C. s.p.a. corso. 4 pur La società ricorrente in revocazione ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I l ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè -come è stato rilevato nelle conclusioni del P.M.- il fatto oggetto dell'asserito errore ha costi- tuito punto controverso, esaminato nella sentenza impu- gnata per revocazione;
in secondo luogo, perché manca il requisito della decisività del preteso errore di fatto. L'errore di fatto pretesamente revocatorio, in cui sarebbe incorsa questa Corte nella sentenza n. 4225 del 1998, viene indicato dalla società ricorrente nella as- serita confusione operata dal giudice di legittimità tra il ruolo di 'consolidatore" ed il ruolo di "caricatore" in capo al soggetto che aveva curato le operazioni di stivaggio della merce nel container e di trasporto di esso sino all'ormeggio della nave per la consegna al vettore. Dalla suddetta confusione, secondo la prospettazione della revocazione, sarebbe derivato un apprezzamento erroneo del primo motivo del ricorso ordinario ex art. 360 c.p.C., avanzato da essa società contro la sentenza della Corte di appello di Genova in data 31.1.1994. In realtà, come appare evidente dalla motivazione 5 pur della sentenza n. 4225/98 di questa Corte, la circo- stanza, che dovrebbe concretare in questa sede l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., costituì l'oggetto di specifica impugnazione della sentenza di merito da parte del ricorso ordinario ex art. 360 stes- so codice della Costa Container Lines s.p.a. e su tale motivo (propriamente quello concernente il denunciato travisamento del punto decisivo della controversia re- lativo alla identificazione del soggetto caricatore) questo giudice di legittimità espressamente rilevò che esso "presentava un profilo di inammissibilità, essendo esperibile altro rimedio processuale", significando, perciò, che il dedotto errore di fatto, seppure sussi- stente, era stato del giudice di merito ed avrebbe do- vuto essere denunciato con lo specifico mezzo di impu- gnazione della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la sentenza di appello. L'errore di fatto indicato dalla norma dell'art. n. 4, c.p.c. ricorre, invero, quando la decisione 395, è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positiva- mente stabilita, e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso, sul quale la sentenza impugnata per revo- 6 ри cazione abbia pronunciato, e rientri nell'ambito di quelli rimessi alla autonoma e diretta percezione del giudice della revocazione (da ultimo: Cass. n. 4070/2000; Cass. n. 6237/2000); sicchè, in tema di re- vocazione delle sentenze emesse nel giudizio di cassa- zione, detto errore non può, all'evidenza, essere lo stesso nel quale sia eventualmente incorso il giudice di merito. fatto og-In ogni caso, una volta rilevato che il getto dell'asserito errore ha costituito punto
contro
- verso esaminato nella sentenza impugnata per revocazio- ne, ne deriva, per altro verso, che manca anche il re- quisito della decisività del preteso errore, essendo questo ininfluente sulla decisione assunta sul punto, fondata non sul contenuto della censura prospettata dalla società Costa Container Lines s.p.a., ma sulla ritenuta sua inammissibilità nel giudizio di cassazio- ne, secondo quanto esattamente ha rilevato il P.M. in adesione ad analoga eccezione della società resistente. Il ricorso, pertanto, deve essere dicha rato inam- missibile. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento. P.T.M. La Corte dicha Ara inammissibile il ricorso per re- 7 ри vocazione e compensa per intero tra le parti le spese R.G. 2389 del procedimento. 1999 Roma, 21 giugno 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. fraum uper Viñoria fuva CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositate in Cancelleria 70.000 Oggi, 11 - 8 MAR 2 7 40000 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 290000 O N E UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 11 SET. 200 4. Registrata 290.000 DUECENT AMILA ain. (lire Dig (D.ssa Maria Gradjat LIPPO) p. Il Response Gudiziari (Dr. M ACCHINI) 8