Sentenza 9 marzo 2017
Massime • 1
Il rinvio di ufficio del processo, contemplato dall'art. 17 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 (conv. in L. n. 7 aprile 2017, n. 45) in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel quale non è prevista la partecipazione personale delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2017, n. 22285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22285 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2017 |
Testo completo
22285-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo ITno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 09/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 899/2017 Presidente - GIOVANNI AMOROSO REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.42095/2015 ANGELO MATTEO SOCCI ANTONELLA DI STASI EMANUELA GAI CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TR CO IN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/11/2014 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. PAOLO CANEVELLI che ha concluso per: "Non si oppone alla richiesta di rinvio;
annullamento con rinvio". Sentito il difensore dell'imputato, Avv. Mauro Di Dalmazio: "In via preliminare fa presente che vi è istanza di rinvio in relazione alle disposizioni per le zone terremotate;
si associa alle richieste del Procuratore Generale". DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 MAG 2017 IL CANCELLIERE Luana Muriant RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 15 dicembre 2014, ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo dell'11 gennaio 2013, che aveva condannato Di IE NO RI alla pena di anni 1 di reclusione oltre alle spese per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e 2, comma 1 bis, d. I. 463 del 1983, perché, in qualità di legale rappresentante della ditta US IT ometteva di versare all'Inps di Teramo ritenute contributive operate mensilmente nei confronti dei lavoratori dipendenti complessivamente pari ad Euro 49.103,00 relativa al periodo da settembre a dicembre 2008. Con la recidiva reiterata ex art. 99 cod. pen.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463 del 1983, difetto della condizione di punibilità. La notifica della contestazione dell'illecito ai fini del pagamento nei tre mesi non è stata mai effettuata;
la notifica a mezzo posta per compiuta giacenza è stata accertata dal teste funzionario INPS, ma la stessa dovrebbe risultare con documenti (Cass. sez. 3, n. 30566 del 2011). Agli atti c' è solo la prova che al domicilio di TO il ricorrente era irreperibile. La compiuta giacenza quindi sarebbe irregolare perché l'INPS avrebbe dovuto effettuare ricerche. 2. 2. Manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983. La Corte di appello ha motivato ritenendo che l'omessa richiesta di rinvio per il pagamento in corso di dibattimento penale ai fini del pagamento nei tre mesi (concessi dal Giudice nelle ipotesi dell'omessa notifica) sarebbe comunque sufficiente, per l'affermazione di responsabilità, anche nell'ipotesi eventuale di omessa notifica. Ciò è 1 Андев Мюллобеск illogico perché il ricorrente essendo un semplice prestanome degli amministratori di fatto della US IT s.r.l. non deve versare somme che non gli competono. 2. 3. Violazione di legge, art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983, per assenza di prova di un elemento costitutivo del reato. La prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni viene ritenuta esistente con i mod. DM 10 dalle sentenze di merito;
tuttavia il funzionario INPS escusso Feliciani HE ha rappresentato di non - aver accertato il pagamento delle retribuzioni, anzi a domanda del P.M. sembra abbia affermato che le retribuzioni non siano state pagate pag. 5 delle trascrizioni -. 2. 4. Violazione di legge, art. 2 citato perché l'omissione del pagamento non è riconducibile all'imputato, amministratore di diritto (testa di legno). Il ricorrente è stato assolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione e condannato solo per bancarotta documentale in concorso con gli amministratori di fatto, come risultava dalla sentenza acquisita. L'assoluzione dal reato di bancarotta per distrazione avrebbe dovuto comportare anche l'assoluzione per il reato in giudizio, perché l'amministratore di diritto non aveva il potere di compiere pagamenti, essendo un semplice prestanome. Inoltre all'epoca del furto del furgone (episodio utilizzato dalla Corte di appello per ritenere il ricorrente non un semplice prestanome, ma compartecipe) il ricorrente non era amministratore, ma solo l'autista che guidava il mezzo;
denuncia del furto del 5 febbraio 2017 e amministratore dal 26 aprile 2017. 2. 5. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La veste di prestanome avrebbe comunque meritato นก trattamento sanzionatorio più mite, invece sono stati valutati per due volte (rigetto della concessione delle generiche e incidenza della recidiva) i precedenti penali, peraltro relativi ad un processo definito con patteggiamento nel 1998. 2 Аидевмолодості Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. Con successiva memoria il ricorrente ha depositato la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 2741 del 14 settembre 2016, sul reato di bancarotta;
e illustrava i motivi di ricorso. Con successivo atto comunicava che il ricorrente era residente in [...] Comune interessato dalla sospensione dei termini e dal rinvio dei processi, d. I. n. 8 del 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi. Nel ricorso in Cassazione genericamente si ripropongono gli stessi motivi dell'appello, senza critiche specifiche alla decisione della Corte di appello. La sentenza della Corte di Appello di L'Aquila (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) impugnata ha con esauriente e logica motivazione risposto a tutte le motivazioni dell'appello del ricorrente, sia in punto di responsabilità, sia in punto di trattamento sanzionatorio e sia sulle eccezioni della notifica dell'intimazione. Nel ricorso per Cassazione il ricorrente ripropone le stesse argomentazioni dell'appello senza criticare adeguatamente il percorso motivazionale della sentenza di appello. È inammissibile Il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Андев побара боск Relativamente alla notifica dell'intimazione INPS la stessa risulta spedita con raccomandata all'indirizzo del ricorrente, residenza anagrafica di TO (come lui stesso afferma nel ricorso in Cassazione) e la compiuta giacenza rappresentata anche con testimonianza è forma idonea alla conoscibilità dell'atto. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere valida la notifica, e quindi l'effettiva conoscenza della contestazione, quando la stessa è inviata nel luogo di residenza, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014 - dep. 12/05/2014, Giacovelli, Rv. 259724: "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e della contestazione assistenziali, la effettiva conoscenza dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicché è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa". Inoltre il ricorrente sia nelle fasi di merito e sia nel ricorso in Cassazione non rappresenta nessun fatto di portata tale da far ritenere scollegato il luogo di notifica alla sua persona: "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", dando luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione" (Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016 - dep. 13/10/2016, D'Alonzo, Rv. 26793801). 4 Augub Matko Socci 4. Sull'eccezione di omesso pagamento delle retribuzioni ai dipendenti si deve rilevare come la stessa è generica e ritiene un travisamento della prova del teste funzionario dell'INPS, travisamento del resto non proposto in sede di appello e quindi inammissibile in questa sede (peraltro, senza allegazione del relativo verbale della testimonianza): "Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato" (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014 dep. 24/11/2014, Biondetti, Rv. 26143801). Inoltre i mod. DM 10, sono prova sufficiente in assenza di allegazioni contrarie;
la compilazione degli stessi da parte del consulente del resto non esclude la riferibilità al ricorrente (tutti gli atti compilati con un consulente fiscale o del lavoro, sono poi fatti propri dal rappresentante legale).
5. Anche l'amministratore di diritto (testa di legno) risponde eventualmente in concorso con gli amministratori di fatto delle omissioni dei pagamenti, poiché egli assume una posizione di garanzia: "In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale" (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015 - dep. 18/02/2015, Fasola, Rv. 26276701). 5 AN MA SO La questione della denuncia del furto (per il ricorrente avvenuta prima della sua nomina ad amministratore), oltre a non essere provata in sede del giudizio di merito, non risulta nemmeno determinante per l'affermazione di responsabilità. La consapevolezza di essere un prestanome configura, come sopra visto, il dolo, anche eventuale, della condotta omissiva.
6. Relativamente al trattamento sanzionatorio la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, con il richiamo ai precedenti penali del ricorrente che hanno comportato sia l'esclusione della concessione delle generiche e sia la valutazione della recidiva.
7. Per la comunicazione relativa alla sospensione dei termini ed il rinvio dei processi per essere il ricorrente residente in un Comune del c. d. "cratere sismico", ex d. I. n. 8 del 2017, si deve rilevare che la sospensione dei termini ed il rinvio dei processi non riguarda il processo di legittimità nel quale non è prevista la partecipazione personale delle parti (Vedi Sez. 4, n. 36280 del 21/06/2012 - dep. 20/09/2012, Forlani e altri, Rv. 25356301). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente CiovanniAMOROS AN MA SOCCI свидев мать см IL CANCELLIERE 6 Luana Mariani