Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2014, n. 19457
CASS
Sentenza 8 aprile 2014

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Massime1

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicchè è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa.

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2014, n. 19457
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19457
Data del deposito : 8 aprile 2014

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