Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicchè è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa.
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2014, n. 19457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19457 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/04/2014
Dott. RA Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 932
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 41193/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO RA N. IL 03/07/1968;
avverso la sentenza n. 2110/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 16/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 16.11.2012 ha riformato parzialmente, dichiarando la prescrizione delle violazioni contestate fino al luglio 2003 e rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 12.11.2008, il Tribunale di Bergamo aveva riconosciuto CO NC responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. e D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1-bis per omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi dal luglio al novembre 2002 e dal marzo 2003 al luglio 2004.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. G. Carlo RAVASIO.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la mancanza del necessario presupposto per l'inizio dell'azione penale rappresentato da una valida contestazione della violazione da parte dell'istituto previdenziale.
Assume, a tale proposito, che la raccomandata acquisita agli atti non sarebbe stata mai da lui ricevuta, posto che la firma del destinatario non era la sua e corrispondeva esattamente a quella dell'ufficiale postale e che, ciò nonostante, i giudici del merito si sarebbero unicamente basati sull'affermazione del funzionario INPS il quale, escusso come testimone, aveva dichiarato che la pratica era stata regolarmente condotta.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, rilevando che lo stesso sarebbe stato erroneamente giustificato dai giudici del gravame sulla base dei soli precedenti penali, peraltro risalenti nel tempo. Insiste, pertanto, per l'accoglimento de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
Si ritiene opportuno richiamare, preliminarmente, quanto già osservato da questa Corte in una precedente decisione (Sez. 3 n. 12267, 15 marzo 2013, non massimata) concernente una questione analoga a quella sollevata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.
Si richiamava, in quell'occasione, quanto affermato dalle Sezioni Unite penali di questa Corte (SS.UU. n. 1855, 18 gennaio 2012), le quali avevano ricordato come la l. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1- bis, secondo periodo, (introdotto dal D.Lgs. n. 211 del 1994, art. 1), modificando i termini e l'operatività della causa di non punibilità già prevista dalla normativa previgente, abbia introdotto, prima dell'invio della comunicazione della notizia di reato, la possibilità di definire il contenzioso in sede amministrativa, nel termine concesso a tale scopo al datore di lavoro, mediante la contestazione o notifica dell'accertamento della violazione, che non costituisce una condizione di procedibilità del reato, cosicché può ben ritenersi che il pubblico ministero eserciti ritualmente l'azione penale per il reato in questione anche se non si sia perfezionato il procedimento per la definizione in sede amministrativa, così come esercita l'azione penale per i fatti costituenti reato di cui sia venuto a conoscenza aliunde rispetto ai meccanismi di informazione previsti dagli artt. 347 e 331 cod. proc. pen.. Conseguentemente, osservano ancora le Sezioni Unite, la possibilità per il datore di lavoro di evitare l'applicazione della sanzione penale attraverso il procedimento definitorio dianzi descritto resta connessa all'adempimento dell'obbligo imposto all'ente previdenziale dal menzionato art. 2, comma 1-bis di rendergli noto, nelle forme previste dalla norma, l'accertamento delle violazioni e le modalità ed i termini per eliminare il contenzioso in sede penale, con la conseguenza che l'esercizio di tale facoltà può essere precluso solo dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 2, comma 1-bis, ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, oppure da un atto equipollente che ne contenga tutte le informazioni in modo da assicurare concretamente l'accesso a tale causa di non punibilità. Sulla base di tale meccanismo, si aggiunge, grava in primo luogo sull'ente previdenziale l'obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell'accertamento delle violazioni e di attendere il decorso del termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di reato al pubblico ministero. Quest'ultimo dovrà poi accertare che all'indagato sia stata concretamente reso possibile esercitare la facoltà di fruire della causa di non punibilità, rendendo eventualmente edotto l'ente previdenziale in caso di esito negativo della verifica, cosicché possa adempiersi all'obbligo di contestazione o di notifica dell'accertamento delle violazioni imposto dal più volte menzionato art. 2, comma 1-bis.
Analoghi obblighi di verifica vengono individuati dalle Sezioni Unite rispetto al giudice di entrambi i gradi di merito, cui spetta di accogliere, in caso di esito negativo, una eventuale richiesta di rinvio da parte dell'imputato, allo scopo di consentigli di provvedere al versamento delle ritenute, tenendo conto che la legge già prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo di tre mesi concesso al datore di lavoro per il versamento, il che giustifica un rinvio del dibattimento anche in assenza di una espressa previsione normativa.
La effettiva possibilità di esercizio della facoltà per l'imputato di effettuare il versamento omesso, si rileva ancora, presuppone che l'avviso dell'accertamento inviato dall'ente al datore di lavoro contenga l'indicazione del periodo cui si riferisce l'omesso versamento delle ritenute ed il relativo importo, la indicazione della sede dell'ente presso il quale deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità, il che richiede, nell'ambito della verifica cui sono chiamati il giudice o il pubblico ministero, che in caso di omessa notifica dell'accertamento l'imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all'avviso dell'ente previdenziale e come tale viene individuato il decreto di citazione a giudizio, ma a condizione che contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, con la conseguenza che va ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio, quando risulti che lo stesso non abbia ricevuto dall'ente previdenziale la contestazione o la notifica dell'accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto, nel corso del procedimento penale, da un atto che contenga gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento. Infine, trovandosi il procedimento in sede di legittimità, senza che l'imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità, deve disporsi l'annullamento della sentenza con rinvio al fine di consentirgli di fruire della facoltà concessa dalla legge.
5. Nella richiamata sentenza n. 12267/2013 si ricordava anche come ulteriori contributi interpretativi fossero stati offerti da altre pronunce di questa Corte nelle quali, con riferimento alla prova dell'avvenuta comunicazione dell'accertamento dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte dell'INPS, si era osservato che detta comunicazione è a forma libera e non richiede particolari formalità (Sez. 3 n. 30566, 2 agosto 2011; Sez. 3 n. 26054, 6 luglio 2007; Sez. 3 n. 9518, 10 marzo 2005), con la conseguenza che può ritenersi valida anche la spedizione a mezzo raccomandata. Si è ulteriormente stabilito che la presenza della corretta indicazione del destinatario della contestazione di accertamento della violazione degli obblighi contributivi e dell'indirizzo ove effettuare il recapito sulla lettera raccomandata mediante la quale viene eseguita la comunicazione, porta ad escludere che possa assumere rilievo l'impossibilità di risalire all'identità dell'effettivo consegnatario in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi che consentano di ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata alla sua conoscenza senza sua colpa (Sez. 3 n. 30241, 29 luglio 2011, non massimata). La libertà di forma che caratterizza la comunicazione suddetta esclude, quindi, che la stessa debba presentare i requisiti formali della notificazione e, in particolare, la spedizione mediante raccomandata offre comunque garanzie più che sufficienti circa il recapito al destinatario in ragione della certificazione della spedizione del plico, della consegna esclusiva al destinatario o a un suo delegato e della possibilità di ritiro in caso di assenza, presso l'ufficio postale.
Per tali ragioni, anche il mancato ritiro e la "compiuta giacenza" possono essere oggetto di valutazione per quanto riguarda la prova dell'avvenuta comunicazione dell'accertamento dell'omesso versamento, valutazione che deve in primo luogo riguardare la corretta indicazione dell'indirizzo di destinazione del plico. Tali osservazioni sono state successivamente ribadite (cfr. Sez. 3 n. 3144, 23 gennaio 2014; Sez. 3 n. 2859, 22 gennaio 2014; Sez. 3 n. 47113, 27 novembre 2013; Sez. 3 n. 47111, 27 novembre 2013; Sez. 3 n. 18100, 14 maggio 2012, tutte non massimate).
6. Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate deve pertanto ribadirsi il principio secondo il quale, la esatta indicazione del destinatario e dell'indirizzo di recapito sulla raccomandata con la quale viene inviata la contestazione della violazione degli obblighi contributivi consente di escludere ogni rilievo sull'impossibilità di risalire all'identità dell'effettivo consegnatario in assenza di concreti e specifici dati obiettivi tali da far ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata a sua conoscenza senza sua colpa, poiché deve presumersi che il soggetto che sottoscrive l'avviso di ricevimento sia comunque persona abilitata alla ricezione per conto del destinatario del plico, che viene peraltro consegnato dall'ufficiale postale secondo precise formalità.
7. Ciò posto deve rilevarsi che, nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, i giudici del merito non hanno basato la loro decisione sulle sole dichiarazioni rese in dibattimento dal funzionario INPS circa la regolare trattazione della relativa pratica.
Tale affermazioni vengono infatti indicate quale conferma delle precedenti considerazioni, avendo la Corte territoriale dato atto della avvenuta constatazione della presenza, in atti, della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno recante, oltre alla firma dell'addetto al recapito, anche altra sigla, evidentemente di colui che ha ricevuto il plico.
All'esito di tale verifica, la Corte del merito ha dato atto della circostanza che il teste escusso non aveva riferito di alcuna irregolarità constata nella comunicazione dell'infrazione e del fatto che mai, in precedenza, il ricorrente aveva negato di essere a conoscenza del debito previdenziale ne', tanto meno, aveva contestato l'effettiva ricezione della raccomandata o disconosciuto la firma di ricevuta.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di osservazioni del tutto pertinenti, giuridicamente corrette e perfettamente allineate ai principi dianzi richiamati che portano pertanto ad escludere radicalmente la sussistenza dei vizi denunciati.
8. A conclusioni identiche deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso.
Invero, riguardo all'onere motivazionale sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si è affermato che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego (v. Sez. 2 n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. 6 n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. 6 n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. 6 n. 7707, 4 dicembre 2003). Nel caso in esame i giudici del merito hanno valorizzato, a tale scopo, i precedenti penali dell'imputato, che avevano portato al riconoscimento della recidiva specifica e tale valutazione, alla luce dei richiamati principi, risulta più che sufficiente per ritenere adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione.
9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr. da ultimo, sez. 2 n. 28848, 8 luglio 2013).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del provvedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014