Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2002, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOM DEL POOLO289 /02 IO 5 Z . A 6 N D I C A S S A Z IO N E 8 REPU - 9 1 B M R / U E . 4 P T / L T I L 6 S U B 2 R A A A D B A E A I Oggetto T T S R N 1 N E 3 E TRIBUTI E S SEZIONE TRIBUTARIA 1 S T E TO . I A N OCCUPAZIONE DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M SOTTOSUOLO R.G. N. 3449/01 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron.6783 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Ud. 22/11/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo difende unitamente agli avvocati ROBERTO TIEGHI, FRANCESCO GIULIANI, giusta procura Notaio PAOLO SILVESTRO di ROMA, rep. 59789 del 18.11.1999; - ricorrente
contro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 2001 4, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA 2340 FRANCESCO, difeso dagli avvocati CLAUDIO SACCHETTO, 1 ALBERTO VELLA, giusta delega a margine;
- controricorrente avversO la sentenza n. 15/00 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 12/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FANTOZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per il resistente, gli Avvocati D'AYALA VALVA e SACCHETTO, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1.L' ENEL s.p.a. ricorre contro la Provincia di Alessandria per la cassazione della sentenza specifica- ta in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Torino, in accoglimento dell'appello dell'ente provinciale, ha ritenuto legittimo il metodo di tassazione adottato dall'ente stesso per l'occupazione del sottosuolo stradale con condutture, cavi e impianti relativi alla rete per la distribuzione dell'energia elettrica gestita dalla ricorrente. 2 1.2. In fatto, la Provincia di Alessandria ha noti- ficato alla odierna ricorrente due avvisi di accerta- mento, per gli anni 1995 e 1996, relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TO), impugnati poi vittoriosamente dalla destinataria degli stessi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, che ha disposto la riunione dei ricor- si. Il giudizio di appello, invece, si è risolto in fa- vore dell'ente provinciale.
1.3. L'ente impositore, ha applicato il tributo in base al numero delle concessioni rilasciate, calcolan- done l'importo in relazione ai km. lineari, o frazioni, di ciascuna occupazione autorizzata. La società ricor- rente ha eccepito, tra l'altro, la illegittimità del frazionamento del carico tributario e dei conseguenti arrotondamenti calcolati per ciascuna frazione di km., piuttosto che sul chilometraggio totale. Tale tesi è stata accolta dai giudici di primo grado (previa reie- zione di eccezioni di incostituzionalità e di vizi del- la motivazione dei provvedimenti impugnati), sul rilie- vo che il presupposto impositivo della TO nasce So- lamente con la materiale occupazione del suolo pubblico ed in relazione all'effettiva entità della stessa. Secondo la Commissione Tributaria Regionale invece, il momento impositivo della TO coincide con il ri- 3 lascio di ciascuna concessione;
con la conseguenza che "ciascuna tassa va determinata sulla scorta dell'occupazione autorizzata, in ragione di km. lineari e, in presenza di decimali, con arrotondamento all'unità superiore" (p. 3 della sentenza impugnata).
1.4. A sostegno dell'odierno ricorso, 1'ENEL s.p.a., deduce, con tre mezzi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2 ; 39; 42, comma 4; 44, commi 1 e 2 e 50, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.n. 507, In particolare, la ricorrente eccepisce che erroneamen- te i giudici di appello hanno ritenuto che il presuppo- sto impositivo della TO sia costituito dai singoli atti di concessione e che il carico tributario debba essere determinato, volta per volta, in relazione alle singole occupazione autorizzate.
1.5. L'Amministrazione Provinciale di Alessandria resiste con controricorso. Entrambe le parti costituite, poi, hanno depositato memorie ai sensi dell' art. 378 c.p.c.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso appare fondato e merita accoglimen- to.
2.2. La valutazione degli argomenti prospettati dalle parti, richiede una preliminare ricognizione ed 4 analisi delle norme che disciplinano la TO, con par- ticolare riferimento alle disposizioni che individuano il presupposto impositivo ed i criteri di determinazio- ne del tributo (cc.dd. "parametro" o "base imponibile" e "aliquota" o "tasso d'imposta"). Infatti, la materia del contendere coinvolge sia il problema della indivi- duazione del presupposto di imposta (occupazione o con- cessione), sia il problema della determinazione della base imponibile (per singoli segmenti di rete о per l'intera rete) e della correlata applicazione dell'importo tariffario (mediante "arrotondamento" chi- lometrico in relazione a ciascun tratto di rete o alla lunghezza totale della stessa) 2.2.1. Il presupposto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per quanto di interesse in questa sede, è definito ed identificato dall'art. 38, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993 (intitolato, appunto, “Oggetto della tassa"). In forza di tale disposizione: sono soggette alla tassa "le occupazioni di qual- siasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio 0 al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province" (comma 1); "Sono parimenti soggette alla tassa le occupazio- 5 ni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubbli- ci gestiti in regime di concessione amministrativa" (comma 2). In definitiva, quindi, dal tenore letterale della norma appare chiaro che il presupposto impositivo della TO, in generale, è costituito da "le occupazioni di qualsiasi natura" di spazi ed aree, anche del sottosuo- lo, del demanio o del patrimonio indisponibile dei CO- muni e delle province. La norma non fa alcun riferimen- to agli atti di concessione che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti, visto che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza tito- 10. Il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici (contenuto nel comma 2) non ha nulla a che vedere, evidentemente, con la concessione per l'occupazione del suolo. Argomenti a sostegno della conclusione appena espo- sta si traggono anche dall' art. 39 del d.lgs. 507/1993, che, in ultima analisi, individua nella per- sona dell'occupante di fatto il soggetto passivo d'imposta, in mancanza di atti di concessione о auto- rizzazione. Dal dettato degli artt. 38 e 39 citati, si ricava che la TO è dovuta anche quando, in ipotesi, l'occupazione sia divenuta abusiva a seguito della re- 6 voca della eventuale concessione. E' pur vero che il successivo art. 41 prevede che "La revoca di concessio- ni о autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi", ma tale disposi- zione inserita nel contesto delle altre norme, sta a significare che la tassa deve essere restituita (rectius: non è dovuta) soltanto se, di fatto, non ci sia stata occupazione. Peraltro, anche la formulazione letterale dell'art. 41, che "prima facie" farebbe pen- sare ad un rapporto sinallagmatico tra pagamento della tassa e rilascio di atti di concessione o autorizzazio- ne, offre un ulteriore argomento a favore della tesi sostanzialistica recepita dal collegio. Infatti, il di- ritto alla restituzione, in caso di revoca dell'atto concessorio o di autorizzazione, ha ad oggetto, per de- finizione, la "tassa pagata in anticipo". Poiché l'atto amministrativo, per poter essere revocato deve essere stato già rilasciato, se la tassa fosse connessa essen- zialmente al rilascio di tale atto, non si sarebbe do- vuto parlare di pagamento anticipato, ma soltanto di pagamento già effettuato. Il rapporto di "anticipazione", quindi, riguarda non l'atto ammini- strativo ma, eventualmente, l'occupazione autorizzata, che appare come il vero presupposto del tributo in esa- 7 me. La Commissione Tributaria Regionale, invece, argo- menta che "L'effettivo oggetto dell'imposizione sono le singole occupazioni del suolo pubblico in quanto ta- li, stante il carattere oggettivo della TO, che fon- da il suo presupposto impositivo nell'atto di conces- sione: autorizzato, abusivo, o di fatto, dovendosi ri- tenere logicamente che tale presuppostosi si realizza sempre e comunque per qualsiasi tipo di occupazione, come pure che nei predetti casi la tassa va determinata in ragione del suolo in effetti sottratto all'uso pub- blico". Il giudice a quo sembra distinguere tra "oggetto dell'imposizione", costituito edalla occupazione sarebbe costituito "presupposto impositivo" che dall'atto di concessione. Ma poi riconosce, smentendo la premessa secondo la quale il presupposto impositivo sarebbe costituito dall'atto di concessione, che anche le occupazioni abusive o di fatto realizzano il presup- posto di imposta. In realtà, la proposizione centrale di tutta la motivazione della sentenza impugnata per un verso, risulta priva di supporto giuridico, in quanto non vi sono riferimenti normativi ○ sistema- tici che consentano di affermare che la concessione ab- bia una qualche rilevanza nella ricostruzione del pre- 8 supposto impositivo della TO;
perper altro verso, appare priva di coerenza logica, in quanto dopo avere affermato, apoditticamente, che la TO fonda il suo presupposto impositivo nell'atto di conclude che "il presupposto si realizzaconcessione, sempre e comunque per qualsiasi tipo di occupazione": "autorizzato, abusivo o di fatto";
2.2.2. Quanto ai criteri di determinazione della tassa, l'art. 39, d.lgs. 507/1993, già ricordato, offre anche un'utile indicazione ai fini della individuazione dei criteri che devono essere utilizzati per definire la "base imponibile". Infatti, dispone, in linea di principio, che "La tassa è dovuta in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio”. L'art. 42, poi, dopo avere indicato i criteri di distinzione tra occu- pazioni permanenti e temporanee, stabilisce, in genera- le, che "La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione" (comma 2); "La tassa si determina in base all'effettiva occu- pazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra con- tenente decimali" (comma 3). Con specifico riferimento alle occupazioni del SO- 9 prassuolo e del sottosuolo, l'art. 44, comma 1, lett. C), prevede una agevolazione tariffaria, consistente nella facoltà di ridurre l'imposta fino ad un terzo.
2.3. Accanto a queste disposizioni di carattere ge- nerale, il capo II del d.lgs. 507/1993, che contiene l'intera disciplina della TO, prevede disposizioni specifiche per le occupazioni del sottosuolo e del SO- prassuolo, connesse alla erogazione di pubblici servizi gestiti in regime di concessione, mediante una apposita rete (artt. 46 e 47, in relazione all'art. 38, comma 2, già ricordato), che sono quelle che qui interessano. In particolare, l'art. 46 dispone che "Le оссира- zioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli po- sti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tas- sate in base ai criteri stabiliti dall'art. 46". Quin- di, le occupazioni del sottosuolo stradale mediante segmenti di reti, necessarie per l'erogazione di pub- blici servizi, o mediante altri manufatti funzionalmen- te collegati alle reti stesse, sono soggette ad una di- sciplina specifica ed unitaria, che appare ispirata a criteri di maggior favore per l'occupante, per ragioni di pubblica utilità. 10 Infatti, in attuazione di apposita direttiva detta- ta dalla legge delega (art. 4, comma 4, lett. b, n. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'art. 47, d.lgs. 507/93, stabilisce un criterio di tassazione forfeta- rio, quanto alla determinazione della "base imponibi- le", e un "tasso di imposta" molto più contenuto di quello ordinario, calcolato per km. lineare invece che per metro lineare o quadrato. Più specificamente, l'art. 47 dispone che "La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade CO- munali o provinciali per la parte di esse effettivamen- te occupata" (comma 1); La tassa stessa va determinata in base ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge (da lire 250.000 a lire 500.000 per le strade comunali e da lire 150.000 a lire 300.000 per le strade provinciali) "per km. li- neare o frazione" (comma 2).
2.3.1. Dal raffronto tra le disposizioni generali e quelle in esame appare evidente che il legislatore ha inteso assoggettare a regime agevolato O, comunque, ad un regime ben differenziato, le occupazioni del sotto- suolo connesse all'esercizio e alla manutenzione di "reti di erogazione di pubblici servizi". Per questo 11 tipo di occupazione stato abbandonato il criterio èdella tassazione per metro lineare ○ quadrato, ed stato prevista, invece, una diversa unità di misura, costituita, in ogni caso, dal km. lineare, quale che sia la "sezione" delle condutture, o l'ingombro dei ca- vi, o l'area occupata. Infatti, la tassa per le occupa- zioni che qui interessano è determinata forfetariamente (a prescindere cioè dalla superficie effettivamente oc- cupata) sulla base di due parametri: (a) la lunghezza della strada e (b) la parte di strada effettivamente occupata. La "base imponibile", dunque, deve essere de- terminata tenendo conto di questi due limiti;
vale a dire, quale che sia la lunghezza del cavo, conduttura о impianto, nel calcolo della base imponibile non ро- tranno mai rientrare i tratti che non siano effettiva- mente occupati (es. cavi condutture che impegnano soltanto alcuni tratti del sottosuolo stradale, con in- tervalli liberi) e, così pure se la lunghezza del cavo superi la lunghezza della strada sovrastante, о sotto- "posati" più cavi о stante (nel caso in cui vengano condutture parallele, о vengano realizzate "bretelle" di allacciamento laterali), la misura della base impo- nibile non potrà superare la lunghezza della strada. Tant'è che, a norma dell'art.
2-bis dell'art. 47, d.lgs. 507/93 (così come sostituito dall'art. 3, comma 12 62, della legge 28.12.1995, n. 549), le occupazioni di suolo pubblico realizzate per effettuare innesti о al- lacciamenti alle reti o agli impianti di erogazione di pubblici servizi, sono esenti dalla TO. Quest'ultima norma, testimonia della specificità e del carattere agevolativo della disciplina che regola le occupazioni in esame, e del ruolo assorbente che il legislatore, ha inteso attribuire al concetto di "rete pubblica", nella individuazione del presupposto d'imposta e nella deter- minazione del particolare regime impositivo. In definitiva, ritiene il Collegio che il concetto di "rete di erogazione di pubblici servizi", cui è le- gato, appunto, il particolare regime impositivo, debba servire da guida nella interpretazione delle disposi- zioni in esame. Si tratta di un concetto unitario, che esclude che possano essere considerati (e, quindi, "tassati") autonomamente i singoli segmenti di rete. Con la conseguenza che gli "arrotondamenti" al chilome- tro, previsti dall'art. 47, comma 2, non possono che riferirsi all' "ultima" frazione di rete che non rag- giunga l'unità di misura minima.
2.3.2. Come è noto, l'art. 4, comma 4, lett. b), n. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale, ha delegato il governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla 13 revisione ed armonizzazione di tributi locali vigenti, stabilendo, in particolare, in materia di TO, la "introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi condut- ture e simili, tenendo conto di parametri significati- vi". Quindi, già la legge di delega aveva previsto, per i casi in questione, una forma differenziata di imposi- zione. La Corte Costituzionale, poi, chiamata a pronun- ciarsi sulla legittimità della disciplina fiscale della occupazione del sottosuolo mediante "reti di pubblica utilità", ha riconosciuto la piena legittimità formale e "storica" del "prelievo differenziato" (sentenza n.96 del 2001). Le indicazioni fornite dal legislatore dele- gante, scrivono i giudici delle leggi, depongono "per un metodo di determinazione del tributo ispirato a re- gole di sinteticità e di omnicomprensività, alternative rispetto agli altri criteri formulati in via generale, connotati dalla pluralità ed analiticità degli elementi presi a riferimento". Sul piano storico, poi, la scelta legislativa di riservare autonoma considerazione al particolare tipo di occupazione risponde ad una tradi- zione risalente al t.u. della finanza locale del 1931. 2.3.3. Non ignora il Collegio che questa Corte, con sentenza n. 473 del 18 gennaio 2000, ha sancito che, in 14 tema di TO, "il pagamento di un importo minimo di lire 50.000 previsto dal quarto comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507 del 1993, riguarda la tassa dovuta per ciascuna singola occupazione e non per la pluralità di occupazioni facenti capo allo stesso soggetto". La mas- sima, però, riguarda l'applicazione di una disposizione transitoria, che "congelava" l'importo dovuto per il 1994, nella misura dovuta per l'anno precedente, con un aumento del 10% ed il limite minimo di lire 50.000 per ciascuna occupazione. In sostanza, la norma transitoria non entrava nel merito dei criteri di determinazione del carico fiscale, ma si limitava a stabilire che la tassa doveva essere pagata nella misura già dovuta per l'anno 1993 (a prescindere dai criteri utilizzati), con il correttivo dell'aumento percentuale e del limite mi- nimo. Conseguentemente, l'applicazione della norma transitoria, non implica la risoluzione del problema della individuazione del corretto criterio di tassazio- ne voluto dal legislatore ("atomistico" unitario), atteso che, quale che fosse il precedente regime, il rinvio ad esso è "limitato esclusivamente al quantum debeatur" e non anche al "modo quo debeatur".
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere ac- colto. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice a quo, per un nuovo giudizio che ten- 15 ga conto dei principi di diritto sopra esposti. Il giu- dice del rinvio provvederà anche alla liquidazione del- le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Michele Cantil (dr. Antonio Merone) IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 FEB. 2002 Osvaldo CA CELLIERE C1 CA 16