Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/05/2001, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
0 A 1 S D CA ITALIANA 0 . S , 3 T A O R 5 T L A : A ' L A T L S N O POPOLO ITA NO S L E O P E I S P C N PRIMA DIMADI S AZIO M I R LA CR H Oggetto A V A O O GIUDICE DI PACE - K D J R E E INDENNITA' GIUDIZIARIA T O SEZIONI UNITE CIVILI T L S I T N T G E I A E S L R R E I L gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D Composta E D O " R.G.N. 14639/97 - Primo Presidente Dott. Andrea VELA 17223/97 Presidente di sezione Cron. 16232 AMIRANTE - Dott. Francesco FINOCCHIARO-Presidente e Relatore- Dott. Alfio Rep. - Consigliere - Dott. Rafaele CORONA Ud. 17/11/00 - Consigliere Dott. NI VELLA - -- Consigliere- Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Dott. Mario Rosario MORELLI • Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AN, CONTI AL SE, RE MA, RT NN, LO TT, NS AN, AN UC, AR DO, CO RI LU OM, NI AR CO, LA FO VI, CH MA, ET IE, OR NN, LL ES, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIVININI 12, 2000 presso lo STUDI CASSIANO, rappresentati e difesi dagli 1032 avvocati LORETTA BARLETTA, ALBERTO CHIARINI, MASSIMO 1 CASSIANO, giusta delega a margine del ricorso;
d ricorrenti
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
intimato e sul 2° ricorso n° 17223/97 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TA AN, CONTI AL SE, RE MA, RT NN, LO TT, NS AN, AN UC, AR DO, CO RI LU OM, NI AR CO, LA FO VI, CH MA, ET IE, OR NN, LL ES;
- intimati -
avverso la sentenza n. 415/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 01/08/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito l'Avvocato Loretta BARLETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale;
assorbito il ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI ES e litisconsorti, in epigrafe indica- ti, premesso di svolgere la funzione di giudice di pace hanno proposto ricorso al Pretore del lavoro di Firenze con il quale hanno chiesto la condanna del Ministero di Grazia e Giustizia alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27. L'Amministrazione convenuta, nel costituirsi, ha eccepito, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizio- ne in subordine,del giudice ordinario e, l'incompetenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, mentre, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda. ha Il giudice adito, con sentenza 14 marzo 1997, re- spinge la domanda e tale pronuncia è stata confermata dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, che, con sen- tenza 1 agosto 1997. ✓ A sostegno della pronuncia il giudice del gravame ha osservato: che sussiste la giurisdizione del giudice ordi- nario e la competenza del giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c., perché l'oggetto della pretesa è ricollega- 3 4 bile ad una prospettata posizione di diritto soggettivo del presunto avente diritto per radicarsi la stessa di- rettamente nella legge e non nella discrezionalità del- la pubblica amministrazione;
- che con la disciplina istitutiva del giudice di pace il legislatore ha previsto una indennità corri- spettiva della funzione svolta, quantitativamente rap- portata al numero delle udienze tenute e dei provvedi- menti definițivi redatti;
che tale disciplina, in sé completa e del tutto speciale, evidenzia il nessun significato della affer- mata appartenenza degli addetti all'ordine giudiziario, secondo un principio destinato a rilevare sul diverso piano delle responsabilità e degli obblighi di coloro che svolgono la funzione;
- che la connotazione onoraria della funzione por- a ricercarne le regole nell'atto di investitura e ta nella relativa disciplina, con preclusione di estensi- bilità di quella dettata per il pubblico impiego, con della fattispeciela conseguente non riferibilità all'istituto di cui alla legge n. 27 del 1981, pur nell'interpretazione di cui alla legge n. 425 del 1984. Avverso questa sentenza il ES e litisconsorti hanno proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, cui resiste con controricorso e con ricorso in- 5 cidentale condizionato, articolato su un unico motivo, il Ministero di Grazia e Giustizia. I ricorsi, assegnati alla sezione lavoro di que- sta Corte, sono stati, rimessi al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle S.U. per la composizione del contrasto di giurisprudenza, verificatosi nell'ambito delle sezioni semplici, sulla questione se debba essere esaminato con priorità il ricorso inciden- tale condizionato, relativo a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito decise in senso sfavo- revole alla parte vittoriosa in appello o, invece, il ricorso principale, dal cui esito dipende l'interesse della parte ricorrente incidentale alla pronuncia sulla propria impugnazione. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione dei ricorsi riuniti a queste S.U., per la soluzione, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., della sola que- stione oggetto del contrasto. MOTIVI DELLA DECISIONE Va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi 1. - dell'art. 335 c.p.c.
2. Con i motivi del ricorso principale i ricor- renti censurano, per violazione di legge e per difetto di motivazione, la sentenza impugnata, per non avere riconosciuto la fondatezza della propria pretesa diret- 5 6 ta ad ottenere l'indennità giudiziaria c.d. di rischio. Con il ricorso incidentale, proposto in via subor- dinata all'accoglimento dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente, il Ministero della Giustizia deduce violazione delle norme sulla competenza (art. 360 n. 2 c.p.c.), in relazione agli art. 409 e 9 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro a conoscere della controversia. - Il problema da affrontare e per la cui 3.1. soluzione la controversia è stata rimessa a queste S.U. - è quello di stabilire se il condizionamento apposto dalla parte resistente all'esame del proprio motivo di se, invece, ricorso si imponga al giudice ° quest'ultimo debba procedere all'esame dei vari profili di censura secondo l'ordine logico delle questioni, senza essere vincolato dalla volontà delle parti. - La giurisprudenza di questa Corte, da circa 3.2. cinquanta anni, discute sulla questione se alla parte, totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, possa es- sere riconosciuto il potere di proporre una impugnazio- ne incidentale condizionata con la quale non chiede una modificazione della sentenza in proprio favore, ma in- siste per ottenere il rigetto del ricorso per motivi diversi da quelli fatti valere dal ricorrente, opponen- 7 - a prescindere dalla loro contestazione, do ad essi che è funzione propria del controricorso - altri e di- versi motivi, attinenti a questioni risolte nel prece- dente grado di giudizio in senso alla stessa sfavorevo- le, ma la cui soluzione, in senso favorevole, garanti- rebbe, comunque, la vittoria in concreto conseguita. Con un primo indirizzo (Cass. 24 maggio 1955 n. Cass., S.U., 10 dicembre 1957 n. 4624; Cass. 9 1541; aprile 1058, n. 1158; Cass. 14 ottobre 1958 n. 3255; Cass. 2 aprile 1960 n. 746) venne negata l'ammissibilità del ricorso incidentale condizionato, sulla base del rilievo che il condizionamento avrebbe costretto la Corte ad esaminare con precedenza il ri- corso principale anche quando quello incidentale profi- lasse un motivo dal cui accoglimento il ricorso princi- pale sarebbe stato assorbito, con la conseguenza che, accolto il ricorso incidentale, la Corte avrebbe dovuto togliere effetto alla propria contestuale pronuncia sul ricorso principale, in difetto di qualsiasi base norma- tiva e in contrasto con i principi di logica e di eco- nomia processuale. Questo indirizzo è stato poi radicalmente ribalta- to da Cass., S.U., 11 aprile 1960 n. 826, la quale ha affermato che la Corte di cassazione, se al suo esame vengono sottoposte questioni preliminari o pregiudizia- 7 8 li a quelle che formano oggetto del ricorso principale, esamina prima il ricorso principale e, sol se lo riten- ga fondato, quello incidentale, e, ove pur quest'ultimo sia fondato, può mantenere fermo il dispositivo correg- gendo la motivazione della sentenza impugnata. Dopo questa pronuncia, la giurisprudenza si è, per lungo tempo, costantemente orientata in conformità di tale indirizzo, precisando che anche in mancanza di espresso condizionamento, quando il ricorso incidentale proponga l'esame di questioni pregiudiziali o prelimi- nari, l'interesse che lo sostiene (collegato alla fon- esso sia datezza del ricorso avversario) comporta che all'accoglimento di necessariamente condizionato quest'ultimo (Cass. 7 luglio 1972 n. 2254). Sulla base di questa opzione interpretativa, la giurisprudenza successiva ha affermato che il ricorso incidentale condizionato è necessario per la parte vit- toriosa nel merito ogni qualvolta la sentenza impugnata abbia, anche implicitamente, risolto, in senso ad essa sfavorevole, una questione pregiudiziale o preliminare, al fine di ottenere il riesame della questione e di evitare così il formarsi del giudicato (Cass. 27 giugno 1983 n. 4401; Cass. 9 agosto 1983 n. 5325; Cass. 16 lu- glio 1984 n. 4162; Cass. 4 marzo 1985 n. 1816; Cass. 19 gennaio 1987 n. 396; Cass. 5 dicembre 1989 n. 5365 ), 0 08 9 ma che tale ricorso è inammissibile, per difetto di in- teresse, qualora la questione sollevata con lo stesso non è stata decisa, neppure implicitamente, dal giudice di appello, perché assorbita dall'accoglimento di altre tesi di carattere pregiudiziale, giacché tali questioni non sono coperte del giudicato e possono venire sempre riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 9 feb- braio 1982 n. 767; Cass. 19 dicembre 1986 n. 7732; Cass. 3 dicembre 1988 n. 6572; Cass. 15 marzo 1989 n. 1308; Cass. 1 ottobre 1991 n. 10206; Cass. 22 aprile 1997 n. 3463). Le questioni pregiudiziali o preliminari di per sé rilevabili d'ufficio in assenza di decisione da par- te del giudice di merito- cessano di essere tali quan- do, invece, siano state esaminate e decise, con la con- seguenza che il riesame della questione postula la pro- posizione di una impugnazione ammissibile solo in pre- senza di un interesse che, con riferimento alla parte totalmente vittoriosa, sorge esclusivamente in presenza della fondatezza del ricorso principale che deve, quin- di, essere esaminato per primo (Cass. 25 novembre 1983 n. 7100; Cass. 31 marzo 1990 n. 2629; Cass. 27 febbraio 1996 n. 1528; Cass. 5 settembre 1997 n. 8612). Si è in proposito osservato che qualora la parte totalmente vittoriosa nel merito proponga, in sede di 9 10 giudizio di legittimità, un ricorso incidentale condi- zionato avente ad oggetto questioni pregiudiziali о preliminari rilevabili di ufficio, l'esame di tale mez- zo di impugnazione potrà precedere quello del ricorso principale solo nel caso in cui dette questioni non ab- biano formato oggetto di pronuncia (anche implicita) in sede di giudizio di merito, mentre, nella ipotesi di statuizione, su di esse, in quella sede, in senso sfa- vorevole al ricorrente incidentale, tali questioni per- dono il carattere della rilevabilità di ufficio, sog- giacendo, conseguentemente, all'ordinario regime delle impugnazioni, che postula, per la sua ammissibilità, la sussistenza dell'interesse ad impugnare. Tale interesse sorge, peraltro, solo per effetto della riconosciuta fondatezza, e non anche della mera proposizione, del ricorso principale (poichè, in caso di rigetto, la de- cisione di merito, totalmente favorevole al ricorrente incidentale, acquista definitivamente forza ed effica- cia di giudicato), con conseguente necessità di proce- dere, preliminarmente, al suo esame e, solo in caso di (parziale o totale) accoglimento, a quello del ricorso incidentale (ex plurimis: Cass. 5 settembre 1997 n. 8612). A tale principio è stato, recentemente, apposto un limite nella ipotesi in cui, ad un esame preliminare 10 11 del ricorso principale, appaia ictu oculi evidente la fondatezza di uno o più dei motivi di doglianza in esso rappresentati, affermandosi che, in tal caso, atteso il carattere di unitarietà e contestualità della emananda decisione, risulta più rispondente ad un corretto iter logico l'esame prioritario del ricorso incidentale, pa- lesandosi già apprezzabile l'interesse del soggetto proponente (Cass. 28 gennaio 1999 n. 738). Accanto, a questa giurisprudenza, nell'ambito delle S.U., se è ne formata un'altra per la quale il ricorso - con cui la parte incidentale - condizionato o meno interamente vittoriosa nel merito proponga una questio- ne pregiudiziale, quale quella della giurisdizione, de- ve essere esaminato e deciso in via prioritaria proprio per il suo carattere pregiudiziale, a prescindere da qualsiasi delibazione della fondatezza del ricorso principale, in quanto l'interesse all'impugnazione in- cidentale e la sua ammissibilità derivano dalla propo- sizione del ricorso principale e non anche dalla even- tuale fondatezza di quest'ultimo (Cass. s.u. 11 dicem- bre 1990 n. 11795). L'indirizzo così inaugurato si consolidato all'interno delle S.U. (Cass. 21 dicembre 1990 n. 12134; Cass. 6 luglio 1991 n. 7475; Cass. 23 dicembre 1991 n. 13862; Cass. 9 marzo 1993 n. 2801), aggiungen- 11 12 dosi, in talune sentenze, anche la considerazione che la necessità di un esame prioritario del ricorso del vincitore che investa la questione della giurisdizione sorge dalla impossibilità che la contestazione del po- tere decisorio del giudice, siccome carente di giuri- sdizione, sia condizionata al risultato della lite, da- to che la valutazione del merito postula pur sempre l'esercizio del potere decisorio che, con il ricorso incidentale, si intende contestare (Cass. s.u. 20 gen- naio 1993 n. 649; Cass. 20 gennaio 1996 n. 444). Questo nuovo indirizzo, adottato, inizialmente, in tema di giurisdizione, è stato poi utilizzato - soprat- tutto in conseguenza della affermazione secondo cui l'interesse della parte vittoriosa nel merito è legit- timato a proporre ricorso incidentale contro una sta- tuizione a lei sfavorevole relativa ad una questione pregiudiziale, rilevabile o no d'ufficio, sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita è resa incerta dalla proposizione stessa del ricorso principale e che l'esistenza di tale interesse non soltanto è sufficien- te a rendere ammissibile il ricorso incidentale, ma giustifica l'immediato esame di esso, nel rispetto dell'ordine logico delle questioni - per qualsiasi al- tra ipotesi di questioni pregiudiziali o preliminari riproposte dal vincitore con il proprio ricorso (cfr., 12 13 in proposito, Cass. 13 novembre 1991 n. 12112 [in tema di estinzione del processo di appello]; Cass. 14 dicem- bre 1995, n. 12820 [in tema di pretesa inammissibilità di domande per novità, sia in primo che in secondo gra- do]. - che propugnava identità Quest'ultimo indirizzo di soluzioni in ogni ipotesi di ricorso incidentale condizionato su questioni pregiudiziali di rito o pre- liminari di merito decise in senso sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa è stato posto in discus- sione da Cass. 6 giugno 1997 n. 5050, secondo cui, fer- mo restando che la parte totalmente vittoriosa nel me- rito, qualora intenda di nuovo prospettare nel giudizio di cassazione la questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, ha l'onere della proposizione del ri- corso incidentale condizionato, l'esame di tale ricorso - tranne il caso in cui esso sia attinente alla que- stione di giurisdizione, per il quale vale il principio secondo cui la contestazione del potere decisorio del giudice in quanto carente di giurisdizione non può es- sere condizionata al risultato della lite inerente al merito deve essere effettuato solamente se il ricorso principale sia stato giudicato fondato dalla Corte di cassazione. 13 14 A sostegno di quest'ultima pronuncia si è sostenu- to: - che l'interesse al ricorso incidentale condizio- nato non sorge in queste ipotesi per il solo fatto del- la proposizione del ricorso principale, ma per la fon- datezza di tale ricorso, dal momento che, in caso con- trario, il ricorrente incidentale, manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, il cui even- tuale accoglimento non potrebbe procurargli un risulta- to più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale;
- che argomentare in modo diverso indurrebbe la parte vittoriosa nel merito, ma soccombente sulla que- stione preliminare o pregiudiziale, a giocare d'azzardo nel processo, in quanto la stessa dovrebbe preventiva- mente valutare le probabilità di accoglimento del ri- corso principale avversario in vista della scelta se proporre o meno a sua volta il ricorso, con la possibi- le conseguenza, per avere domandato la cassazione della sentenza sulla soluzione sfavorevole di una questione ने pregiudiziale in base alla convinzione erronea della fondatezza del ricorso principale, di vedere sfumare, a causa di un proprio comportamento che la porti a vince- re nel processo, la vittoria giustamente conseguita nel merito davanti al giudice a quo. 14 15 - Il contrasto va composto sulla base delle 3.3. seguenti considerazioni. Va innanzitutto rilevato che la soluzione non può che essere unica ogniqualvolta si sia in presenza di pregiudiziali di rito o di preliminari di merito rile- vabili d'ufficio, senza che possa porsi alcuna distin- zione fra questione di giurisdizione e le altre, essen- do tutte questioni aventi la stessa valenza quanto alla necessità di un loro esame pregiudiziale rispetto alle altre e alla loro rilevabilità di ufficio. Tale rilievo viene meno nella sola ipotesi in cui sulle stesse questioni vi sia stata una esplicita pro- nuncia da parte del giudice dei precedenti gradi di giudizio e tale pronuncia non sia stata impugnata. I''impugnazione restituisce al giudice del gravame il potere di decidere sulle stesse. Si tratta, poi, di accertare se l'impugnazione re- stituisca tale potere al giudice incondizionatamente per il solo fatto che è stata proposta o se sia, nella disponibilità della parte - per essere stata totalmente vittoriosa sulla questione di merito condizionare ta-- le potere alla previa delibazione di fondatezza dei mo- tivi del ricorso principale. La tesi che privilegia il valore ostativo del con- dizionamento del ricorso incidentale, seppure apparen- 15 16 temente suggestiva nelle sue articolazioni - con la rappresentazione di una parte, da un lato, priva di in- teresse finchè non sia accertata la fondatezza del ri- corso principale, non potendo con l'accoglimento del proprio ricorso incidentale conseguire un risultato maggiore di quello già ottenuto con il rigetto del ri- corso principale, e, dall'altro, costretta a giocare d'azzardo sul possibile accoglimento di quest'ultimo - non può essere seguita. Il giudizio di cassazione non verte su domande o su eccezioni, ma soltanto su questioni, sicchè la sus- sistenza dei requisiti di legittimazione all'impugnazione va valutata alla stregua di tale ca- ratteristica peculiare del giudizio, con la conseguenza che la soccombenza deve essere apprezzata non già ri- spetto al risultato pratico conseguito nella pregressa fase processuale, ma rispetto all'esito specifico delle questioni in esso dibattute e decise, così da costitui- re altrettanti capi della sentenza. In relazione a tali capi la soccombenza è effetti- va e ciò è sufficiente per fondare l'interesse a ricor- rere: questo interesse non nasce dalla probabile fonda- tezza del ricorso principale, ma dal fatto di essere stato soccombente sulla questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in quel giudizio rilevabile 16 17 d'ufficio. Per tacere, poi, del fatto che fin dal momento in cui, con il ricorso principale, si rende incerta la vittoria sul merito, sorge l'interesse che rende ammis- sibile il ricorso incidentale e ne giustifica l'esame prioritario. A ciò bisogna poi aggiungere che, una volta propo- sto il ricorso incidentale e quindi ritualmente inve- stito il giudice della questione, il condizionamento apposto non ha alcuna efficacia, dal momento che con lo - si fini- stesso - ove se ne ammettesse la rilevanza rebbe, per il rispetto di un preteso potere dispositivo delle parti, per sovvertire l'ordine logico delle que- stioni, senza tenere presente che, ai sensi dell'art. 380, comma 2, c.p.c., alle deliberazioni della Corte di cassazione si applica l'art. 276 c.p.c., il cui comma 2 espressamente prevede che "il collegio, sotto la dire- zione del presidente, decide le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa". Nel processo civile, infatti, per effetto del principio dispositivo, è in facoltà delle parti stabi- lire l'ordine logico delle questioni proposte in giudi- zio, salvo che si tratti di pregiudiziali rilevabili di ufficio (Cass. 19 settembre 1992 n. 10748; Cass. 31 17 18 gennaio 1984 n. 739) e tale rilevabilità d'ufficio come si è in precedenza osservato - viene in rilievo, anche nel giudizio di legittimità, a seguito della pro- posizione del ricorso incidentale sulle stesse. Il condizionamento, quindi, è da considerarsi non apposto, senza incidere sull'ammissibilità del ricorso, con la conseguenza che il giudice è immediatamente in- vestito della cognizione di tutti i motivi di ricorso e, nella decisione degli stessi, deve procedere secon- do l'ordine logico delle questioni dando la precedenza alle censure che investano questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, non potendosi condividere quella tesi, affermata dalla prima decisione che si è interessata dell'argomento e che, ravvisando nel ricor- so incidentale condizionato un ostacolo all'ordine del- la pregiudizialità, aveva esteso l'inammissibilità del condizionamento al ricorso che lo conteneva (Cass. 24 maggio 1955 n. 1541). 3.4. - Concludendo, il contrasto di giurisprudenza deve comporsi sulla base del seguente principio di di- ritto: "qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale condizionato avversO una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione 18 19 deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione dal momentoall'accoglimento del ricorso principale, che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che il ricorrente incidentale è soccombente sulla que- stione pregiudiziale o preliminare decisa in senso sfa- vorevole, che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole proces- suali sull'ordine logico delle questioni da definire applicabile anche al giudizio di legittimità (art. 380, comma 2, c.p.c. e 141, comma 1, disp. att. c.p.c.) - non subiscono deroga su sollecitazione delle parti.
4.1. L'affermazione della previa esaminabilità del ricorso incidentale, quando lo stesso proponga questio- ni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che secondo l'ordine logico delle questioni devono precede- re l'esame del merito del ricorso, comporta che, nella specie, tale ricorso deve essere esaminato per primo dal momento che, con lo stesso, si deduce violazione delle norme sulla competenza in relazione all'art. 409 e 9 c.p.c., per avere il Tribunale di Firenze, sezione lavoro affermato la competenza del giudice del lavoro e non anche quella del tribunale ordinario. Il ricorso incidentale è fondato e ai fini del suo 19 20 accoglimento è sufficiente il richiamo alla giurispru- denza di queste S.U., condivisa dal Collegio, che, nell'esaminare identica questione, hanno affermato il principio secondo cui la controversia avente ad oggetto la spettanza ai giudici di pace dell'indennità giudi- ziaria prevista dall'art. 3 1. 19 febbraio 1981 n. 27 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario se- condo le regole generali di competenza per valore, con esclusione della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro (Cass. S.U. 9 novembre 1998 n. 11272). Il ricorso incidentale va, pertanto, accolto e, per l'effetto, va cassata la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con rinvio della causa al Tri- bunale di Firenze, competente per valore a conoscere della controversia, anche per la pronuncia sulle spese;
L'accoglimento del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del ricorso principale;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, ri- unisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale;
di- 2 chiara assorbito il ricorso principale;
cassa la sen- tenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Fi- renze competente per valore, anche per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio. 2 20 0 21 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. Il Primo Presidente Il Presidente est. Andreetela си If Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria Roma, lì 23 MAG 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I 3 0 A 1 D 3 S , S 8 . T O A . L T R , L M A ' A O S L B 5 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T I 1 G S N E O O N S P A I O M D I A G E E , A O L O D T R T E I T A T R S L I I N L G D E E E S D E O R 21