Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2011, n. 15648
CASS
Sentenza 2 marzo 2011

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È illegittima, per contrasto col divieto di "reformatio in peius", l'ordinanza del giudice d'appello che, in assenza di impugnazione dell'imputato, proceda a correggere la pena irrogata nel dispositivo della sentenza di primo grado aumentandola sino alla pena indicata in motivazione. (Fattispecie di sentenza con motivazione contestuale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2011, n. 15648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15648
    Data del deposito : 2 marzo 2011

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