Sentenza 23 dicembre 2002
Massime • 1
In materia di revisione delle rendite di inabilità a seguito di rettifica, da parte dell'I.N.A.I.L., di pregressi errori di valutazione, l'art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 2000 - che ha portata ricognitiva ed efficacia retroattiva, investendo anche situazioni pregresse - introduce limiti a detto potere di rettifica, stabilendo che l'Istituto decade dalla possibilità di procedervi ove non comunichi la rettifica all'interessato entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18271 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI I.N.A.I.L. in persona del dirigente generale Dott. Pasquale Acconcia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti in virtù di procura speciale per notar TU e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n. 144;
- ricorrente -
contro
IC RO, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'avv. G. Sante Assennato, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 368 del 10.11.1999, reg. gen. n. 1581/98.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.9.02 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Rita Raspanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e l'assorbimento di quello principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.11.1999 il Tribunale di Terni, pronunciando sull'appello di PI RO nei confronti dell'INAIL avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello, condannando l'INAIL al ripristino della rendita per otopatia professionale liquidata nel 1980 nella misura del 26%. In motivazione accertava che si trattava di revisione per errore, alla quale non poteva procedersi perché la rendita si era consolidata per decorso del termine di quindici anni di cui al sesto comma dell'art. 137 del DPR n^ 1124 del 1965 e che alla fattispecie non era applicabile l'art. 55 della legge n. 88 del 1989, che prevedeva la revisione per errore senza limiti, non essendo la norma retroattiva. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo l'INAIL, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il PI, che ha pure depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale, pur denunciando nell'epigrafe anche altre violazioni di legge e vizi della motivazione, l'INAIL censura nella parte espositiva solo la mancata applicazione alla fattispecie dell'art.55 della legge n. 88 del 1989, mentre con il motivo del ricorso incidentale il PI chiede affermarsi la decadenza dalla revisione per errore prevista dall'art. 9 del d.lvo n. 38 del 2000.
Il ricorso incidentale propone una questione, fondata sullo ius superveniens, che precede logicamente quella di cui al ricorso principale.
L'art. 9 ha introdotto, con portata ricognitiva ed efficacia retroattiva che copre ogni questione pregressa, cfr. Cass. n. 8308 del 2000, un limite temporale decennale al potere dell'INAIL di procedere alla rettifica per errore. È pacifico che nella fattispecie la revisione è stata per errore, come stato accertato dal Tribunale con decisione non censurata sul punto, ed è stata posta in essere dopo oltre quindici anni dalla liquidazione della rendita. Consegue che a sensi dell'art. 9 del d.l.vo n. 38 del 2000 era intervenuta decadenza e l'INAIL non poteva procedere alla revisione dopo il decennio dalla liquidazione della rendita. In conclusione, mentre deve rigettarsi il ricorso principale, che afferma la possibilità di revisione in base alla precedente abrogata normativa, il ricorso incidentale deve essere ritenuto inammissibile. Con esso, infatti, non si censura il dispositivo della sentenza impugnata, che è conforme al diritto, ma si deduce una diversa motivazione, cioè un vizio che a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., non comporta la cassazione della sentenza. In
applicazione di questa norma si deve correggere la motivazione della sentenza impugnata nei sensi di cui sopra.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2002