Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18271
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Sentenza 23 dicembre 2002

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In materia di revisione delle rendite di inabilità a seguito di rettifica, da parte dell'I.N.A.I.L., di pregressi errori di valutazione, l'art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 2000 - che ha portata ricognitiva ed efficacia retroattiva, investendo anche situazioni pregresse - introduce limiti a detto potere di rettifica, stabilendo che l'Istituto decade dalla possibilità di procedervi ove non comunichi la rettifica all'interessato entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18271
    Data del deposito : 23 dicembre 2002

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