Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
In tema di destinazione di prodotti petroliferi agevolati ad uso diverso da quello consentito, con riguardo al reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, il sequestro preventivo è ammesso soltanto con riferimento alle cose (mezzi di trasporto appositamente predisposti, cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili) occorse per attuare il mutamento di destinazione del prodotto in tutto o in parte esente dall'accisa, mentre esso non è consentito per gli autoveicoli o altri mezzi meccanici alimentati con il prodotto agevolato, perchè questi non hanno un rapporto qualificato con il reato di cui al citato art. 40 del D.Lgs. 504 del 1995, che si integra e si consuma al momento in cui avviene la diversa destinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/04/2006, n. 14287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14287 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARVULLI Nicola - Presidente - del 11/04/2006
Dott. MORELLI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 13
Dott. ROSSI Bruno - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 25021/2005
Dott. de ROBERTO Giovanni - Consigliere -
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere -
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LV LO n. a Cerignola il 31.7.1965, LA OM n. a Cerignola il 25.2.1965, CO ZO n. a Cerignola il 13.6.1966, IC ZO n. a Cerignola il 24.7.1952, TA TA n. a Torino il 18.1.1962, TA ZO n. a Casalecchio di Puglia (FG) il 24.2.1956;
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 9 maggio 2005;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Bruno Rossi;
Udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIANI Gianfranco che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Udito l'avv. Falcolini Enrico difensore dell'IC che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 9.5.2005 il Tribunale di Bari, giudicando sull'appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. contro il provvedimento emesso il 22.9.2004 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, disponeva il sequestro preventivo di cinque autocarri risultati nella disponibilità di ZO TA, TA TA, IC ZO, Vito QU, LO LV, CO ZO e OM LA, tutti sottoposti a indagini per i delitti previsti dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, comma 1, lett. C e art. 648 c.p., accertati in Canosa di Puglia il 16.9.2004, per avere destinato ad autotrazione gasolio fiscalmente agevolato di presumibile provenienza illecita e posseduto senza alcun titolo, riversandolo nei serbatoi dei veicoli in quantità superiore alla soglia di rilevanza penale fissata dal sesto comma del citato articolo 40. Ha ritenuto il tribunale che anche i veicoli abusivamente alimentati con carburante in tutto o in parte esente dall'accisa dovessero considerarsi alla stregua di mezzi comunque utilizzati per commettere la violazione della legge speciale de qua e che fossero, perciò, suscettibili, ai sensi dell'art. 44 del decreto, di confisca obbligatoria.
Ha aggiunto che il giudice, in applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2, ha, ad ogni modo, sempre il potere di ordinare il sequestro preventivo delle cose elencate dall'art. 240 c.p., comma 1, e che - anche sotto questo profilo - la richiesta del rappresentante della pubblica accusa appariva, nel caso di specie, meritevole di accoglimento.
Ricorrono per Cassazione i TT, l'IC, il IO, il CO e il OR.
Il difensore degli ultimi tre con atti distinti, ma perfettamente sovrapponibili, denuncia unicamente l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 40 e 44, sull'assunto che gli autocarri sequestrati, in quanto non costituenti uno "strumento per attuare l'indebito mutamento di destinazione del carburante agevolato"non sono assoggettabili a confisca obbligatoria. Ciò in quanto una volta che il mutamento sia avvenuto l'azione criminosa è da considerarsi esaurita, di modo che quanto accade successivamente, in particolare il concreto utilizzo del gasolio per un fine diverso da quello previsto e consentito, specie se si tratti di episodio isolato e manchi, quindi, del tutto la prova di un abituale impiego del veicolo per il trasporto e l'eventuale destinazione illecita del carburante, rappresenta un fatto privo di rilevanza penale.
Il difensore dei TT eccepisce, anzitutto, la nullità dell'ordinanza gravata ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C, per avere il Tribunale di Bari omesso di dargli avviso della data fissata per l'udienza camerale, nonostante che egli risultasse regolarmente costituito in giudizio per effetto dei mandati conferitigli dagli indagati.
Contesta, inoltre, la legittimità del provvedimento impositivo della misura sul rilievo che a seguito di sua specifica richiesta, l'autocarro IVECO TURBOSTAR, targato BJ236CH era già stato restituito alla TT, quale legale rappresentante della AGRITA S.r.l., che ne è la proprietaria, e non poteva, quindi, essere nuovamente vincolato.
Anche ZO IC eccepisce la nullità del procedimento cautelare celebrato in assenza del difensore fiduciario nominato con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non avvisato della data dell'udienza.
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, osservando che il veicolo sequestrato, appartenente, per giunta, a tale QU Vito, persona estranea al reato e solo temporaneamente nella sua disponibilità, non poteva ritenersi in rapporto di "strumentante essenziale" ma, eventualmente, solo occasionale con la condotta illecita ipotizzata e, quindi, non specificamente predisposto per il conseguimento di una finalità antigiuridica.
Con ordinanza del 26.10.2005 la terza sezione penale di questa corte, investita della cognizione dei ricorsi, sul rilievo che il problema di diritto sostanziale sottoposto al suo esame aveva dato luogo da tempo ad un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso la decisione alle sezioni unite.
Tanto premesso, osserva la corte che la questione principale posta dai gravami del IO, del CO, del OR e, in termini solo parzialmente diversi, anche dall'IC è fondata. E tenuto conto del fatto che i distinti procedimenti cautelari sono stati trattati dai giudici di merito congiuntamente e, anche in considerazione dell'identità dei reati contestati agli indagati, definiti con provvedimenti cumulativi, la sua soluzione favorevole ad alcuni ricorrenti giova, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, anche a coloro che non l'hanno sollevata in modo esplicito con conseguente assorbimento di ogni altra eccezione per il venir meno di qualsivoglia interesse a coltivarla.
Il thema decidendum riguarda, dunque, la possibilità di applicare la misura cautelare reale del sequestro preventivo agli autoveicoli (ma il discorso vale anche per i natanti e qualsiasi altro apparato provvisto di motore) abusivamente alimentati con gasolio che gode di agevolazioni fiscali.
In buona sostanza si tratta, quindi, di stabilire se la condotta di chi commette tale abuso realizzi l'ipotesi criminosa del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. C.
È evidente che, concernendo il quesito la stessa configurabilità del reato, ove la risposta fosse negativa, il provvedimento vincolante sarebbe illegittimo, ancorché adottato in applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 1. E in effetti la risposta non può che essere negativa.
Sull'argomento si registrano nella giurisprudenza di legittimità due opposti orientamenti.
Secondo il primo, il delitto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, si perfeziona nel momento in cui il prodotto fiscalmente agevolato viene usato per uno scopo diverso da quello consentito con la conseguenza che gli autoveicoli fruitori costituendo essi pure "mezzi" per commettere la violazione di legge sono soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del decreto citato e del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301. Il secondo orientamento, che trova la sua più chiara manifestazione nella sentenza AC (Riv. 184240) ed è stato in epoca più recente ripreso e ribadito dalla sentenza CA (Riv. 229600), opera, invece, una netta distinzione tra "destinazione" e "uso", pervenendo alla conclusione che l'impiego di gasolio agevolato per finalità diverse da quelle ammesse rappresenta un fatto estraneo al reato, già consumato, ed assume rilievo unicamente sotto il profilo probatorio per l'accertamento dell'avvenuto mutamento di destinazione del prodotto.
Orbene, la distinzione evidenziata dalle due pronunce menzionate è nella lettera della legge e non può essere ignorata dall'interprete. La disposizione in esame individua infatti l'autore del reato in colui che "destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate".
L'espressione adoperata da chi ha formulato il testo della norma corrisponde ad una corretta lettura semantica del termine "destinare", che in lingua italiana significa propriamente "disporre per l'assolvimento di una determinata funzione;
riserbare a una particolare attività o finalità". Indica, quindi, un'attività materiale e mentale più complessa e articolata non solo dell'uso, ma anche dell'impiego il quale in più, rispetto all'uso, contiene in sè l'idea dell'abitualità e della sistematicità dell'azione esercitata sulla cosa, ma non comporta la predisposizione del progetto operativo necessario perché possa parlarsi di destinazione. Nè può ragionevolmente ritenersi che il legislatore abbia inteso ricorrere ad un'endiadi al solo scopo di rafforzare il concetto di proibizione assoluta dell'abuso: in molte disposizioni (ad esempio, per restare nella materia, l'art. 301 della legge doganale e lo stesso art. 240, c.p.) la differenza tra "servire" e "destinare" risulta evidente.
Sarebbe, del resto, contrario al buon senso, dal quale non si può prescindere nel travaglio ermeneutico, ammettere che il legislatore abbia voluto punire l'abuso puro e semplice del gasolio agevolato, foss'anche sporadico e, persino se, isolato, tanto severamente da comminare la pena detentiva in misura tutt'altro che lieve e da giungere al punto di equiparare il reato tentato a quello consumato. Appare indiscutibile, dunque, che è proprio la "destinazione", in sè e per sè considerata, a integrare l'elemento costitutivo della figura criminosa de qua. Elemento che naturalmente non può consistere ed esaurirsi nella sola determinazione (deliberazione e volizione) criminosa dell'agente, che resta un fatto confinato nella sua sfera psichica, ma deve estrinsecarsi in un'azione, vale a dire in una condotta, commissiva od omissiva, idonea al raggiungimento dell'obiettivo.
Nè, in contrario, varrebbe richiamare il disposto dell'art. 40, del comma 3, perché il reato tentato, al pari di quello consumato, ha una sua componente oggettiva proiettata nel mondo fenomenico, che non può mai mancare conformemente ai principi generali del diritto penale i quali esigono per l'esistenza stessa della fattispecie criminosa un comportamento umano violatore del comando impartito dalla legge.
Da quanto precede deriva necessariamente che solo in relazione alle cose occorrenti per attuare il mutamento di destinazione del gasolio in tutto o in parte esente dall'accisa (mezzi di trasporto appositamente predisposti, cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili) possono considerarsi verificate le condizioni che legittimano l'applicazione dei commi primo e secondo dell'art. 321 c.p.p.. Ed è indifferente che il mutamento sia riferibile -
s'intende, sulla base di elementi non meramente congettuali e presuntivi - all'intero quantitativo di prodotto risultato nella disponibilità dell'indagato, rispetto al quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, devono essere anche valutate le soglie di punibilità stabilite dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, commi 4 e 6; o sia riferibile a singoli abusi minori,
commessi eventualmente in esecuzione di un più ampio disegno da verificare caso per caso.
Sono, per contro, sicuramente sottratte a tale trattamento le cose (autoveicoli o altri mezzi meccanici alimentabili anche con gasolio agevolato) che non hanno un rapporto qualificato con il reato, già completo di tutte le sue componenti e, quindi, perfetto, e rappresentano, per gli interessati unicamente degli strumenti per fruire degli effetti positivi dell'illecito.
Conseguentemente, eventuali provvedimenti vincolativi che cadano su cose estranee al reato assumono una connotazione non cautelativa, ma piuttosto punitiva e sono, pertanto, illegittimi.
In applicazione dell'art. 620 c.p.p., lett. d), l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE visti gli artt. 606, 620, c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006