Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/04/2006, n. 14287
CASS
Sentenza 11 aprile 2006

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In tema di destinazione di prodotti petroliferi agevolati ad uso diverso da quello consentito, con riguardo al reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, il sequestro preventivo è ammesso soltanto con riferimento alle cose (mezzi di trasporto appositamente predisposti, cisterne, pompe, erogatori, tubi di raccordo e simili) occorse per attuare il mutamento di destinazione del prodotto in tutto o in parte esente dall'accisa, mentre esso non è consentito per gli autoveicoli o altri mezzi meccanici alimentati con il prodotto agevolato, perchè questi non hanno un rapporto qualificato con il reato di cui al citato art. 40 del D.Lgs. 504 del 1995, che si integra e si consuma al momento in cui avviene la diversa destinazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/04/2006, n. 14287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14287
    Data del deposito : 11 aprile 2006

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