Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2014, n. 21242
CASS
Sentenza 12 febbraio 2014

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Massime1

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge.

Commentario1

  • 1Art. 40 - Rapporto di causalità
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Causalità Le discussioni sulla causalità vengono solitamente precedute dall'evocazione della nota sentenza Franzese delle Sezioni unite (SU, 30328/2012), dalla quale – tuttavia – non di rado si traggono principi ed enunciazioni opposte. Ad oltre dieci anni da tale importante e condivisa pronunzia, si pone, in conseguenza, la necessità di una breve messa a fuoco ed attualizzazione di alcune questioni di principio, anche alla luce della recente esperienza giuridica. Come è noto, l'ordinamento accoglie la concezione condizionalistica della causalità cui è strettamente legato il giudizio logico controfattuale, necessario per riscontrare l'effettivo rilievo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2014, n. 21242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21242
Data del deposito : 12 febbraio 2014

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