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Sentenza 23 novembre 2023
Sentenza 23 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2023, n. 47045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47045 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE LG, nata a Sant'Angelo a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/04/2023 della Corte di appello di Napoli, Sez. minorenni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47045 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CE LG, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 13/04/2023 con cui la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.29070/2022, rigettava l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. La ricorrente deduce, a motivo di ricorso, la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. e ed il correlato vizio di motivazione, esponendo che la Corte di appello aveva evidenziato, quali elementi ostativi al chiesto indennizzo per ingiusta detenzione, una condotta processuale gravemente dolosa (false dichiarazioni in sede di interrogatorio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di) ed una gravemente colposa nei comportamenti tenuti sia in sede processuale che extraprocessuale (frequentazioni ambigue); lamenta, quanto al primo profilo, che non poteva addebitarsi alla ricorrente alcuna dichiarazione falsa, in quanto le sentenze di assoluzione non avevano accertato che la persona menzionata nelle intercettazione non fosse la ricorrente ma solo evidenziato che le frasi captate erano generiche ed in parte incomprensibili;
inoltre, quanto al secondo profilo, le presunte frequentazioni erano riferite ad un unico episodio e spiegabili in base ai rapporti di parentela con MI PA, elemento di vertice della cosca ER. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e va rigettato. 2. Va osservato, in premessa, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo 2 cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 3 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Ai fini di cui innanzi, inoltre, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino, dolo o eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001). 3. Ciò posto, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, non ha fondato il giudizio in merito alla sinergica condotta ostativa di CE LG sulla base di fatti in contrasto con quelli accertati nel giudizio penale. La Corte territoriale, infatti, muovendo dall'assoluzione dell'imputata, ha stabilito, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - che la condotta, pur non integrando gli estremi del reato, in presenza dell'errore dell'autorità procedente concretizzatosi nell'adozione della misura cautelare, era stata idonea a concorrere ad ingenerare la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito penale. In particolare, è stata evidenziata, in maniera assorbente ed a prescindere dalla ulteriore condotta extraprocessuale della frequentazione con partecipanti alla cosca ER, la condotta dolosa consistita nel dichiarare al Giudice per le indagini preliminari di essere effettivamente il soggetto al quale si faceva riferimento nella conversazione n. 5664 e che la "mesata" che si richiedeva ai conversanti, appartenenti alla cosca camorristica ER, non era lo stipendio versato ordinariamente dalla cosca ai propri affiliati ("come tutti quanti"), ma costituiva le rate del prezzo relativo alla vendita di un'autovettura dalla stessa conclusa con De LU NC. Tale condotta, alla stregua di un giudizio ex ante, è stata valutata idonea a dare causa all'ordinanza cautelare, attesa la genericità e non verificabilità delle dichiarazioni rese dall'indagata quale spiegazione del contenuto gravemente indiziante dell'intercettazione; in particolare, è stato evidenziato che il riferimento alla vendita di un'autovettura costituiva frutto di "mera invenzione da parte della CE, che non aveva mai indicato nemmeno di quale autovettura si trattasse o altri dettagli dell'affare, nè spiegato perché si parlasse di "mesata" nè perché si trattasse di "mesata...come tutti quanti"; deve aggiungersi che dalle sentenze di assoluzioni è emerso che la CE non era titolare di attività di vendita di autovetture ma nella disponibilità di un parcheggio per auto. La condotta esposta quindi, creava la falsa apparenza della configurabilità del reato di cui all'art.416- bis cod.pen., inducendo a ritenere ragionevolmente, per quanto erroneamente, che la CE fosse un soggetto intraneo alla cosca ER, percependo uno stipendio mensile in cambio della partecipazione al sodalizio criminoso. La motivazione è congrua e logica e colma le carenze motivazionali rilevate nella sentenza di annullamento, essendo il giudice di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata (Sez.4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv.232019). 4. Al rigetto del ricorso consegue, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/10/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47045 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CE LG, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 13/04/2023 con cui la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.29070/2022, rigettava l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. La ricorrente deduce, a motivo di ricorso, la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. e ed il correlato vizio di motivazione, esponendo che la Corte di appello aveva evidenziato, quali elementi ostativi al chiesto indennizzo per ingiusta detenzione, una condotta processuale gravemente dolosa (false dichiarazioni in sede di interrogatorio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di) ed una gravemente colposa nei comportamenti tenuti sia in sede processuale che extraprocessuale (frequentazioni ambigue); lamenta, quanto al primo profilo, che non poteva addebitarsi alla ricorrente alcuna dichiarazione falsa, in quanto le sentenze di assoluzione non avevano accertato che la persona menzionata nelle intercettazione non fosse la ricorrente ma solo evidenziato che le frasi captate erano generiche ed in parte incomprensibili;
inoltre, quanto al secondo profilo, le presunte frequentazioni erano riferite ad un unico episodio e spiegabili in base ai rapporti di parentela con MI PA, elemento di vertice della cosca ER. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e va rigettato. 2. Va osservato, in premessa, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo 2 cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 3 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Ai fini di cui innanzi, inoltre, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino, dolo o eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001). 3. Ciò posto, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, non ha fondato il giudizio in merito alla sinergica condotta ostativa di CE LG sulla base di fatti in contrasto con quelli accertati nel giudizio penale. La Corte territoriale, infatti, muovendo dall'assoluzione dell'imputata, ha stabilito, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - che la condotta, pur non integrando gli estremi del reato, in presenza dell'errore dell'autorità procedente concretizzatosi nell'adozione della misura cautelare, era stata idonea a concorrere ad ingenerare la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito penale. In particolare, è stata evidenziata, in maniera assorbente ed a prescindere dalla ulteriore condotta extraprocessuale della frequentazione con partecipanti alla cosca ER, la condotta dolosa consistita nel dichiarare al Giudice per le indagini preliminari di essere effettivamente il soggetto al quale si faceva riferimento nella conversazione n. 5664 e che la "mesata" che si richiedeva ai conversanti, appartenenti alla cosca camorristica ER, non era lo stipendio versato ordinariamente dalla cosca ai propri affiliati ("come tutti quanti"), ma costituiva le rate del prezzo relativo alla vendita di un'autovettura dalla stessa conclusa con De LU NC. Tale condotta, alla stregua di un giudizio ex ante, è stata valutata idonea a dare causa all'ordinanza cautelare, attesa la genericità e non verificabilità delle dichiarazioni rese dall'indagata quale spiegazione del contenuto gravemente indiziante dell'intercettazione; in particolare, è stato evidenziato che il riferimento alla vendita di un'autovettura costituiva frutto di "mera invenzione da parte della CE, che non aveva mai indicato nemmeno di quale autovettura si trattasse o altri dettagli dell'affare, nè spiegato perché si parlasse di "mesata" nè perché si trattasse di "mesata...come tutti quanti"; deve aggiungersi che dalle sentenze di assoluzioni è emerso che la CE non era titolare di attività di vendita di autovetture ma nella disponibilità di un parcheggio per auto. La condotta esposta quindi, creava la falsa apparenza della configurabilità del reato di cui all'art.416- bis cod.pen., inducendo a ritenere ragionevolmente, per quanto erroneamente, che la CE fosse un soggetto intraneo alla cosca ER, percependo uno stipendio mensile in cambio della partecipazione al sodalizio criminoso. La motivazione è congrua e logica e colma le carenze motivazionali rilevate nella sentenza di annullamento, essendo il giudice di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata (Sez.4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv.232019). 4. Al rigetto del ricorso consegue, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/10/2023