Sentenza 20 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva negato la riparazione per essersi l'istante accompagnato agli autori di un omicidio nel giorno di commissione del reato senza motivare in ordine alla consapevolezza dello stesso che tale frequentazione potesse integrare una condotta gravemente imprudente, tale da determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria). (Conf. Sez. 4, n. 598 del 1994, Rv. 200152-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2020, n. 7956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7956 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2020 |
Testo completo
ACR 07956-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1010/2020 FAUSTO IZZO Presidente - CC 20/10/2020- DONATELLA FERRANTI R.G.N. 5292/2020 EMANUELE DI SALVO SALVATORE DOVERE Relatore FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG dr. D. Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
ѝ в RITENUTO IN FATTO 1. BR ON, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e al concorso in un duplice omicidio, per i quali era stato prosciolto con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il comportamento dell'BR aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto l'BR era presente sul luogo dell'omicidio in danno di ER ET unitamente agli autori del delitto;
si era incontrato nell'imminenza dell'azione omicidiaria con MA BR, detto EA, e con OR DI, che aveva partecipato ad essa. In conclusione, l'BR era stato certamente contiguo al sodalizio criminoso nel cui seno erano maturati gli omicidi.
2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, rilevando che la corte territoriale ha rivalutato integralmente il materiale probatorio in modo difforme da quello dei giudici di merito. Non possono ritenersi colpose le condotte emergenti dalle dichiarazioni del collaboratore Perciaccante, per come genericamente indicate dalla Corte di appello, che ha scritto di mera contiguità al contesto associativo mafioso. L'illogicità della decisione viene rinvenuta nel fatto che la Corte di appello ha individuato la condotta ostativa sulla base di dichiarazioni che sono state ritenute inidonee a fondare l'ipotesi di accusa. La colpa è stata affermata senza alcuna indagine sulla consapevolezza dell'BR di tenere un comportamento idoneo a cagionare una falsa apparenza rispetto all'illecito penale contestato. Poiché l'BR è stato ritenuto estrano agli omicidi e all'associazione mafiosa, non può, nel giudizio di riparazione, essere ritenuto contiguo alla cosca. Quanto alle dichiarazioni della teste ET, già la Corte di assise di appello ha ritenuto che esse non fossero idonee a fondare un giudizio di responsabilità dell'BR per i fatti dei quali era stato chiamato a rispondere.
3. II 2.10.2020 l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, che lo stesso venga rigettato. р CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato.
4.1. Il rilievo secondo il quale la Corte di appello avrebbe operato una indebita rivalutazione della prova è manifestamente infondato. La Corte di appello non ha affermato la sussistenza o negato la ricorrenza di alcuna circostanza se non in concordanza con quanto previsto dai giudici dell'imputazione. I quali avevano escluso che il compendio probatorio, costituito in misura rilevante dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RC e dalle dichiarazioni della teste EL ET, fosse idoneo all'affermazione di responsabilità per i fatti ascritti all'BR, ma non hanno mai escluso che questi si fosse incontrato in tempi prossimi alla commissione del duplice omicidio nel luogo ove i sodali si incontravano e proprio con membri del commando omicida. E' poi manifestamente infondata anche l'affermazione dell'impossibilità di ritenere legittimamente una contiguità al sodalizio criminoso una volta che sia stata esclusa l'appartenenza ad esso. Contiguità ed appartenenza sono termini che indicano fenomeni tra loro diversi e che si escludono reciprocamente, alludendo l'uno ad una vicinanza al sodalizio rimanendo a questo estraneo e come tale priva di rilevanza penale;
mentre il secondo termine indica proprio l'intraneità al sodalizio.
4.2. Per contro, è fondato il rilievo della carenza di motivazione in ordine al carattere colposo di tale contiguità. Giova rammentare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, con orientamento costante questa Corte insegna, sin dalle prime pronunce sul tema, che qualora sia stato ascritto un illecito plurisoggettivo, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o imprudente dell'istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rappresentato dalla consapevolezza dell'altrui attività illecita. Si è affermato, ad esempio, che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso in cui sia contestato un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa alla misura della custodia cautelare se si sia al corrente dell'attività delittuosa di altri e, ciò nonostante, pur non concorrendo in quella attività, si pongano in essere, con evidente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione della contiguità del concorso. Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l'eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa (Sez. 4, Sentenza n. 598 del 29/04/1994, Gandolfo, Rv. 200152). Più di recente si è ribadito che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività H criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 - dep. 27/12/2010, Carere, Rv. 249237). Simili affermazioni sono state per lo più fatte in casi nei quali si trattava di valutare comportamenti indicati come di connivenza [soggetto convivente con persona detentrice di un rilevante quantitativo di stupefacente (Sez. 4, Sentenza n. 37567 del 02/04/2004, Barison, Rv. 229142)] o di contiguità [soggetto avente rapporti di frequentazione con esponenti di consorteria mafiosa (Sez. 4, Sentenza n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218)]. In tali casi il fatto che si conosca l'altrui agire trasgressivo può essere essenziale ai fini del richiedere al consociato di orientare il proprio comportamento sulla base di una prognosi sul possibile coinvolgimento in ipotesi di intervento giudiziario. A ben vedere ciò è richiesto perché è necessario che il soggetto possa percepire la natura colposa, macroscopicamente colposa, del proprio comportamento, sì da potergli muovere il rimprovero che preclude alla riparazione. Tale regola trova eccezione solo nel caso in cui quella percezione è resa possibile dalle caratteristiche intrinseche della condotta e sempre che già questa renda possibile ipotizzare reati per i quali è consentita la detenzione;
in tale ipotesi, infatti, ove sia stato ipotizzato un concorso morale nel reato, non é necessario che si sia stati consapevoli della esecuzione del reato da altri fatta, perché vi è già per intero la rappresentabilità del carattere gravemente imprudente del proprio comportamento e la prevedibilità della sua interpretazione quale fatto illecito (cfr. Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013 - dep. 04/02/2014, Maviglia, Rv. 258425). Nel caso che occupa la Corte di appello non ha esplicitato in cosa si sia concretizzata l'affermata contiguità, posto che il solo dato esposto è l'essersi l'BR accompagnato con i killer di ET ON (testuale) in un giorno che sembra di comprendere essere stato quello dell'omicidio del ET e del tentato omicidio di RO IT, senza nulla spiegare delle relazioni che l'istante aveva con questi e quindi della consapevolezza che frequentandoli ponesse in essere una condotta gravemente imprudente, negligente, possibile motivo di intervento dell'A.G. per gravi fatti come l'omicidio volontario e l'associazione mafiosa.
5. L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, la quale dovrà procedere a nuove esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato. Procederà, inoltre, alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione. H 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro, cui rimette anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/10/2020. Fausto IzzThe Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Dovere DEPOSITATO IN CANCELLERIA F 1 MAR. 2021 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Co ndo 5