Sentenza 16 ottobre 2002
Massime • 1
In sede di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il giudice ordinario ha il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione medesima, commisurandola - in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati - ad una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alle infrazioni ritenute sussistenti, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14698 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C.Z. s.n.c. DI ZA RI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e ZA NO in proprio elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentati e difesi dall'avvocato ITALO LAZZARINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^. 05871/00 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
C.Z. s.n.c. DI ZA RI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e ZA NO in proprio elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALO LAZZARINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 237/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 19/03/99 - R.G.N. 433/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DI PIERRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Il Pretore di San Donà di Piave, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla s.n.c. C.Z. di ZA NO & C, nonché da ZA NO in proprio, ha annullato la ordinanza-ingiunzione opposta, emessa dall'Inps per il pagamento di contributi omessi relativi a tre lavoratori (AL RT AN, IA e CL), ritenuti autonomi dal datore di lavoro opponente e subordinati dall'Istituto. Il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello dell'Inps, ha ritenuto che questi avesse fornito prova adeguata che AL RT AN e IA erano in realtà lavoratori subordinati;
ha ritenuto che prova altrettanto valida non avesse fornito per AL RT CL. Ha concluso che, poiché la sanzione era stata concepita unitariamente per le tre posizioni, l'appello non poteva essere accolto;
lo ha quindi rigettato, condannando l'Istituto appellante a pagare metà delle spese del grado.
Avverso tale sentenza, 10.12.1998/19.3.1999, ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo, con atto notificato il 9 marzo 2000.
Hanno proposto altresì ricorso la s.n.c. C.Z. di ZA NO & C, nonché ZA NO in proprio, con atto notificato il 14 marzo 2000, il quale va pertanto qualificato come ricorso incidentale. Le parti intimate si sono costituite con controricorso, contenente ricorso incidentale.
La s.n.c. ZA ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 C.P.C. Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con unico motivo l'Inps, ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 35 Legge 24 novembre 1981, n. 689 e 112 c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere disatteso il principio di diritto secondo cui il giudice investito del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 35 Legge 24 novembre 1981, n. 689 è tenuto (salvo il caso di incompetenza della pubblica amministrazione che ha emesso l'atto) ad esaminare nel merito tutte le pretese creditorie, potendo rideterminare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della L. 689/1981. A loro volta, i ricorrenti incidentali, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 7 Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato); 1322, 1325 n. 2, 1326, 1343, 1345, 222 cod.civ.; 18 comma 3 Legge 19 marzo 1990 n. 55; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), contestano la valutazione effettuata dal Tribunale della natura del rapporto di lavoro dei due AL RT, sostenendo che essi non erano prestatori di mera manodopera, perché proprietari dell'attrezzatura e dei ponteggi, sicché essi erano effettivamente lavoratori autonomi. Contestano altresì alla sentenza impugnata la violazione del principio di libertà d'impresa (art. 2 e 3 L. 443/1985) e del valore costitutivo dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane dei AL RT (art. 7 L. 443), della libertà contrattuale (art. 1322 cod.civ.). Contestano infine la valutazione delle prove, non avendo tenuto nella dovuta considerazione la produzione delle fatture, la loro sequenza, le date, la numerazione, la diversità dei committenti. Va esaminato per primo, in ordinato iter logico, il ricorso incidentale.
Il ricorso è ammissibile, in quanto vi è un interesse dei ricorrenti incidentali ad impugnare la sentenza che, pur rigettando l'appello dell'Inps, ha ritenuto subordinate le prestazioni, che essi pretendono autonome;
ma esso non è fondato.
Quanto al valore costitutivo dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la relativa eccezione è infondata, avendo questa Corte più volte affermato che questo effetto non si produce a fini previdenziali (ex plurimis Cass. 13.12.2000 n. 15690). Quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha così motivato:... le risultanze ispettive - pienamente confermate dalla Ispettrice del Lavoro che le aveva raccolte - comprovano che AN e IA hanno intrattenuto in quel periodo un rapporto di lavoro subordinato con la C.Z. Tale connotazione del rapporto non è esclusa dal fatto che AN AL RT fosse titolare di impresa artigiana e che la s.n.c. C.Z. abbia chiesto la autorizzazione al subappalto, perché tali dati attengono al piano formale laddove l'atteggiarsi del rapporto - come autonomo o subordinato - va valutato in concreto. Nella specie tutte le circostanze valorizzate dall'ente previdenziale depongono per la natura subordinata del rapporto. In special modo è illuminante il fatto che a AN non fosse stato affidato una parte del lavoro - o un opus che richiedeva professionalità e specializzazione - ma dovesse lavorare in cantiere con il figlio secondo le direttive del legale rappresentante della C.Z., o dell'altro socio, ed insieme agli altri operai della s.n.c. al rifacimento del tetto. È del pari significativo che non sia stato AL RT a fornire la attrezzatura pesante e i materiali, come le gru e le travi, ma che l'abbia fatto la stessa C.Z. a cui appartenevano parte dei ponteggi: AL RT ha solo prestato altra parte dei ponteggi e l'attrezzatura minuta, mentre la fornitura dei materiali e delle attrezzature è elemento naturale dell'appalto o subappalto. Tali circostanze impediscono di svalutare gli altri indici come l'osservanza del medesimo orario, il soggiorno in albergo con gli altri operai della ditta, il trasporto fino al cantiere con un automezzo della C.Z. Si tratta di fatti di per sè e in generale neutri, ma che visti nel loro complesso - e alla luce di quelli sopra esaminati - acquistano il significato di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto. Tale conclusione non è inficiata dalle risultanze contabili acquisite: il fatto che il signor AN AL RT sia un imprenditore artigiano non impedisce che talora - magari in congiunture negative - si adatti a lavorare alle dipendenze di colleghi che hanno una commessa per le mani. Le stesse considerazioni conducono a ritenere lavoratore subordinato anche IA AL RT che, essendo inserito nella ditta del padre come collaboratore, non poteva prestare il suo lavoro se non con le stesse modalità del genitore. Posizione più dubbia è quella di CL AL RT...". Trattasi di motivazione conforme ai principi più volte enunciati da questa corte in punto sia di discrimine tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, sia di non ostatività dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane alla qualificazione come subordinato di uno specifico rapporto (sent. n. 7475 del 24/07/1990, secondo cui alla configurabilità (nella sussistenza dei relativi elementi) di un rapporto di lavoro subordinato non è di ostacolo la circostanza che il lavoratore sia iscritto ad albo artigiano o quale lavoratore autonomo presso la camera di commercio), che supera le censure dei ricorrenti incidentali.
È viceversa fondato il ricorso principale.
Questa Corte ha già statuito che "In sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il pretore ha il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione medesima commisurandola - in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati - ad una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alla effettiva consistenza della infrazione, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni" (Cass. n. 5957 del 15/06/1998, sent. n. 230 del 12/01/1993, sent. n. 8257 del 07/07/1992). Il principio va ribadito, perché assolutamente condivisibili le argomentazioni che lo sorreggono, anche in relazione al giudizio di appello, ed applicato all'ipotesi odierna, in cui si tratta non di graduare la sanzione rispetto alla gravità di una infrazione, ma di rideterminare la stessa in base alle infrazioni ritenute sussistenti, tra quelle contestate dall'Inps.
La Corte ha rilevato che, nel definire l'ambito dei poteri attribuiti al pretore in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, l'art. 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981 stabilisce che con la sentenza con la quale definisce il giudizio questi può rigettare l'opposizione o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza suddetta o "modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta". Come è stato affermato in precedenza da questa Corte (sentenza n. 4612 del 22 maggio 1990), il pretore esercita in tale ambito un sindacato di merito sul provvedimento sanzionatorio, che si traduce in un apprezzamento pieno delle risultanze processuali e in un potere esteso alla determinazione dell'ammontare della sanzione, che va commisurata all'effettiva consistenza dell'infrazione: potere che non incontra, pertanto, i limiti posti in via generale dalla legge sul contenzioso amministrativo, che consente - come è ben noto - al giudice ordinario la sola disapplicazione in via incidentale dell'atto amministrativo illegittimo.
Vero è che l'art. 35 l. cit, nel "depenalizzare" le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda, e nel dettare la disciplina ad esse relativa, richiama, al quarto comma, soltanto il quarto comma dell'art.23: ma tanto non è sufficiente per dedurne che il legislatore abbia inteso precludere l'applicabilità, in relazione alle violazioni in oggetto, del principio sancito nell'undicesimo comma di tale disposizione. In primo luogo, è da ritenere che il legislatore, nel disporre nello stesso quarto comma dell'art. 35 che il giudizio di opposizione è in tale ambito regolato dagli artt. 442 e segg. C.P.C., abbia avvertito l'esigenza di richiamare espressamente il quarto comma dell'art. 23 (il quale consente all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza di stare in giudizio personalmente, nonché, a quest'ultima, di avvalersi di funzionari appositamente delegati), allo scopo di evitare che il riferimento alla disciplina codicistica potesse indurre ad escludere l'applicabilità della disposizione suddetta. In secondo luogo, non si comprende affatto perché la ratio che sorregge l'istituto in discussione, la quale mira palesemente ad - affidare al pretore una funzione esaustiva, tale da consentire una piena proporzionalità tra entità della infrazione e della sanzione e da "escludere la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni", dovrebbe ritenersi estranea all'area degli illeciti in materia di previdenza ed assistenza, che il legislatore del 1981 ha inteso assimilare in linea di massima, sotto l'aspetto considerato e salvo le disposizioni specifiche di carattere processuale dettate nella sedes materiae (ossia, nell'art. 35), alle altre violazioni contestualmente "depenalizzate". Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Venezia, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte;
riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale dell'Inps;
dichiara ammissibile il ricorso incidentale, e lo rigetta nel merito;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 30 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2002