Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14698
CASS
Sentenza 16 ottobre 2002

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In sede di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il giudice ordinario ha il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione medesima, commisurandola - in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati - ad una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alle infrazioni ritenute sussistenti, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14698
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14698
    Data del deposito : 16 ottobre 2002

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