Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' ЕРЦЕВЫСИТ03958/0 1 N NO E DE POROLO ALIAMO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 9027/98 Consigliere Cron.8423 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep Dott. Luciano VIGOLO . CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 11/01/01 Dott. Giuseppe BALLETTI Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AT NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTIRTUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, l'Avvocaturapresso e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2001 rappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 100 -1- 1 delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1646/97 del Tribunale di BARI, depositata il 04/06/97 R.G.N. 27/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- RG 9027/98 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 28 marzo 1994 NO TT conveniva in giudizio davanti al Pretore - giudice del lavoro di Bari-l'Istituto nazio- nale della previdenza sociale perché gli venisse riconosciuto il diritto a percepire la pensione sociale e l'Istituto fosse condannato al pagamento dei relativi ratei e degli accessori di legge. L'INPS si costituiva contestando l'esistenza del requisito reddituale e chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza in data 13 marzo 1995 il Pretore rigettava la domanda e compensava le spese fra le parti, non avendo l'assicurato offerto la prova dello stato di bisogno. Proposto appello dal TT, il Tribunale di Bari confermava la sentenza impugnata. Osservava il Collegio di appello che, tenuto conto della natura assisten- ziale ed essenzialmente alimentare dell'intervento, non sussisteva il re- quisito reddituale, considerata la complessiva consistenza patrimoniale coniugale, idonea ad escludere lo stato di bisogno, comprendendo essa, oltre la casa di abitazione, un immobile locato a canone esiguo, altro ap- partamento, due garages e un magazzino. Avverso questa decisione il TT ricorre per cassazione con uni- co motivo, integrato da memoria, cui resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione Con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153 e 12 delle preleggi, nonchè vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente critica l'impugnata sentenza per avere il Tribunale ritenuto che, ai fini della verifica del re- quisito reddituale, necessario per ottenere la pensione sociale, debba te- nersi conto non solo dei redditi, ma anche del patrimonio di cui l'interes- sato e il coniuge risultino eventualmente titolari, senza considerare che la norma fa riferimento, al fine suddetto, ai soli redditi assoggettabili al- l'imposizione fiscale, e che di conseguenza non sia da valutare il patri- monio, se esso non risulti produttivo di reddito. Il motivo é fondato. Stabilisce l'art. 26, 1° comma, della 1. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella 1. 16 aprile 1974, n. 114, che "ai cittadini italiani ...che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue...(importo via via elevato in relazione alla perequazione automatica) é corrisposta, a domanda, una pensione sociale non rever- sibile...". Nel caso di soggetti coniugati non separati la stessa disposizione preve- de il cumulo dei redditi di entrambi i coniugi, identificando un "tetto" di riferimento per l'erogazione del beneficio. La natura assistenziale della pensione sociale non é controversa. Essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultra- sessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli minimali mezzi di sussistenza. Peraltro, lo stato di bisogno é definito dalla legge sulla base del criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Circa la definizione di questo requisito economico soggettivo merita ri- cordare che il testo originario dell'art. 26 ne identificava il contenuto in coloro che non fossero "titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire....". L'attuale formulazione dell'art. 26 é, dunque, ancora più specifica di quella anteriore, perché non prende indiscriminatamente in considera- zione ogni cespite, ma soltanto quelli assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche. In coerenza con tale prescrizione lo stesso art. 26, al comma 11°, stabili- sce che il requisito del reddito minimo vada offerto esclusivamente per mezzo di uno specifico documento consistente nella "certificazione da rilasciarsi dagli uffici finanziari della dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme.... da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti ". Ne consegue che il reddito valutabile ai fini della pensione sociale é solo quello assoggettabile ad imposta, a nulla rilevando, se non sotto questo profilo puntuale, la capacità economica del soggetto rapportabile al pa- trimonio, genericamente inteso (cfr., in termini: Cass. 2 aprile '86, n. 2273; 18 dicembre '85, n. 6472; 29 maggio '91, n. 6085; 16 gennaio '96, n.317; 1° giugno '99, n. 5326).; (1) La sentenza impugnata, assumendo erroneamente l'esistenza della ca- pienza patrimoniale generica del ricorrente (di cui l'Istituto non ha con- testato la fraudolenta sottrazione sotto il profilo fiscale: cfr. art. 26, comma 13°), ovvero avendo introdotto, nella valutazione del caso, come elemento costitutivo della fattispecie, lo stato di bisogno, attraverso una definizione estranea alla valutazione legale tipica definita dal legislatore, e negando, di conseguenza, al TT la pensione sociale, va cassa- (1) olovendosi invece, valutare a tal fine il reddito prodotto da immobili dati in locosione a perso esi quo o in commodato, umitamente ad altri eventuali cespits, e cio secondo le vigente disposizioni del. .d.P.R. 22 dicembre 1986 n°917 e suxcessive modifications;
disposizioni che s'intendous richiamate dal citato art. autecedente al d.P.R. 1917. Сиз 25. comma prize lessen-153 del 1969, ancorché didate ta, e di conseguenza la causa deve essere rimessa alla Corte d'appello di Bari che, oltre a decidere il merito della causa, in conformità all'indicato principio di diritto, liquiderà anche le spese di questo giudizio di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la cau- sa, anche per la liquidazione delle spese processuali di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, l'11 gennaio 2001. Il Consiglier Il PresidenteЛиотн о ванторами S Phillie I D A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T O , 5 R B IL CANCELLIERE A . I 'A S E D N Depositato in Cancelleria L P L S A E 3 I T 7 D S N - oggi, 2.0 MAR 2001 I 8 G O S - P O 1 M N E M 1 E A I R S P D IL CANCELLIERE U A E I E S A D , T G R E O G O O T R E C T T N L T S I E I R S G I A E E L D R L O E D 6