Sentenza 4 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
0 3 1 9 1/03 OM I L P OLOT LIA D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Distown legali walle coster Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: zim. Successione legg Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 5861/00 7307 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 813 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere - Rep. Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 24/10/02 Dott. Ettore BUCCIANTE -Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA AL, US TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo му studio dell'avvocato GIANNI SERGES, difesi dagli avvocati CARLO IMME' TA RITA VINCI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
GE DO, in proprio e nella qualità, GE NO, GE MA quali eredi di PAPPALARDO elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZABENEDETTA, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi 2002 CAVOUR dall'avvocato NINO CRASCI', giusta delega in atti;
1379 -1- controricorrenti avversO la sentenza n. 14/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 23/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Umberto му GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso preliminarmente rigetto della eccezione sollevata dalla controparte circa la notifica del ricorso. Rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 17.9.1983, DO EN e ED AP convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, AT FA e AG CA. Esponevano di essere proprietari di un caseggiato sito in Misterbianco, via dei vespri 355, sito a levante rispetto all'edificio di proprietà dei convenuti, posto nella stessa via al n.359; che i detti convenuti avevano, recentemente costruito delle nuove fabbriche nel loro fondo, appropriandosi del muro di confine di proprietà di essi attori, senza corrispondere alcun compenso;
che, inoltre, i convenuti avevano costruito una caldaia, una canna fumaria, delle tubazioni e dei servizi accostati al muro di confine e avevano, nel tratto sud, му distanziato le loro fabbriche di circa due metri (distanza non regolare); che i convenuti, invitati a regolarizzare tale situazione, non lo avevano fatto. Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido;
ad arretrare, a loro curae spese, le proprie fabbriche a distanza regolamentare dal confine con il fondo di essi attori;
ed arretrare altresì i servizi, i tubi, la canna fumaria, la caldaia a distanza di legge;
a pagare la quota di loro pertinenza del muro di proprietà degli attori ed arbitrariamente accomunato dai convenuti nonché l'autorizzazione, in favore di essi attori, ad eseguire, a loro cure e a spese dei convenuti, le opere necessarie, se i convenuti non vi avessero provveduto in un termine assegnando. Chiedevano, altresì, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni da determinare in corso di causa, con spese e compensi. Costituitisi in giudizio, AT FA e AG CA contestavano la ammissibilità e fondatezza delle domande attrici e ne chiedevano il rigetto. In particolare, premettevano che i EN AP stavano costruendo delle fabbriche dopo aver demolito quelle preesistenti ed estendendole a distanza illegale dalle pareti finestrate di essi FA - CA, che, per tale motivo essi FA CA avevano proposto denunzia di nuova opera - dinanzi al Pretore di Catania invocando la tutela del loro possesso;
che il Pretore aveva sospeso le opere dei convenuti, attesa la loro irregolarità ed il relativo giudizio era ancora pendente. Pertanto, sostenevano che la domanda petitoria proposta, in questa sede, dagli attori era inammissibile per il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio ex art.705 cpc. Nel merito, affermavano di aver eseguito le loro opere anteriormente all'entrata in vigore del piano di fabbricazione e che, quindi, ad esse non му potevano applicarsi le limitazioni prescritte dal detto strumento urbanistico. Ammettevano di aver costruito in appoggio al muro degli attori ma, per tale parte, sostenevano di avere già versato ai proprietari L.400.000, obbligandosi a pagare il residuo valore del muro, che chiedevano di accomunare, al momento della redazione del relativo atto pubblico. Infine sostenevano di avere in effetti costruito, già prima dell'atto introduttivo, la caldaia, la canna fumaria e le tubazioni in sito distante dal confine e di non avere invece edificato a distanza di due metri dall'immobile degli attori ma ad almeno 3,50 mt. da esso, in epoca in cui era prescritta la distanza di soli mt. 1,50 dal confine. Il Tribunale di Catania con sentenza n.2286/91 del 7.3.91/8.10.1991, in via preliminare, dichiarava improponibili, per violazione del divieto ex art. 705 cpc (divieto di cumulo del petitorio con il possessorio, limitatamente al gruppo di domande concernenti il mancato rispetto delle distanze legali delle costruzioni dal confine, ed all'indennizzo per accomunamento di muro) le domande dei convenuti nel giudizio possessorio/ attori in quello 2 odierno e rigettava quelle relative alle altre opere asseritamente poste a distanza legale (caldaia, canna fumaria, tubazioni e servizi accostati al muro di confine). Per le relative domande attrici, avuto riguardo alla relazione di consulenza tecnica del CTU, le opere in questione erano risultate regolari, ragion per cui si imponeva il rigetto delle domande attrici in ogni loro parte, con condanna agli istanti al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese processuali di I grado, liquidate in complessive L, 1.244.600, oltre accessori, ed oltre oneri della disposta CTU. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato in data 12.6.1992, AP, chiedendone la proponevano appello i coniugi EN riforma. му Costituitisi, AT FA e AG CA chiedevano il rigetto, nel merito, dell'appello. Con sentenza in data 29.10.1998/23.1.1999, l'adita Corte di appello di Catania riformava parzialmente la sentenza impugnata e regolava le spese. Osservava la Corte etnea che l'onere della prova grava sugli attori, ragion per cui, si sarebbe valutata la violazione delle distanze in senso più favorevole per i trasgressori. Inoltre, ai fini della nozione di "completamento dell'edificio" deve darsi rilievo al concetto di "rustico” e al concetto di "realizzazione delle strutture organiche". In punto di diritto, andava rilevato ancora che la normativa applicabile al caso in esame era costituita dagli artt.872 - 873 c.c. integrati dall'art.26 piano di fabbricazione del Comune di Misterbianco approvato con decreto assessoriale del 20.11.1979. Èpertanto a detta ultima data che bisognava aver riguardo per valutare la violazione delle distanze legali (metri 10 tra pareti finestrate, con riferimento alla distanza dal confine - mt.5 per ciascun proprietario). 3 In punto di fatto, dalle copie delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, a firma di AG CA, si evinceva con certezza che alla data del 30.9.1978 l'immobile degli appellati constava di un piano terra e di un primo piano con strutture in cemento armato e muratura di tamponamento per un volume globale di mc. 1141 (vedasi dichiarazione dell' 11.8.1980). Da una successiva dichiarazione di notorietà, datata 20.2.1981, sempre a firma di AG CA, si evinceva che il predetto immobile in epoca "antecedente al 22.10.1980" era composto da piano terra con garages, I piano rifinito, II e III piano con strutture in cemento armato, per una superficie coperta di mq.175,96 ed un volume complessivo di mc نسر 2111,2281.
Considerato che
le prescrizioni sulle distanze legali di cui al D.M.2.4.68, n.3519, art.9 non costituivano norme integranti della normativa del codice civile sulle distanze, ove non recepite espressamente dal locale regolamento edilizio anteriore a quello approvato in data 20.11.79 e considerato, altresì, che nessuna prova certa sul completamento delle strutture essenziali della costruzione di che trattasi risultava fornita dagli allora appellanti la domanda attrice relativa all'arretramento della costruzione degli appellati, andava rigettata limitatamente al I, II e III piano. Per quanto concerne il IV piano, in gran parte adibito a terrazza risultava dalla relazione dei due tecnici (vedi relazione Barbarossa e allegato 9 tavola M relazione Longo) che in detta terrazza erano stati realizzati dei volumi addossati al confine da cui, invece, avrebbero dovuto distare mt. 5 in base al disposto dell'art.61 del regolamento edilizio;
avuto riguardo alla dichiarazione di notorietà della CA del 20.2.1981 appariva chiaro che le predette nuove opere ricadono sotto l'importo dell'attuale regolamento, ragion per cui devono essere arretrate fino a ristabilire un distacco di mt.5 dal confine comune in ogni loro parte. 4 Quanto poi alla asserita costituzione delle vedute illegali site al I piano sulla terrazza e delle due finestre aperte sul muro divisorio andava rilevato che le relative domande erano nuove, non essendosi fatto cenno alcuno a luci o vedute di alcun genere nella citazione di I grado. Circa l'accomunamento del muro asseritamente di proprietà degli originari attori, le controparti, che ammettono la circostanza, e che non contestano il relativo importo da loro dovuto - L.
1.600.000 alla data del 12 giugno 1996 andavano condannati a pagare agli aventi diritto l'importo dovuto, - rivalutato (L.2.006.000; indice 1,2535). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AT FA, sulla base di quattro motivi;
resistono con controricorso DO, اس NO e MA EN, dichiaratamente quali eredi di ED AP. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Preliminarmente, controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso perché notificato a ED AP in data 8.3.2000 a mani del suo procuratore costituito, quando la predetta era deceduta il 9.1.1999; la sentenza impugnata era stata pubblicata il 23.1.1999. Dunque il decesso della AP si era verificato prima della pubblicazione della sentenza. Ciò posto, l'eccezione come proposta non può essere accolta;
infatti, se la morte, come nel caso che ne occupa, è avvenuta prima della pubblicazione della sentenza, tale ipotesi trova regolamentazione nelle disposizioni dell'art.300 cpc. E' stato infatti ritenuto che per il disposto dell'art.300 cpc la morte nel corso del giudizio di merito della parte costituita a mezzo di procuratore non determina l'interruzione 5 del processo, in difetto di dichiarazione o di notificazione di detto evento da parte del procuratore, sicchè l'atto di impugnazione è validamente notificato alla parte originaria presso il procuratore a mente dell'art.330 cpc, senza che rilevi l'eventuale conoscenza che di quell'evento abbia avuto aliunde il notificante (Cass. 16.2.2000, n. 1721; 17.2.1997, n.1441). Ed, ancora, che la morte della parte, costituita a mezzo di procuratore, verificatasi dopo la chiusura della discussione davanti al collegio non produce alcun effetto interruttivo del processo (salva ipotesi di riapertura dell'istruzione), così che deve ritenersi validamente proposto il successivo gravame avverso la sentenza mediante notifica dell'atto di appello al procuratore costituito della ہر parte deceduta, a condizione che gli eredi di quest'ultima prendano, poi, parte al successivo giudizio in qualità di litisconsorti necessari. L'atto di prosecuzione volontaria del giudizio, ancorchè compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è, pertanto, sufficiente alla iniziale ricostituzione del rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi, senza che questi così come gli eredi in prosecuzione volontaria possano validamente essere - rappresentati dal procuratore del de cuius, in forza del mandato da questi in origine rilasciato, senza conferire al difensore stesso una nuova procura ad litem (cfr. Cass.26.5.1998, n.5230). È appena il caso di rilevare che DO, NO e MA EN hanno proposto ricorso come eredi di ED AP, cosa questa che, non essendo stata segnalata neppure genericamente la presenza di altri eredi, rende pienamente applicabile il principio di cui alla massima testè citata. L'eccezione va pertanto respinta e si può passare all'esame dei motivi di ricorso. 6 Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.873 e 874 c.c. in relazione all'art.360, n.3 cpc;
omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al disposto dell'art.360, n.5 cpc) i ricorrenti sostengono che la nuova disciplina (art.61 Reg. ed.) richiamata della Corte di appello etnea non sarebbe applicabile alla costruzione posta al IV piano, dal momento che all'entrata in vigore di essa (20.11.1979) la costruzione era già stata realizzata. A sostegno di tale tesi si adduce la dichiarazione di notorietà della CA, nonché le risultanze della perizia giurata del geom. Nicolosi. A parte questi elementi, di per sé non univoci e, comunque esaminati e disattesi motivatamente dalla Corte territoriale per la relativa valenza نہر probatoria, si adduce altresì che la realizzazione del manufatto del IV piano costituirebbe pertinenza urbanistica preordinata ad una effettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso e comunque priva di autonomo valore di mercato e di destinazione autonoma o diversa da quella dell'immobile cui accede. Premesso che quanto ritenuto dal Pretore di Catania con la sentenza n.173 del 1988, e passata in giudicato, non può avere efficacia in questa sede siccome finalizzato all'esame ed alla valutazione del mero profilo possessorio, le considerazioni sulla funzione del quarto piano attengono a valutazioni di fatto non censurabili in sede di legittimità (cfr. Cass.6.6.1985, n.3363). Poiché il riferimento a tale aspetto appare sufficientemente chiarito nella sentenza impugnata, l'argomento risulta privo di pregio. Quanto poi alla contraddittorietà (pretesa) della sentenza a proposito dell'onere probatorio circa la data di completamento delle opere, il rilevato mancato rilievo dell'accertamento pretorile svuota di contenuto l'argomentazione e rende agevole la ricostruzione del castello probatorio ritenuto confacente. 7 Il primo motivo deve pertanto essere disatteso. Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt.873, 874, 907 C.C. con riferimento agli artt.61 e 63 del Regolamento edilizio di Misterbianco in relazione all'art.360, n.3, cpc e dell'art. 112 cpc;
omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo in relazione all'art.360, n.5 stesso codice) è di non semplicissima percezione, atteso che la richiesta applicazione (al caso che ne occupa) dell'art.63 Reg. ed. in luogo dell'art.61 presupporrebbe la tesi della possibilità di costruire in aderenza o in accomunamento;
ma è arbitrario, indimostrato e contrario ad ogni canone ermeneutico sostenere che le nuove costruzioni (e tale è, secondo quanto rilevato a proposito del motivo sub 1) non debbano ricadere nelle disposizioni dell'art'61, una volta entrato in vigore il regolamento edilizio. سر Anche tale motivo pertanto, stante che è in larga misura ripetitivo del precedente, privo di pregio. Il terzo mezzo intestato a violazione e falsa applicazione dell'art.874 e dell'art.2643 c.c. in relazione all'art.360, n.3, cpc;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360, n.5, cpc, riguarda l'accomunamento del muro di confine e la condanna al pagamento della medianza dello stesso. La sentenza impugnata è chiarissima nel rilevare che il FA e la CA ammettono la originaria proprietà delle controparti del muro e non contestano l'importo da loro dovuto per la medianza;
appare quindi ultroneo ogni ulteriore accertamento sul punto, atteso che non può essere contestato in sede di legittimità la congruità dell'importo dovuto a titolo di prezzo. In altre parole: i EN sostengono essere il muro di loro esclusiva proprietà; gli odierni ricorrenti chiedono sia accomunato;
la domanda viene accolta, con fissazione del prezzo. L'unico elemento opinabile e (in ipotesi) 8 lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti è l'ammontare del prezzo, certo non censurabile in questa sede. Anche tale mezzo è privo di pregio. Il quarto motivo (violazione dell'art.91 cpc in relazione all'art.360, n.3 cpc) è inammissibile;
per vero non è dato ravvisare soccombenza totale dei EN AP, che hanno vista riconosciuta alcune delle loro - domande. La condanna nelle spese o comunque la regolamentazione di esse non è censurabile in cassazione (cfr. Cass. 1.11.1996, n.9840; 23.4.2001, n.5988) stante la parziale soccombenza reciproca. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
sussistono giusti motivi, anche in relazione alla doglianza dei controricorrenti non accolta, per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 24.10.2002 Il Presidente II Consigliere estensore Миттерый CANCELLERIA MOR.2003 IN SITATA IL CANCELLIERE, 04 E DEPO R IE Maria Di Nuzzo д а LL me Di Nuo uzzo Oggi, E C dvors N i N A D C ria IL a M Di 9