Sentenza 19 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITADA005 86/ 02 IN NOME DEL POR LA CORTE SU PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 17738/99 Consigliere Cron.1598 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 27/09/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ON IA CA, elettivamente domiciliata in ROMA P.za A. ZOAGLI MAMELI 9 Sc L int. 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 3633 -1- CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 75/99 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 23/04/99 R.G.N. 95/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PICCIOTTO per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23 aprile 1999 il Tribunale di Vibo Valentia, confermava con diversa motivazione, la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 7 aprile 1998, con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla lavoratrice agricola IL IA NI per ottenere dall'Inps l'indennità di maternità in relazione ai parti del 1989 e del 1991. Il Tribunale, negata la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Istituto ed affermata la regolarità dei requisiti processuali e della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, rilevava la mancanza di prova in relazione alla prestazione di lavoro subordinato, intesa come vincolo obbligatorio di disponibilità funzionale del lavoratore all'impresa altrui, ancorché nel settore dell'agricoltura il concetto di subordinazione andasse valutato in modo più ampio e meno rigoroso rispetto al settore industriale. La IL infatti era nuora della presunta datrice di lavoro e dai verbali ispettivi prodotti dall'Inps risultava che anche un precedente rapporto di lavoro con il suocero era stato oggetto di ispezione da parte dell'Istituto. Concludeva il Tribunale che nella specie non si trattava di rapporto di lavoro subordinato, ma di collaborazione familiare per cui andava escluso il diritto all'indennità. per cassazione Avverso detta sentenza la IL propone ricorso affidato a tre motivi. L'Inps si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del Dlgt n. 212 del 1946, dell'art. 5 del DL n. 463 del 1983 e della legge n. 638 del 1983, con riferimento all'art. 2697 cod. civ., per avere il Tribunale violato le citate disposizioni che legano le prestazioni assicurative 1. alla iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli, che è a sua volta condizionata alla prestazione di lavoro subordinato. La ricorrente nel 1994 era stata cancellata su istanza dell'Inps dall'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni dal 1988 al 1991 e non aveva proposto ricorso avverso la cancellazione che non le era stata notificata , ma pubblicata nell'albo del comune di residenza. Peraltro la prova contraria all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato era a carico dell'Inps che non l'aveva fornita. Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, perché la ritenuta collaborazione nell'impresa familiare stava a dimostrare l'effettiva prestazione come bracciante agricola, h dovendosi considerare il lavoro subordinato in agricoltura con una elasticità di contenuti e di svolgimento maggiori rispetto a quanto previsto dall'art. 2104 cod. civ., ancorché il titolare dell'azienda fosse la suocera;
che i testi avevano riferito la misura della retribuzione e l'orario di lavoro Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 5 della legge n. 628 del 1961, per avere il Tribunale valutato come prova i verbali ispettivi dell'Inps senza che fosse stata documentata la preventiva comunicazione degli ispettori all'Ispettorato del lavoro, secondo quanto disposto dalla legge indicata, la cui mancanza renderebbe nullo l'accertamento effettuato. Il ricorso non merita accoglimento. Le Sezioni unite della Cassazione con sentenza del 26 ottobre 2000 n. 1133, resa per dirimere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che < Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 2 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale,colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ( anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso solo della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o addirittura dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.>> Avverso la sentenza che si è sostanzialmente attenuta a questi principi, non sono state proposte valide censure, perché con il primo motivo non si lamenta alcun errore dei giudici di merito, ma si confessa addirittura la mancanza di iscrizione negli elenchi, giacché la cancellazione fu disposta nel 1994 con effetti decorrenti anteriormente, per gli anni per i quali la lavoratrice chiede l'indennità di maternità. Il secondo motivo è inammissibile non essendo coerente con il contenuto della sentenza impugnata, giacché si fa riferimento a deposizioni testimoniali, mentre il Tribunale ha rilevato che nessun teste era stato escusso, poiché in primo grado erano state accolte le eccezioni preliminari sollevate dall'Inps. 3 Il terzo motivo è infondato perché è stato più volte affermato (cf. Cass. 21 maggio 1992 n. 6091 e 27 luglio 1995 n. 8211) che l'omissione da parte dell'ente previdenziale della comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, prevista dall'art. 5 della legge n. 628 del 1961, dell'accertamento che l'Ente stesso intende effettuare in ordine alle omissioni contributive, integra una irregolarità amministrativa priva di incidenza sulla validità dell'accertamento compiuto. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 settembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE : IL PRESIDENTE in amer la ruse Vincenso Milloлевийс Stilline "Phoe 4