Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8356 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
0 835 6 / 0 2 0062986 2 F REPUBBLICA 6 5 E A 8 . I 9 N 1 N IN N R O / I - 4 A Z / B T 6 A ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 . U R L . T B L R S . I X I P R . . G B T E SEZIONE QUINTA CIVILE A L R T E A D 1 A I I 3 D omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S R 1 N E E . E T S T N I N Presidente R.G.N.27/1999 A A E Dott. Pasquale REALE S M E Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere 23127 Cron. Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Galuco EBNER Ud. 16/01/2002 Rel. Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: Benefici prima casa - SENTEN SAMPIONE CIVILE Possibilità fruire più volte N. 62986 sul ricorso proposto da: disposizione agevolativa Condizioni. DELLE FINANZE in persona del Ministro AMMINISTRAZIONE pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
ON AR e OR LA, entrambi residenti а Cavriglia (AR), non costituiti, intimati avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze Sez.30 n.183/30/97 del 18-07-1997, 119 depositata il 18-12-1997. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
vista la richiesta 9-10-2201 prot. P.G. 1096/01 con la quale il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gambardella, chiede il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ex art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ON CO e BO RA impugnavano l'avviso di liquidazione dell'Ufficio Registro di Montevarchi, а seguito della dichiarazione di decadenza dei contribuenti dai benefici relativi all'acquisto della prima casa di cui alla Legge n.118 del 5-4-1985, per avere già usufruito delle medesime agevolazioni in occasione di precedente acquisto. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, con decisione n.121/01/1996, rigettava il ricorso. L'appello dei contribuenti veniva accolto dalla Tributaria Regionale di Firenze, Commissione con la sentenza in epigrafe indicata, nella considerazione che gli acquirenti avessero titolo a fruire per la seconda volta del beneficio fiscale, dal momento che allorquando era stato stipulato il secondo rogito, l'immobile, con riferimento al quale era stata fruita una prima volta l'agevolazione fiscale, era già stato alienato. L'Amministrazione, con ricorso notificato il 5- 14/dicembre/1998, ed affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione della sentenza di appello. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il Ministero censura 1'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art.2 D.L. 7-2-1985 n.12 convertito con modifiche con L. 5-4-1985 n. 118 e della Legge n.168/1982, in relazione all'art.360 n.3 C.p.C.. Si deduce che i contribuenti non avevano titolo per godere due volte, in sede di acquisto della casa di abitazione, del beneficio fiscale, ragion per cui era a ritenersi erronea l'impugnata decisione la quale aveva ritenuto legittima la concessione dell'agevolazione ex Legge n.118/1985, dopo che in occasione di precedente acquisto le stesse parti avevano usufruito delle disposizioni della precedente Legge n.168/1982. La censura, è manifestamente infondata, e della stessa pur si colgono profili di inammissibilità, perché priva di specifica attinenza alla ratio dell'impugnata decisione, la quale ritiene legittima la concessione per la seconda volta del beneficio, in base alla già applicata Legge n. 118/1985 in considerazione dell'intervenuta alienazione della casa acquistata nel e non già, come Comune di precedent residenza, prospettato in ricorso, in virtù delle disposizioni della diversa legge n.168/1982. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte è consentito cumulare i benefici di cui alle Leggi n. 168/1982 e n. 118/1985 (Cass. n.2075/2000; n.2399/2000; n.3486/2000; n. 4101/2000, n.5429/2000), avuto riguardo alla circostanza della non coincidenza dei requisiti di ammissibilità al beneficio previsto da ciascuna delle richiamate disposizioni, essendo ivi previste condizioni e preclusioni non riportabili ad un univoco divieto di godimento, per più di una volta, del trattamento fiscale di favore per l'acquisto della prima casa. Ritenuta, dunque, la possibilità di usufruire legittimamente, cumulandoli, dei benefici previsti dalle richiamate disposizioni di legge è evidente che, а fortiori, non può in alcun modo dubitarsi della correttezza interpretativa dei giudici di appello, che, hanno considerato rispettata la ratio normativa ispirata all'esigenza di agevolare concretamente e, quindi, tenendo conto delle vicende anagrafiche del nucleo familiare del soggetto interessato, l'acquisto della prima casa di abitazione, avendo avuto modo di accertare il trasferimento di residenza nel comune in cui era stato operato il nuovo acquisto e l'intervenuta alienazione dell'immobile in precedenza acquistato;
circostanze inequivoche alla cui stregua, il cespite oggetto dell'atto di compravendita, era a ritenersi e per gli effetti della citata "prima casa", ai sensi Legge n.118/1985. in assenza Il richiamato indirizzo giurisprudenziale, di prospettazioni idonee per riconsiderare la questione, e le argomentazioni appena svolte, importano il rigetto del ricorso. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 16 Gennaio 2002. E 6 N 8 Il Presidente 5 O 9 I 1 . хориг / Z A N 4 I A - / Dott. Pasquale Reale. 6 R R B 2 T A . . S I L T R . L Il Consigliere Relatore G P U Estensore . A E B D . R I B L R E A A Dott. Antonino Blas. D T A T D I I 1 S R E 3 N 1 E T E S T . N E I N A S A E M LERIA DEPOSIT 12 GIU. 2002 Oggi Kista