Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1078
CASS
Sentenza 24 gennaio 2003

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Ove la corte territoriale, adita dall'invocante l'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, fondi la propria decisione reiettiva su due distinte ed autonome "rationes decidendi" (nella specie, la durata non eccessiva del processo e la mancanza di prova dei danni lamentati), autonome l'una dall'altra e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, l'impugnazione in sede di legittimità di tale decisione di merito è meritevole di ingresso solo se risulti articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nel decreto della corte d'appello, atteso che l'eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non porterebbe alla cassazione del decreto, che rimarrebbe fermo sulla base dell'argomento non censurato.

Gli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. (in tema di spese giudiziali) hanno pieno ingresso nelle controversie dirette all'equa riparazione per irragionevole durata dei processi.

Commentario1

  • 1Esubero personale: chi va licenziato?
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 febbraio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1078
Data del deposito : 24 gennaio 2003

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