Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 2
Ove la corte territoriale, adita dall'invocante l'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, fondi la propria decisione reiettiva su due distinte ed autonome "rationes decidendi" (nella specie, la durata non eccessiva del processo e la mancanza di prova dei danni lamentati), autonome l'una dall'altra e ciascuna sufficiente, da sola, a sorreggerla, l'impugnazione in sede di legittimità di tale decisione di merito è meritevole di ingresso solo se risulti articolata in uno spettro di censure che investano utilmente tutti gli ordini di ragioni esposte nel decreto della corte d'appello, atteso che l'eventuale fondatezza del motivo dedotto con riferimento a una sola parte delle ragioni della decisione non porterebbe alla cassazione del decreto, che rimarrebbe fermo sulla base dell'argomento non censurato.
Gli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. (in tema di spese giudiziali) hanno pieno ingresso nelle controversie dirette all'equa riparazione per irragionevole durata dei processi.
Commentario • 1
- 1. Esubero personale: chi va licenziato?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC UC, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Pietro Damigella di Catania che la rappresenta e difende giusta delega in atti
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Messina n. 804 del 14.2.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.02 dal Relatore Cons. Dott. LUIGI MACIOCE;
Udito l'avv. A. Palatiello per il controricorrente, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 16.10.2001 CA UC adiva la Corte d'Appello di Messina chiedendo la condanna dello Stato al pagamento dell'equa riparazione per violazione dell'art. 6 C.E.D.U. con riguardo ai danni, patrimoniali e morali, patiti per la irragionevole durata del procedimento conclusosi con sentenza definitiva 22.3.99 di accoglimento della sua domanda diretta alle prestazioni INAIL dovute per l'infortunio sul lavoro patito il 10.11.1985. Costituitosi il Ministero della Giustizia, l'adita Corte rigettava il ricorso con decreto 14.2.2002 contenente condanna della CA alla refusione delle spese. Affermava la Corte in motivazione:
- Che la durata irragionevole del processo, per il danno riferibile al periodo eccedente tale termine, andava scrutinata dall'atto introduttivo dello stesso sulla base dei parametri di cui all'art. 2 comma 2 e 3 lett. A) della L. 89/01;
- Che nella specie per l'infortunio 10.11.85, seguita la fase amministrativa, la CA aveva proposto ricorso al Pretore del lavoro il 28.12.90: la sentenza era stata emessa dopo 2 anni e 6 mesi e riconosceva l'infortunio indennizzabile con riduzione della capacità di lavoro del 45%; l'appello si era concluso a lei sfavorevolmente il 12.5.94 ma la Cassazione con sentenza 29.5.97 aveva cassato la pronunzia ed il giudice del rinvio con sentenza 22.3.99 aveva confermato la prima statuizione;
- Che una durata di nove anni per il descritto iter, articolato in quattro gradi, non poteva ritenersi eccessiva ma ragionevole ed adeguata;
- Che, per completezza, doveva rilevarsi che comunque la CA non aveva addotto alcun danno patrimoniale ne' alcun elemento di prova della sua sofferenza morale;
- Che, applicandosi al processo ex art. 2 L. 89/01 gli artt. 91 e segg. c.p.c, stante la natura decisoria e contenziosa del procedimento, la ricorrente doveva essere condannata alle spese. Per la cassazione di tale decreto la CA ha proposto ricorso con cinque motivi il 15.4.02 ed il Ministero intimato ha notificato controricorso il 27.5.02.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto perché inammissibili i primi quattro motivi, che censurano nel merito la decisione senza impugnare la ulteriore autonoma ratio decidendi sulla quale essa si fonda, e perché infondato il quinto motivo, contenente l'autonoma denunzia di illegittimità della condanna alla refusione delle spese del processo.
Con i primi quattro mezzi, la CA denunzia infatti:
1. La violazione commessa con la commisurazione della ragionevole durata a canoni normativi astratti, e non correlati alle specifiche esigenze dell'applicato rito del lavoro, 2. La diretta violazione delle regole di cui alla legge 533/73;
3. Il vizio di motivazione insito nella apodittica valutazione di "complessiva" ragionevolezza di una durata novennale;
4. La mancata valutazione da parte della Corte di merito della necessaria inerenza al processo de quo della fase del previo e pregiudiziale accertamento del diritto nei riguardi dell'INAIL. Le censure, tutt'altro che prive di pregio (in particolare per quanto esposto nel primo e quarto motivo), non possono essere da questo Collegio prese in esame posto che la ricorrente non si è avveduta, e quindi non ha impugnato, l'altra ben precisa ragione dalla Corte di merito addotta a sostegno della sua decisione reiettiva, quella per la quale (vd. punto 4 pen. pagina del decreto) comunque non sarebbe dovuto alcun risarcimento per la assoluta carenza probatoria dei danni lamentati in ricorso ne' sotto il profilo del danno patrimoniale ne' sotto il versante degli indici della pecunia doloris.
E posto che tale rilievo è assunto a base di una autonoma ragione reiettiva (valida anche ove le considerazioni sulla ragionevole durata fossero revocate in dubbio), ne consegue la radicale inammissibilità delle censure sin qui esposte. Ammissibile, perché attinge l'autonomo capo afferente la regolamentazione delle spese, ma infondata, è la doglianza per la quale al processo di cui alla legge 89/01 non dovrebbe essere applicata, vieppiù ove il processo a quo sia afferente diritti previdenziali, la regola di cui all'art. 91 C.P.C, ma solo quella del rito del lavoro o del processo innanzi alla C.E.D.U.
Ed infatti:
1. L'art. 3 comma 4 della legge 89/01 prevede l'applicazione del rito camerale contenzioso di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. e non certo quello - differenziato in ragione della natura della controversia - del processo di irragionevole durata. Ed il richiamo alla regolamentazione del procedimento camerale implica l'applicazione delle regole sulle spese che in esso trovano pieno ingresso.
2. Ancor meno congrua sarebbe, poi, la applicazione analogica delle regole sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo.
3. Tanto poco carente di regolamentazione sulle spese è il procedimento di cui alla legge 89/01 che recentissimi provvedimenti hanno risolto esplicitamente la questione della applicazione a quei giudizi delle norme sul contributo unificato di cui alla L. 488/99:
in tal senso l'art. 2 D.L. 11.3.02 n. 28 conv. in L. 10.5.02 n. 91 che ha introdotto l'art. 5 bis per escludere che il procedimento ex art. 3 L. 89/01 sia soggetto al contributo di cui all'art. 9 della L. 488/99; ed in tal senso è escluso il contributo stesso dall'art. 10 comma 1 del successivo D.Leg. 113/02.
4. Pertanto, deve affermarsi, contrariamente alla opinione della ricorrente, che, con salvezza della deroga espressamente introdotta, gli artt. 91 e segg. c.p.c. hanno pieno ingresso nelle controversie dirette all'equa riparazione per irragionevole durata dei processi e che, correttamente, la Corte di merito ha nella specie ritenuto di applicare il principio della soccombenza.
Appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso ed infondato il quinto;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003