Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
E N A IO L L Z E A D R T 9 " IS 7 . 0228 3 /0 1 1 T G 3 R E . 'A R N L A L 7 D 8 E 9 D E -1 I T 5 S N - N 3 E E S E S E RE P UBBLICA I TALIANA " G I G A E L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: compensazione spese Presidente e prescrizione sanzione.dr. Alessandro Criscuolo dr. Mario Rosario Morelli Consigliere R.G. N. 1831/98 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron.4760 Consigliere dr. Luigi Macioce dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 12.12.2000 SENTENZA su ricorso iscritto al n° 1831 del Ruolo Generale de- CANCELLERIA gli affari civili dell'anno 1998, proposto DA B SE DI MATTEO, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giorgio Scalia n. 39, presso l'avv. Claudio Federico, che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Egidio Murolo, lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE CONTRO rappre-COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco p.t., sentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Lesti e Pier Lu- dovico Patriarca dell'Avvocatura Comunale, nei cui uf- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2346 Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORF per diritti L. 1500. 2000 #16 FEB. 2001 IL CANCELLIERE - 2 - fici elettivamente domicilia in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21, per delega a margine del con- troricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Pretore di Roma, 1^ sez. civ. n. 1273 dell'1 22 febbraio 1997. Udita, all'udienza - del 12 dicembre 2000, la relazione del Cons.dr. Fabri- zio Forte. Sentito il P.M. dr. Orazio Frazzini, che conclude per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 22 febbraio 1997 il Pretore di Roma accoglieva l'opposizione di PP Di AT alla cartella esattoriale emessa per riscuotere somme pre- tese per sanzioni amministrative pecuniarie effetto di violazioni del Codice della Strada accertate dal comu- ne di Roma, per essere estinto per prescrizione il di- ritto di quest'ultimo di pretendere il pagamento e, a causa dei motivi, qualificati "formali", dell'accogli- mento della domanda, compensava interamente tra le par- ti le spese del giudizio. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Di Mat- teo con unico articolato motivo illustrato da memoria Il comune di Roma si difende con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 - 1. Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 360 n.ri 3 e 5, essendo insufficiente e contraddittoria la mo- tivazione della sentenza, illogica e errata in ordine alla compensazione delle spese di causa, in quanto non evidenzia che i verbali d'accertamento delle violazio- ni di cui alla cartella mai erano stati notificati al ricorrente che, eccependo la prescrizione, ha anche af- fermato di non aver mai avuto prima notizia della con- testata infrazione e, quindi, non l'ha neppure ammessa tacitamente. Ritenere formale l'istituto della prescrizione è erra- to, perchè l'estinzione del diritto è fondata su esi- genze di diritto sostanziale e garantisce nel caso an- che una difesa del sanzionato più effettiva perchè più vicina nel tempo alle pretese violazioni.
1.2. Dal complesso della motivazione della sentenza e- mergono nel caso i giusti motivi di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., a base della compensazione, come è generalmente consentito e ammesso (così Cass. 5 maggio 1999 n. 4455, citata ad altri fini nella memoria del ricorrente). L'estinzione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria per prescrizione (ar- tt. 209 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 28 della L. 24 novembre 1981 n. 689) una volta verificatasi, può es- sere rinunciata ai sensi dell'art. 2937 c.c. e l'omes- sa rinuncia esclude ogni accertamento sulla pretesa di controparte e comporta, sul piano logico, l'ammissio- ne, dalla parte che solleva l'eccezione, che il dirit- to, venuto meno per il decorso del tempo, è sorto. L'eccezione preliminare di merito ha impedito nel caso di specie ogni valutazione sull'esistenza della viola- zione contestata e, rientrando nella disponibilità del sanzionato, non esclude un valida ragione di emissione della cartella esattoriale oggetto d'opposizione, giu- stificando la compensazione delle spese disposta dal pretore, che non ha violato l'art. 91 c.p.c., il quale esclude soltanto che la parte vittoriosa sia condanna- ta a pagare le spese, nè ha irrazionalmente motivato perchè l'esercizio di un'azione prescritta non è in- compatibile con l'accoglimento della domanda.
3. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2000. Il presidente Armuche Il iere estensoreJof Sigliere Joley CORTEU ONE ILCANCELDERE Deposit 1.6 FEA. 2001ria Andrea Balchi Il IL CANCELLIERE