Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NO01 574 /02 REPUB LICA I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 4811/99 Cron.4032 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep . Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LO IO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LOMURAGLIA MICHELE, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 4068 avverso la sentenza n. 3899/98 del Tribunale di BARI, -1- depositata il 03/12/98 R.G.N. 2507/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 9 marzo 1994, IO SS conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Bari il Ministero degli Interni per sentirlo condannare al pagamento dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 118 del 1971 oltre gli interessi legali sui ratei scaduti. Costituitosi il contraddittorio e sottoposto l'assicurato a visita medico-legale, il Pretore con sentenza del 30 aprile 1996 rigettava la domanda attrice. A seguito di gravame del SS, il Tribunale di Bari Gundelde con sentenza del 3 dicembre 1998 condannava il Ministero all'assegno di invalidità a decorrere dal 1 novembre 1987, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi sui ratei arretrati. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che la invalidità, riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio e da questi determinata nella misura del 90%, faceva presumere per la sua entità che l'assicurato fosse incollocato al lavoro e ciò in quanto il residuo margine di capacità lavorativa non poteva seriamente essere utilizzato proficuamente in mansioni compatibili rispetto alla residua capacità. Del resto tale situazione era stata 1 evidenziata anche dalla Commissione Sanitaria la quale, proprio in sede di visita medica, aveva espressamente affermato che il SS non era collocabile al lavoro. Avverso tale sentenza il Ministero dell'interno propone ricorso per cassazione affidato ad un duplice motivo. Resiste con controricorso IO SS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 25 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo il GU invece motivazione omessa e/o ricorrente lamenta insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Nell'esplicitare unitariamente le suddette censure, il Ministero sostiene che il Tribunale ha errato nell'avere ritenuto provato 11 requisito della incollocazione mediante il ricorso ad argomentazioni di carattere presuntivo, desumibili dalla stessa entità della percentuale invalidante accertata, sulla base delle quali il requisito della incollocazione dovrebbe ritenersi in re ipsa. Ed invero, pur essendo 2 indiscusso che il SS, a causa dell'affezione psichica non fosse utilmente collocabile in mansioni comportanti l'utilizzo dei macchinari per motivi di sicurezza, propria e dei colleghi di lavoro, tuttavia ciò non toglieva che il ricorrente stesso, pur a incompatibilità, avrebbe potutofronte di tale ugualmente iscriversi nelle liste speciali di collocamento al fine di potere essere collocato in altre mansioni compatibili. In ogni caso, aggiunge il ricorrente, non risulta che il SS abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge richiesti per l'assegno,quale la titolarità dei redditi entro i limiti della legge o l'insussistenza Едиловови di trattamenti incompatibili.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 - al pari della 1. 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta capacità lavorativa e del requisito economico e - unreddituale (art. 13 e 12 della legge citata) elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. 3 In tale senso si è più volte espressa questa Corte (cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi solo quando essendo iscritto (o ma, H avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali obbligatorio non abbia EN collocamento liste di conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Il principio della necessità dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio la cui ratio va individuata nell'esigenza del riconoscimento dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo - ed a cui la Corte a Sezione Unite ha riconosciuto portata generale(cfr. : Cass., sez. un.,10 gennaio 1992 n. 203), è stata attenuata in più recenti pronunzie. Ed agli invalidiinvero, con riguardo ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) si è osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, perchè hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), o perchè possono, per Gundelike la natura ed il grado della loro invalidità,"riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti" (sul punto cfr. anche : Cass. 1 agosto 1998 n.7552). Orbene, per detti soggetti per i quali non consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento, deve sussistere, ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, uno stato di mancata attività lavorativa e di inoccupabilità, ricavabile - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso anche sulla base della prova presuntiva. Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale di 5 Bari in considerazione della consulenza del dott. Lojodice e del complesso invalidante riscontrato nell'assicurato, affetto da gravissime infermità di ordine fisico e psichico- ha ritenuto, con una valutazione congruamente motivata e corretta sul piano logico-giuridico (e pertanto non suscettibile di alcuna revisione in questa sede di legittimità),che dagli atti emergesse una serie di presunzioni gravi precise e concordanti sulla assoluta inutilizzabilità del SS in mansioni lavorative proficue. E dalla lettura della impugnata sentenza è dato una analoga presunzione in evincere altresì UN relazione all'inesistenza di situazioni di incompatibilità con l'assegno di invalidità, tanto vero che il Ministero non ha, nel corso del giudizio di merito, dedotto specifici motivi di natura socio- economico ostativi al riconoscimento della prestazione richiesta dal SS.
3. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2001. IL PRESIDENTE Vincenzo Millo IL CONSIGLIERE ESTENSORE Guislo Violen IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Yoggi, 6 FEB 2001 CANCELLIERE сте الله и Л I D , SSA O L 0 L A 1 O , T . 3 B T 3 I A R 5 ES D 'A . P A L S T N L I S E N O 3 D G P -7 I O S IM 1-8 N A E A D S 1 D , E I E E A T O G R N O IST G E T S E IT E L G IR E R A D L L O E D 7