Sentenza 1 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 14 09 /0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 11325/98 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Cron. 3032 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 16/11/00 Dott. Paolo STILE Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig.. IL SOLE 24 ORE 300 per diritti L. sul ricorso proposto da: 1 FEB. 2001 ET SY, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE PIAZZA VERBANO 22, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA RIZZELLI GIUNIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CG408351
contro
DI SONDRIO E ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO MINISTERO DEL in persona del LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, legale rappresentante pro tempore, elettivamente | domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 2000 e difende ope legis;
4747 -1- - controricorrente Pretura Sondrio avverso la sentenza n. 29/97 della Sezione distaccata della Fra di MORBEGNO, depositäta il 10/04/97 R.G.N. 1776/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 31/10/96 ET GI proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro di Sondrio per il pagamento della somma di £ 12.489.400, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui agli artt. 11, comma II, e 13 L. n. 264/49, art. 20 e 25 L. n. 1124/1965, art. 5 L. 863/84 ed art. 1 D. L. n. 572 del 1994, per avere assunto lavoratori non per il tramite della competente Sezione per l'impiego ed avere effettuato registrazioni inesatte sul libro paga e fatto praticare un orario di lavoro superiore a quello previsto nel contratto part-time ed avere infine omesso la comunicazione alla competente sezione circoscrizionale della instaurazione del rapporto di lavoro. Deduceva la ricorrente che i rapporti di lavoro a tempo parziale erano stati novati in rapporti a tempo pieno e che aveva proceduto alla regolarizzazione contributiva a norma del D.L. n. 724 del 1994, con conseguente estinzione automatica delle violazioni contestate. L'Ispettorato contestava la domanda, rilevando che l'estinzione delle violazioni della legge sul collocamento obbligatorio e sulla tenuta dei libri paga e matricola, di cui al D. L. n. 724/1994 non investiva anche le violazioni della legge sul part time, in quanto non espressamente prevista dal legislatore. Il RE, con sentenza del 24/3 - 10/4/97, rigettava il 1 ricorso e condannava la ricorrente alle spese, rilevando che la stessa, pur essendo gravata del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c., non aveva fornito alcuna prova in ordine alla trasformazione dei contratti part-time in contratti di lavoro a tempo pieno. Né poteva essere accolta la tesi difensiva sui pretesi effetti estintivi della regolarizzazione contributiva, perché il dato testuale non consentiva l'applicazione analogica o estensiva a fattispecie non espressamente previste, atteso il carattere eccezionale del condono previdenziale:
considerato che
numerose norme in materia di lavoro potevano avere riflessi in campo previdenziale, la semplice valenza contributiva di una и norma non poteva condurre alla indiscriminata estensione degli т effetti del condono, stante il carattere tassativo del suo ambito di operatività (limitato alle norme sul collocamento ed al versamento di contributi e premi previdenziali); con il riferimento espresso a determinate materie il legislatore aveva limitato l'operatività del condono ai soli casi di connessione diretta della norma alle specifiche finalità contributive e previdenziali. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la ET, fondato su due motivi. ☐ Resiste con controricorso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale. MOTIVI DELLA DECISIONE op Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa 2 applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 CPC), deduce la ricorrente che secondo l'art. 18 L. n. 724/94 la regolarizzazione contributiva estingueva le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso con le violazioni delle norme sul collocamento e per i reati in materia contributiva previsti da legge speciali. L'istante col versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura prevista per i dipendenti a tempo pieno aveva regolarizzato il rapporto di lavoro novato, facendo venire meno il presupposto per la irrogazione della sanzione comminata per le violazioni del contratto part-time. Il RE aveva erroneamente ritenuto che la detta regolarizzazione contributiva fosse irrilevante per la tassatività della previsioni in tema di condono previdenziale, innanzi tutto perché, a seguito dell'integrale versamento contributivo, il rapporto di lavoro doveva essere considerato a tempo pieno e quindi nessuna violazione era stata commessa ed in secondo luogo perché non si poteva escludere che "nell'ambito delle tipologie di carattere indicate nel comma 4 dell'art. 18 della L. 724/94 (leggi speciali, violazione delle norme di collocamento ecc.)" potesse implicitamente rientrare anche la violazione della legge sul part-time. Lamentando, col secondo motivo, insufficiente motivazione ed assenza di istruttoria di ufficio (art. 360 n. 5 CPC), deduce la ricorrente che il RE non aveva esperito 3 alcuna fase istruttoria atta a consentire alla ricorrente di esibire ulteriore documentazione probatoria in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno. L'istante aveva versato i contributi per tempo pieno e poi liquidato in favore dei dipendenti la relativa retribuzione, mediante conguaglio retributivo, come da dichiarazione liberatoria rilasciata dagli interessati e che produceva. L'avvenuta novazione faceva cadere il presupposto della violazione di legge. Il RE aveva non contestata sufficientemente motivato il rigetto del ricorso e omettendo la fase istruttoria non aveva consentito all'istante di produrre la detta dichiarazione liberatoria. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata non è stata notificata;
la stessa era stata depositata dal Tribunale di Sondrio in data 10 aprile 1997, mentre il ricorso risulta notificato il data 9 giugno 1998. L'impugnazione in sede di legittimità è stata quindi proposta oltre il termine dell'anno previsto dall'art. 327 CPC e quindi la stessa deve essere ୪ dichiarata inammissibile. Le spese vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in £ 27.000 oltre a £ 2.000.000 per onorario. Roma 16 novembre 2000 CONSIGLIERE EST.MCONSIGUIERES IL PRESIDENTE Gylic anal