Sentenza 31 luglio 2002
Massime • 1
La consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11359 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UA SE, SA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato GELLI PAOLO, difesi dall'avvocato LANDI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LAVORO SICURTÀ s.p.a., in persona dei suoi legali rappresentanti dr. Giancarlo Caimmi ing. Adelchi Cellani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la difende unitamente all'avvocato PICONE LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BB CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 637/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione 2 civile emessa il 19/5/98, depositata il 26/05/98;
RG.1056/1997,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato SPADAFORA GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AN IU e AD LA, assumendo che il proprio figlio AN DR era deceduto in un incidente stradale, allorché viaggiava sull'auto condotta da BI NL, convenivano davanti al tribunale di Forli il BI ed il di lui assicurartore per la r.c.a., la s.p.a. Lavoro e Sicurtà, per il risarcimento dei danni. Si costituivano i convenuti e resistevano alla domanda. Con sentenza depositata il 19.12.1996, il tribunale liquidava il danno morale, in favore di ciascun genitore nella misura di 100 milioni, rigettando nel resto la domanda.
Proponevano appello gli attori.
Con sentenza depositata il 26.5.1998, la Corte di appello di Bologna condannava i convenuti in solido al pagamento del danno morale liquidato per ciascun genitore nella misura di L. 160 milioni, con riferimento alla data del 31.1.2.1997. Rigettava nel resto l'appello. Riteneva la corte di merito, quanto all'assunto danno biologico iure proprio dei genitori, che nella fattispecie, lo stesso non era stato provato, non avendo indicato gli attori di aver effettuato alcuna visita specialistica o effettuato alcuna cura, esibendo solo un certificato del medico di base, relativo a circa un anno e mezzo dopo l'evento mortale;
che conseguentemente la richiesta consulenza tecnica, in assenza di ogni elemento indiziario, non era ammissibile, in quanto avente carattere esplorativo, come ritenuto dal primo giudice;
che in ogni caso la domanda era inammissibile in quanto nuova, in assenza di valida giustificazione, quali la sopravvenienza di fatti o di modifiche legislative;
che il rigetto della domanda relativa al danno biologico, comportava anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, subito da AN IU, commercialista, quale conseguenza della patologia psichica. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori.
Resiste con controricorso la s.p.a. Lavoro e Sicurtà, che ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1 Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la contraddittoria, errata ed omessa contraddizione con riferimento ad un punto decisivo della controversia, violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 61 c.p.c. e 2043 c.c. Assumono i ricorrenti che la corte di merito, pur riconoscendo l'ipotizzabilità di un danno biologico in favore dei congiunti del soggetto ucciso, erratamente ha rigettato l'appello, assumendo la mancanza di una prova in merito.
Secondo i ricorrenti nella fattispecie la consulenza tecnica era l'unico mezzo di accertamento di una situazione di fatto che richiedeva il ricorso a determinate cognizione tecnicosanitarie. Rilevano i ricorrenti che nella fattispecie erratamente la sentenza impugnata ha degradato la certificazione del medico dr. Donati a mera relazione descrittiva inidonea a comprovare in capo ai ricorrenti di una forma depressiva.
Infine il ricorrente AN lamenta che l'erronea mancanza dell'accertamento del danno biologico ha comportato il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
1 Ritiene questa Corte che il ricorso vada rigettato. Anzitutto, la sentenza impugnata ha rigettato l'appello, non solo per mancanza di prova, come in seguito si vedrà, ma anche per la ritenuta inammissibilità per novità della domanda di danno biologico, in assenza di valida giustificazione, quali la sopravvenienza di fatti prima non deducibili o di modifiche legislative (p. 12).
In altri termini il rigetto dell'appello si fonda su due autonome rationes decidendi.
ciò comporta che, avendo i ricorrenti impugnato esclusivamente la prima ratio decidendi (quella attinente alla mancanza di prova), risulta inammissibile il ricorso, per mancanza di interesse. Infatti, quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata. (Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 1994, n. 10555).
3. In ogni caso il ricorso è anche infondato.
Benché la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986) individui nell'art. 2043 c.c. (in relazione all'art. 32 Cost.) il fondamento normativo della risarcibilità del danno biologico, mentre la sentenza 27.10.1994 n. 372 inquadra il danno biologico da morte del congiunto nello schema del danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambe tuttavia riconoscono che tale tipo di danno consiste in una menomazione dell'integrità psicofisica dell'offeso, che può bensì- derivare dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che integra il danno morale soggettivo, ma che da questo tuttavia differisce.
Anche con la sentenza n. 372 del 1994 la Corte costituzionale ha invero affermato che "il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d'animo ed in uno stato d'angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento". Nel caso di specie il giudice del merito ha rilevato che non era stata fornita alcuna prova che la morte del giovane avesse inciso sulla salute dei congiunti ed ha, par tale ragione, rigettato l'appello.
Non sussistono dunque i presupposti per un approfondimento della problematica posta dalla sentenza da ultimo citata, una volta che essa non viene in rilievo ai fini del rigetto della censura.
4.1 In merito alla censurata mancata ammissione della consulenza tecnica, osserva questa corte che è vero, in linea di principio, che in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (Cass. 16 marzo 1996, n. 2205).
4.2 Sennonché, nella fattispecie la sentenza di appello, con accertamento fattuale riservato al giudice di merito e con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità, ha rilevato che il certificato del dr. Donati, pur illustrando in maniera toccante il profondo dolore e la prostrazione dei genitori, non conteneva alcun apprezzabile dato tecnico atto a far ritenere un'effettiva condizione di malattia psichica degli appellanti, in quanto non risultava ne' che avesse indirizzato i pazienti verso cure specialistiche ne' che avesse egli stesso somministrato una cura per tale quadro patologico, in contrasto con la diagnosi di "forma depressiva distimica iniziale" e che era inverisimile che una tale patologia insorgesse ad un anno e mezzo di distanza dall'evento mortale.
Ne consegue che non è ne' contraddittoria ne' omessa la motivazione della sentenza impugnata, che, avendo escluso ogni spessore finanche indiziario al certificato sanitario prodotto, ed in assenza di altri elementi esterni usuali in caso di patologie psicofisiche, quali visite specialistiche o cure, ha ritenuto che la richiesta consulenza tecnica d'ufficio finisse per assumere un carattere meramente esplorativo e come tale fosse inammissibile.
Sulla base di questa motivazione, immune da censure in questa sede, la mancata ammissione della consulenza tecnica non viola l'art. 61 c.p.c.
5. Consequenzialmente, avendo la sentenza impugnata escluso l'esistenza di un quadro patologico del AN, correttamente ha escluso l'esistenza di un danno patrimoniale che potesse trovare causa nello stesso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2002