Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6306 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME06-3 06 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE Cggetto SZINE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 19336/01 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.18155 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 22/01/02 Dott. Giuseppe CELLENO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: IG LO, AI NT, IM ER, RG GIANLO, IC IG, AC MA, TO RE, BA GI, TI NC, SE SA, RU AR, ON TA, VI LA, NA RO NE, NA BA, BU SV, DE MA, RI NA, ON GR, VI UC, NO IA, US SE, AN MA, CA RI RE, PA OV, LO CE, TT NO, IG SA, RI SANNA, DU RI SA, 1 2002 DI RI, AN ZI, NC GI, ZO 309 OV, LO ET, BB AN, AL -1- BR, IA OR, UP OV, LI NO, TE ES, VE GIANNC, IG OTTONO, TO RE, IN NZ, NI UC, OR ON, MO IC, VO ES, RT CL, PINO peresso deceduto i suci eredi AT MA RO ZI RB SE, IZ ELVZI, AV ZI, IL NI, e ZI MA e MA TA, OR GIANLO CA ES, NN EA, OD PIENO, GN IV, RE IR, GL RI BR, AN GIANLA, ZZ BI, OS GU, RI ON, SE OV, AL NC, AN NI, SI OR, SI NO, TA AL, AC ON, IE ON, AC IE IG, ME OV, SS QUINO, HI RI,/ ZA IC, DE AR RU, FR ND, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROTO MARTELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 306/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 13/01/00 - R.G.N. -2- 1447/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UMTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione in camera di consiglio voglia dichiarare inammissibile il ricorso. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I ricorrenti in epigrafe, assumendo di essere stati dipendenti delle "Officine Grafiche De Agostini" con sede in Novara, azienda ammessa a godere dei benefici previdenziali di cui alle leggi n. 416/81 e 67/87 e di vantare i requisiti richiesti per la concessione del prepensionamento;
assumendo, altresì, che il D.M. 6.4.1989, con riguardo ai benefici del trattamento pensionistico anticipato includeva le "Officine De Agostini" per il periodo dall'1.1.1988 al 31.12.1988 per ristrutturazione aziendale e che con il riconoscimento del diritto al prepensionamento non era stata attribuita anche l'indennità aggiuntiva ex art. 24, comma 3°, L. 67/87; tanto premesso, chiedevano che il Pretore del Lavoro di Novara condannasse l'INPS al pagamento della predetta indennità aggiuntiva, con gli interessi e la rivalutazione. L'INPS, costituitosi in giudizio, replicava che l'indennita' in discorso, disciplinata dagli artt. 37 lett. e n. 416/81 e 24 L. 87/67, spettava soltanto ai M lavoratori il cui rapporto era cessato alla data del 31.12.1988, restando esclusi quelli dimessi o licenziati successivamente. Il Pretore, con sentenza del 14.6.1994, rigettava le richieste attrici, accedendo alla tesi difensiva prospettata dall'INPS. I pensionati proponevano appello e l'INPS resisteva chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Novara, con sentenza del 12.9.1996, rigettava il gravame. Avverso tale decisione i pensionati proponevano ricorsi per cassazione, articolati con distinti motivi, cui resisteva l'INPS. Con sentenza del 13 gennaio 2000 n.306, la Corte, riuniti i ricorsi, li rigettava. Tale decisione è stata impugnata per revocazione dai soccombenti sopra specificati per errore di fatto (art.395 n. 4 c.p.c.). Il P.G. ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato ed il rilievo rende superfluo l'esame dei motivi posti a base dell'impugnativa- che il presente ricorso risulta proposto il 26 luglio 2001, oltre, cioè, l'anno dal deposito della sentenza della quale si chiede la revocazione (13 gennaio 2000). Ai sensi dell'art.327, primo comma, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art.395 non possono proporsi, a pena di decadenza, dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Lo stesso termine è poi specificamente previsto dall'art.391 bis (introdotto dall'art. 67 della legge n.353 del 1990 ed in vigore a decorrere dal 18 gennaio 1993, ai sensi del primo comma dell'art.62 della stessa legge), che consente, tra l'altro, la revocazione contro le sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto (art.395 n.4 c.p.c.). Essendo, nella specie, tale termine ampiamente superato, il ricorso, alle richieste scritte del P.G., deve essere dichiaratoconformemente inammissibile. Nullaper le spesedi questo giudizio, non essendosi, la parte intimata, costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 22 gennaio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria اوران -3 MD6. 2007 IL CANCELLIERE