Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2003, n. 44809
CASS
Sentenza 6 novembre 2003

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Il termine, previsto dall'art. 292, comma secondo, lett. d) cod. proc. pen., di scadenza della misura coercitiva personale cautelare in relazione alle indagini da compiere è rilevante solo allorché questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l'esigenza cautelare di acquisizione e di genuinità della prova, non quando concorrono esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l'apposizione di esso si rivela del tutto superflua. Quando, però, le altre esigenze vengano meno, il termine suddetto deve essere apposto con lo stesso provvedimento che conferma la misura, con decorrenza dalla data in cui le altre esigenze cautelari sono cessate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2003, n. 44809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44809
    Data del deposito : 6 novembre 2003

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