Sentenza 6 novembre 2003
Massime • 1
Il termine, previsto dall'art. 292, comma secondo, lett. d) cod. proc. pen., di scadenza della misura coercitiva personale cautelare in relazione alle indagini da compiere è rilevante solo allorché questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l'esigenza cautelare di acquisizione e di genuinità della prova, non quando concorrono esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l'apposizione di esso si rivela del tutto superflua. Quando, però, le altre esigenze vengano meno, il termine suddetto deve essere apposto con lo stesso provvedimento che conferma la misura, con decorrenza dalla data in cui le altre esigenze cautelari sono cessate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2003, n. 44809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44809 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
2. Dott. Saverio Felice Mannino Consigliere
3. Dott. Ilario Martella Consigliere
4. Dott. Domenico Carcano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE SA, nata il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari 22 agosto 2003, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari 24 luglio 2003 che le aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere. Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F. Mannino;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vito Monetti, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Aurelio Gironda, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari 22 agosto 2003 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari 24 luglio 2003 che le aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere - SA SE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 274 lett. a), 309, 202 lett. d) e 301 c.p.p. (art. 606 lett. b) e c) c.p.p. perché, ritenute le esigenze cautelari dell'art. 274 n. 1 cod. proc. pen., il Tribunale dopo la scadenza del termine di trenta giorni non avrebbe potuto emettere il provvedimento senza la richiesta di rinnovazione prevista dal n. 2 dell'art. 301.
L'impugnazione è infondata.
Il termine previsto dall'art. 292 comma 2 lett. d) c.p.p. di scadenza della misura personale cautelare coercitiva in relazione alle indagini da compiere è rilevante solo allorché questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l'esigenza cautelare di acquisizione e di genuinità della prova, non quando concorrono esigenze cautelari diverse (Cass., Sez. III, 16 aprile 1997 n. 1734, ric. Zigato) perché in tal caso l'apposizione di esso si rivela del tutto superflua.
Quando, però, le altre esigenze vengano meno, il termine suddetto dev'essere apposto con lo stesso provvedimento che conferma la misura, con decorrenza dalla data in cui le altre esigenze cautelari sono cessate.
Nella specie, in situazione processuale conforme a quella descritta, il Tribunale del riesame ha correttamente operato fissando il termine di trenta giorni per il compimento delle indagini. Per le ragioni anzidette tale termine decorre non già dal momento dell'applicazione della misura, allorché il concorso delle esigenze cautelari ne rendeva inutile la fissazione, bensì dal momento in cui il termine stesso è stato applicato.
Pertanto l'ipotesi prospettata dalla ricorrente, fondata sull'anticipazione della decorrenza e, quindi, della scadenza del termine fissato dal Tribunale e su un nuovo termine mai fissato, appare priva di fondamento.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.