Sentenza 10 novembre 2021
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2021, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA03525-22 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1906/2021 - Presidente - EMANUELE DI SALVO -UP 10/11/2021 EUGENIA SERRAO R.G.N. 29007/2020 MAURA NARDIN Motivazione Semplificata GABRIELLA CAPPELLO ALESSANDRO RANALDI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: NI RT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2019 del TRIBUNALE di CREMONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
C RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona che, nel definire all'esito del giudizio il processo nei confronti di RT TE NI per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada (commesso in Trigolo il 19.5.2016), ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo di proprietà dell'imputato.
2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione della confisca.
3. Il dedotto motivo di ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata è stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo (Aprilia Scarabeo tg. AJ36362) con il quale è stato commesso il reato pacificamente di proprietà - dell'imputato, come risulta dal verbale di contestazione redatto dai Carabinieri di Romanengo e dal libretto di circolazione, documenti allegati al ricorso nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada. Non rileva che nel frattempo il reato sia prescritto, alla luce del seguente principio: in tema di guida in stato di ebbrezza, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni. (Fattispecie nella quale il Procuratore generale presso la Corte di Appello aveva presentato ricorso avverso sentenza di patteggiamento che aveva omesso di disporre la confisca del veicolo). (Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013, Rv. 256416 -01).
4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione della confisca del mezzo, che può essere disposta da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen. 2 C
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo Aprilia Scarabeo tg. AJ36362, confisca che dispone. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidentesidente Alessandro Ranaldi Emanuele Di Salv DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 FEB. 2022 oggi,. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO RUDIZIAR 3