Sentenza 3 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto, la presenza, all'esito delle indagini preliminari, di questioni di ardua soluzione contrassegnate da una contrapposizione di orientamenti in seno alla comunità scientifica internazionale impone il vaglio dibattimentale, potendosi nel dibattimento disporre una perizia che consenta di fornire una adeguata risposta a tali complesse problematiche che richiedono l'acquisizione di dati o valutazioni di natura tecnica. (Fattispecie di prova contraddittoria del nesso causale in ragione delle contrastanti conclusioni dei consulenti del pubblico ministero e della difesa in ordine alla sussistenza o meno del cosiddetto "effetto acceleratore" della malattia derivante dalla protrazione dell'esposizione ad amianto dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2017, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2017 |
Testo completo
дек 0 1886-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/10/2017 -Presidente FAUSTO IZZO Sent. n. sez. 1507/2017 Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO REGISTRO GENERALE UGO BELLINI N.23843/2017 ALESSANDRO RANALDI ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di: PP IO nato il [...] a [...] inoltre: PARTI CIVILI avverso la sentenza del 25/10/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Il Proc. Gen. ZACCO FRANCA conclude per l'annullamento con rinvio. Udito il difensore Il difensore presente avvocato FABBRETTI GUIDO del foro di TRIESTE in difesa di PP IO chiede il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste ricorre per 1.Il cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere in epigrafe indicata, emessa ex art. 425 cod. proc. pen., nei confronti di PP IO, in ordine al delitto di cui all'art. 589 cod. pen. perché, in qualità di capo dei depositi dal 19 giugno 1975; poi di responsabile dei reparti officina, depositi e impianti fissi dal 16 luglio 1976; di responsabile del materiale rotabile dal 1° gennaio 1978 e infine di dirigente del materiale rotabile ed impianti fissi dal 1° agosto 1980, cagionava, per colpa, la morte del dipendente ER IO, deceduto in data 11 gennaio 2008. In particolare, ometteva di informare i lavoratori circa i rischi specifici derivanti dalle inalazioni di polvere di amianto e le misure idonee a evitare tali rischi;
di mettere a disposizione dei lavoratori esposti maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, disponendo ed esigendo che essi venissero utilizzati dai lavoratori stessi;
di disporre che le lavorazioni pericolose o insalubri venissero eseguite in luoghi separati;
di dotare gli ambienti di lavoro di idonei impianti, fissi e mobili, di aspirazione localizzata;
di provvedere alla sostituzione dell'amianto con materiali alternativi, cagionando così una massiccia e incontrollata esposizione alle polveri di amianto.
2. Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché G.u.p. ha travisato la funzione dell'udienza preliminare, trasformandola da filtro volto a eliminare le imputazioni azzardate a sede di verifica globale dell'assunto accusatorio. D'altronde, il G.u.p. si è limitato a dare atto di un contrasto tra le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del pubblico ministero e della difesa, implicitamente giudicando inutile sia una perizia da espletarsi in dibattimento sia l'acquisizione integrale delle perizie espletate nell'ambito dei processi svolti a Milano e a Trieste, sull'esito dei quali il G.u.p. ha fondato il proprio convincimento, benché le relative sentenze non siano passate in giudicato. L'asse portante della motivazione si basa sulla ritenuta impossibilità di dimostrare il nesso causale tra il mesotelioma e l'esposizione connessa all'attività lavorativa del ER, durante il periodo in cui il PP ha rivestito la posizione di garanzia. Il G.u.p. però non ha tenuto conto che le funzioni espletate dal ER comportavano esposizione ad amianto e che il mesotelioma è patologia notoriamente asbesto-correlata. Poiché, nel caso del ER, il periodo di pregressa esposizione è stato di circa vent'anni e l'esposizione è poi proseguita sotto la posizione di garanzia del PP, per ulteriori 10 anni, G.u.p. ha ritenuto che la pregressa esposizione ad amianto del ER non consenta di ritenere che la successiva esposizione sia stata 1 causalmente rilevante. Tuttavia la relativa conclusione non è affatto certa in sede scientifica e ciò avrebbe reso ancor più necessaria la verifica dibattimentale. Il consulente tecnico del pubblico ministero ha infatti chiarito, quanto alla durata della latenza, che il picco di incidenza è fra i 35 e i 45 anni e quindi vi è già una compatibilità statistica. Nel caso di specie, poi, che si tratti di decesso in nesso causale con l'esposizione lavorativa accertata, in termini qualitativi e quantitativi, è dimostrato dall'accertamento istologico dell'inalazione delle fibre di amianto, tant'è che l'anatomopatologo ha diagnosticato anche un'asbestosi, non indicata nella diagnosi clinica. Rimane infine misterioso come sia stato possibile, in presenza di una duplice imputazione formulata nei confronti del PP, giungere alla declaratoria di non luogo a procedere relativamente al caso del ER e disporre invece il rinvio a giudizio relativamente al decesso dell'altro lavoratore, che versava in condizioni lavorative analoghe a quelle dell'odierna persona offesa ma che era anche un fumatore. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La disamina deve prendere le mosse dalla rilevazione della funzione che la sentenza di non luogo a procedere assume nell'attuale assetto del sistema. L'originaria formulazione dell'art. 425 cod. proc. pen. prevedeva che potesse essere adottata sentenza di non luogo a procedere solo nelle situazioni di evidenza probatoria. Si trattava di una regola di giudizio eccessivamente restrittiva, che inibiva al giudice un reale controllo sulla plausibilità dell'accusa e che non era coerente con quella, ben più ampia, prevista per l'archiviazione. La legge n. 479 del 1999 ha quindi ampliato significativamente la regola di giudizio, prevedendo l'emissione della sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. La sentenza di non luogo a procedere, dunque, può essere emanata allorché ci si trovi in presenza di una situazione probatoria pacifica (esistenza della prova dell'innocenza o mancanza della prova della colpevolezza); allorquando il quadro probatorio sia insufficiente о contraddittorio;
infine, qualora non vi siano elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. Tale ultima situazione individua un tertium genus rispetto alle due precedenti ed implica una penetrante analisi prognostica e valutativa circa la potenzialità espansiva degli elementi di prova disponibili. Si tratta quindi di una norma di chiusura, che impone un'ampia lettura critica circa la plausibilità dell'ipotesi accusatoria. Tale valutazione prognostica circa l'esito del giudizio dovrà rapportarsi anche alle più ampie risorse della formazione della prova nel dibattimento e particolarmente alle potenzialità dell'accertamento giudiziale condotto con le regole del contraddittorio (Cass., Sez. 4, n. 28187 del 20-4- 2017). Il parametro decisorio che presiede alle valutazioni del giudice in questa fase si raccorda dunque ad una prognosi in termini di scarsa plausibilità dell'ipotesi di evoluzione del materiale probatorio (Cass., Sez. 2, n. 14034 del 18-3-2008, Rv. 239514; Sez. 2, n. 45046 del 11-11-2008, RV. 242222). Al riguardo, la Corte costituzionale ha chiarito che la funzione dell'udienza preliminare è quella di verificare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, sia pure alla luce di una valutazione contenutistica più penetrante rispetto al passato, a seguito delle modifiche apportate dal legislatore all'impianto originario. Sicchè ad una richiesta in rito non può non corrispondere, da parte del giudice, una decisione di eguale natura, proprio perché anch'essa calibrata sulla prognosi di non superfluità del vaglio dibattimentale (Corte cost. n. 185 del 8-6-2001). Il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare, pur legittimando quest'ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato, non lo ha dunque disancorato dalla fondamentale regola di giudizio incentrata sulla valutazione prognostica in ordine al maggior grado di probabilità logica e di successo della proposizione accusatoria e sull'effettiva utilità della fase dibattimentale. Di talchè gli epiloghi decisori dell'udienza preliminare in ordine ai casi che risultano, allo stato degli atti, aperti a soluzioni alternative, si collocano nel solco delle coordinate già tracciate dall'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. per l'archiviazione (Sez. U. 30-10-2002, Vottari, Rv. 222602 ). La disposizione dell'art. 425, comma 3, nel testo novellato dalla I. 16-12-1999 n. 479, esprime dunque l'omologazione formale della regola di giudizio che presidia la decisione del giudice dell'udienza preliminare a quella relativa alla decisione sulla richiesta di archiviazione. Ne deriva che l'esito liberatorio si impone, come affermato dalla Corte costituzionale anche con la sentenza n 71 del 1996, qualora sia fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire ulteriori, significativi apporti, al fine di superare il quadro d'insufficienza o contraddittorietà probatoria. E' necessario dunque parametrare l'insufficienza, contraddittorietà o inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio, di cui all'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., all'inutilità del dibattimento (Cass. 16-11-2001, Acampora, Rv. 221303). 3 2. Nel caso in disamina, non può affermarsi che la motivazione del provvedimento impugnato si sostanzi in un apparato esplicativo idoneo a sostenere adeguatamente l'asserto relativo all'inutilità del vaglio dibattimentale. Il giudice ha, infatti, posto in rilievo che il lavoratore deceduto era stato giornalmente esposto all'amianto, nelle lavorazioni a cui era adibito, a partire dal 1961 e che PP aveva assunto la posizione di garanzia alla fine del 1980, quindi dopo un ventennio di ininterrotta esposizione del dipendente al fattore cancerogeno. Il ER continuò ad essere esposto ad amianto fino al 1993. Per quanto attiene al momento di innesco della patologia, il giudice a quo ha posto in evidenza come quest'ultimo sia sempre ignoto, anche se si assume, per convenzione, che l'epoca di inizio del processo cancerogenetico coincida con quella di inizio dell'esposizione. Non sono infatti noti criteri per la collocazione temporale dell'avvenuta induzione di un mesotelioma e cioè del momento in cui il processo neoplastico è da considerare instaurato e irreversibile. La regiudicanda pone dunque il problema, assai frequente nei processi concernenti neoplasie da esposizione ad amianto, di stabilire se l'esposizione successiva all'innesco della patologia abbia o meno rivestito un ruolo eziologico nello sviluppo della malattia, accelerandone il decorso e dunque, in definitiva, anticipando l'exitus. Al riguardo, il giudice a quo ha dato atto della compresenza, evidenziata dai consulenti, di opposti orientamenti: secondo un primo indirizzo, scarsa o nulla è la rilevanza di esposizioni successive a quella che ha già innescato la patologia neoplastica, in quanto, stante la capacità delle fibre di amianto di permanere nei tessuti, senza subire alterazioni, la causa della neoplasia rimane sempre all'interno dell'organismo umano, a prescindere da ulteriori esposizioni. A tale orientamento si contrappongono teorie scientifiche che sostengono il cosiddetto "effetto acceleratore" del processo carcinogenetico derivante dalla protrazione dell'esposizione all'amianto, nel corso dell'attività lavorativa, in quanto sussiste una relazione fra intensità e durata dell'esposizione e sviluppo della malattia. Vi è dunque, secondo giudice a quo, una radicale e insuperabile carenza di prova circa il nesso eziologico. Inoltre, G.u.p., pur ribadendo che la ratio decidendi risiede nell'impossibilità di dimostrare il nesso causale tra la malattia professionale ed eventuali omissioni, di qualsiasi tipo, ascrivibili al PP, ha argomentato circa i limiti dei poteri decisionali e di spesa di cui disponeva l'imputato, con la conseguente impossibilità di adottare misure impeditive, cercando materiali alternativi all'amianto; la mancanza di dimostrazione che, all'epoca, esistessero, in base allo stato dell'arte, accorgimenti tecnici adottabili per proteggere dall'esposizione all'amianto i lavoratori;
l'irrilevanza del richiamo a luoghi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni a rischio specifico, in quanto nulla sarebbe cambiato se le lavorazioni 4 alle quali il ER era adibito si fossero svolte in luoghi diversi;
l'assenza di dati obiettivi per determinare la consistenza e le implicazioni della presunta omissione della riduzione della diffusione e dispersione di polveri di amianto, durante la lavorazione di manufatti o di materiali contenenti amianto, non potendosi rispondere al quesito concernente il quantum della riduzione della dispersione di polveri occorrente affinché non venisse causata la malattia professionale nel soggetto esposto. Del resto, solo nel 1985 la locale Azienda sanitaria si occupò, per la prima volta, dell' amianto presso l'officina interessata ed anche in tal caso dettando prescrizioni di carattere generico, che non attingevano per nulla i contenuti e le scelte operative la cui omissione è stata contestata all'imputato.
3. Già la complessità e la problematicità delle questioni enucleabili dall'articolato tessuto motivazionale della pronuncia impugnata e correttamente individuate e poste in evidenza dal G.u.p. contraddice la conclusione relativa all'inutilità del vaglio dibattimentale. La presenza, infatti, di questioni di ardua risoluzione, contrassegnate da una diversificazione ed anche da una contrapposizione di orientamenti in seno alla comunità scientifica internazionale, lungi dall'escludere, impone il vaglio dibattimentale. Ciò che rimane del tutto estraneo all'apparato giustificativo della pronuncia impugnata è proprio la tematizzazione del profilo inerente alla regola di giudizio da adottarsi di fronte alla compresenza, nel quadro probatorio, di elementi di segno opposto e di non univoca significazione dimostrativa in ordine alla ravvisabilità o meno del nesso di condizionalità necessaria. L'impianto argomentativo della pronuncia impugnata è infatti volto a porre in rilievo la riscontrabilità di elementi configgenti e suscettibili, allo stato, di vario opinamento e di divergenti valutazioni. Ma proprio rispetto a tale impostazione risulta del tutto contraddittorio l'asserto relativo all'inutilità del dibattimento. Questa conclusione collide infatti insanabilmente con il rilievo inerente alla presenza di un contesto probatorio fluido ed aperto ad ogni esito, in quanto connotato da una serie di elementi, in primo luogo di natura tecnico- scientifica, la cui valenza dimostrativa è da approfondire e chiarire, proprio al fine di superare, nel contraddittorio dibattimentale, l'incertezza del quadro probatorio, allo stato riscontrabile. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, già avuto modo di occuparsi del problema del nesso eziologico tra decesso determinato da mesotelioma pleurico ed esposizione ad amianto, ponendo in rilievo che l'affermazione del nesso di condizionamento tra la violazione delle norme cautelari, ascrivibile al datore di lavoro, e la morte del lavoratore esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa, all'amianto, è correlata all'accertamento: a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente 5 radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico;
B) in caso affermativo, se si tratti di una legge universale o solo probabilistica, in senso statistico;
c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali (Cass., Sez. 4, n. 43786 del 17-9-2010, Rv. 248943). Orbene, nel contesto del dibattimento si sarebbe potuta disporre una perizia, eventualmente anche in forma collegiale, onde fornire adeguata risposta alle complesse ed articolate problematiche delineate, in maniera assai puntuale, dal giudice a quo. L'art. 220 cod. proc. pen. prevede, infatti, l'espletamento della perizia ogniqualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La specificità delle competenze va rapportata alle conoscenze ordinarie dell'uomo medio. La perizia va dunque disposta allorché occorrano competenze che esulano dal patrimonio conoscitivo dell'uomo medio, in un dato momento storico e in un dato contesto sociale (Cass., Sez. 1, n. 11706 dell'11- 11-1993, Rv. 196075). Lo svolgimento di indagini comprende la ricerca e l'estrapolazione di dati da una determinata realtà fenomenica nonché la loro analisi e rielaborazione critica. L'acquisizione di dati implica la constatazione, selezione e organizzazione di dati già esistenti, in modo funzionale rispetto alle richieste del giudice. L'acquisizione di valutazioni comprende l'individuazione ed enunciazione di nozioni e di regole tecniche, di leggi scientifiche, di massime di esperienza e di inferenze fondate su dati già acquisiti mediante altri mezzi di prova o direttamente ottenuti attraverso le operazioni peritali. È vero pertanto che l'ammissione della perizia è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice (Cass., Sez. 6, n. 34089 del 7-7-2003; Sez. 5, n.22770 del 15-4-2004). Tuttavia non si può prescindere dal rilievo che la perizia rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell'esperto, perché l'eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso (Cass., Sez. 5, n. 9047 del 15-6-1999, Rv. 214295). L'ontologica terzietà del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto e al giudizio di rimprovero personale. È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, 6 S avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell'evento. Il perito non è l'arbitro che decide il processo ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico. Toccherà poi al giudice tirare le fila e valutare se si sia addivenuti a una spiegazione dell'eziologia dell'evento e delle dinamiche in esso sfociate sufficientemente affidabile e in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni, che possano supportare adeguatamente l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Il sapere scientifico costituisce infatti un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, il quale dovrà però valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza delle leggi scientifiche nonché comprendere se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 43796 del 17-9-2010, Rv.248943). Il giudice deve dunque esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte;
l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca;
l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica nonchè il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 18678 del 14-3-2012, Rv. 252621), fermo rimanendo che, ai fini della ricostruzione del nesso causale, è utilizzabile anche una legge scientifica che non sia unanimemente riconosciuta, essendo sufficiente il ricorso alle acquisizioni maggiormente accolte о generalmente condivise, attesa la diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità delle conoscenze scientifiche (Sez. U., 25-1-2005, Rv. 230317; Cass., Sez. 4, n. 36280 del 21-6-2012, Rv. 253565). Di tale indagine il giudice è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile, comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto. Si tratta di accertamenti e valutazioni di fatto, insindacabili in cassazione, ove sorretti da congrua motivazione, poiché il giudizio di legittimità non può che incentrarsi esclusivamente sulla razionalità, completezza e rigore metodologico del predetto apprezzamento. Il giudice di legittimità, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate (Cass., Sez. 4, n. 1826 del 19-10-2017), di talchè egli 7 non può, ad esempio, essere chiamato a decidere se una legge scientifica, di cui si postuli l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria, sia o meno fondata (Cass., Sez. 4, n. 43786 del 17-9-2010, cit.) La Corte di cassazione ha invece il compito di valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico scientifico, che riguarda la preliminare e indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Cass., Sez. 4, n. 42128 del 30-9-2008).
4. Vi è anche un ulteriore profilo di irritualità, puntualmente evidenziato dall'impugnante ed effettivamente riscontrabile. Nella valutazione delle problematiche concernenti il c.d. "effetto acceleratore", giudice si è ampiamente avvalso di apporti di natura tecnico-scientifica derivanti da perizie espletate nell'ambito di altri processi di merito, non ritualmente acquisite agli atti del presente processo e, pertanto, del tutto sottratte al contraddittorio delle parti. Ciò costituisce violazione delle regole del contraddittorio, in quanto ogni dato fattuale su cui si fondi la decisione e, quindi, la motivazione del giudice, non può che essere veicolato nel processo nei modi stabiliti dalla legge, sì da rendersi ostensibile alle parti, funzionalmente ad una analisi da svolgersi nel contesto di una fisiologica dialettica processuale. L'utilizzazione, a fini decisori, di dati fattuali non enucleabili dal materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti e risultanti da altre sentenze di merito, per di più di primo grado e non passate in giudicato, è dunque illegittima, risolvendosi nell'inclusione nello spettro cognitivo e valutativo del giudice di elementi di derivazione extraprocessuale, su cui le parti non hanno avuto alcuna possibilità di interloquire. Si impone, pertanto, nel caso in esame, un pronunciamento rescindente.
5. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuova deliberazione, al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste.
PQM
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste. I Presthells Così deciso in Roma, il 3-10-2017. Il Consigliere estensore Depositata in Cancelleria Oggi. 17 GEN, 2018 Il Funzionano iudiziario Patrizia Ciorra