Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 2
In relazione al procedimento concernente l'irrogazione di sanzioni amministrative, per le persone giuridiche il soggetto legittimato alla richiesta di audizione personale a norma dell'art. 18, primo comma, legge n. 689 del 1981 è il legale rappresentante, sicché, in linea di principio, l'impedimento personale del soggetto eventualmente delegato dal legale rappresentante non è di per sè sufficiente a giustificare una richiesta di differimento dell'audizione.
A seguito della istituzione delle aziende sanitarie locali, in sostituzione delle preesistenti unità sanitarie locali, i rapporti obbligatori in atto confluiscono in una gestione stralcio, la quale usufruisce della soggettività dell'ente soppresso, che viene prolungata durante la fase liquidatoria, mentre il direttore generale della nuova azienda assume la veste di commissario liquidatore. Tale principio vale anche in riferimento alle strutture sanitarie operanti nella Regione siciliana, in forza degli artt. 1 e 55 della legge reg. 3 novembre 1993, n. 30.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 23 settembre 2024, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 2024, la Corte d'appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. …
Leggi di più… - 3. Danni da emotrasfusioni, indennizzo, risarcimento, sistema di calcolo, cumuloAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSESSORATO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE DELLA REGIONE SICILIA, ISPETTORATO DEL LAVORO AGRIGENTQ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
USL/7 SCIACCA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 272/99 del Pretore di SCIACCA, depositata il 15/04/99 R.G.N. 634/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Sciacca, l'Unità sanitaria locale n. 7 di Sciacca proponeva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione in data 20 marzo 1995 dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Agrigento, dipendente dall'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale della Regione Sicilia, con la quale era stato chiesto a detto ente, in solido con il legale rappresentante, di pagare la somma di L. 1.200.000, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa, per l'assunzione, rispettivamente il 16 giugno 1991 e il 19 ottobre 1991, due lavoratrici dipendenti (AT SO e CU LE) non per il tramite della competente sezione dell'ufficio di collocamento. L'opponente deduceva che nella specie doveva escludersi l'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981, poiché gli agenti avevano operato in buona fede, in base a delibera approvata dall'organo di controllo, conforme alla legge regionale siciliana n. 121/1983, a seguito di avviso pubblico per il conferimento degli incarichi e della formazione di graduatorie annuali, mentre l'applicabilità della legge regionale n. 36/1990 era stata ritenuta solo a seguito di una discussa e complessa interpretazione e di un parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza regionale, richiesto dall'Ispettorato.
Lamentava inoltre che l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa senza che fosse stato sentito il rappresentante dell'U.s.l., che ne aveva fatto espressa richiesta. Al riguardo precisavano che, ricevuto l'invito a presentarsi per il giorno 11.7.1994, il rappresentante anzidetto aveva inutilmente segnalato di non poter essere presente per tale data, chiedendo un differimento.
L'Ispettorato del lavoro convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Pretore, con sentenza depositata il 15 aprile 1999, accoglieva l'opposizione, ritenendo la nullità del provvedimento sanzionatorio per la mancata audizione della parte interessata. Ricordava che, a seguito della contestazione della violazione, l'amministratore straordinario in carica della Usi aveva chiesto di essere sentito personalmente;
che, pervenuta la convocazione, con nota dell'8 luglio 1994, il coordinatore amministrativo dell'Usl aveva fatto presente che per la data (11 luglio 1994) fissata per l'audizione egli si trovava fuori sede per ragioni di studio, e aveva chiesto di essere sentito un altro giorno, menzionando indicativamente la data del 26 luglio.
Il Pretore osservava che l'Ispettorato non aveva dato seguito alla motivata richiesta di rinvio della parte interessata, la quale, con riferimento ad un ente pubblico, non deve necessariamente identificarsi con il legale rappresentante, potendo questo essere sostituito, come nella specie, da un suo delegato. Inoltre nel provvedimento sanzionatorio era stato affermato erroneamente che la parte interessata non aveva chiesto di essere sentita. D'altra parte la prova testimoniale richiesta dall'Ispettorato circa le giustificazioni che sarebbero state rese da un rappresentante dell'ente intimato, presentatosi spontaneamente, doveva ritenersi inammissibile, sia perché non concludente, sia perché il teste indicato aveva la veste di rappresentante ed "alter ego" del dirigente dell'Ispettorato opposto.
Contro questa sentenza l'Assessorato del lavoro e della Previdenza sociale della Regione Sicilia - Ispettorato del lavoro di Agrigento, propone ricorso per cassazione articolato in unico motivo e notificato in data 27 aprile 2000, mediante consegna della copia presso lo studio dell'avv. Giovanni Vaccaro, procuratore nel giudizio di merito degli originari opponenti.
Non vi è stata costituzione in giudizio della parte intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima del merito del ricorso devono esser esaminate alcune questioni pregiudiziali.
Il Procuratore generale nelle sue conclusioni orali ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, sulla base del rilievo che la notificazione del relativo ricorso era stata effettuata nei confronti dell'Azienda sanitaria locale. Al riguardo è opportuno premettere che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, a seguito della istituzione delle aziende sanitarie locali, in sostituzione delle preesistenti unità sanitarie locali, i rapporti obbligatori in atto confluiscono in una gestione stralcio che usufruisce della soggettività dell'ente soppresso, che viene prolungata durante la fase liquidatoria, mentre il direttore generale della nuova azienda assume la veste di commissario liquidatore (Cass., Sez. un., 6 marzo 1997 n. 1989, 11 agosto 1997 n. 7482, 26 febbraio 1999 n. 102, 20 novembre 2000 n. 1237). Gli stessi principi sono applicabili anche con riferimento alle strutture sanitarie operanti nella Regione siciliana (cfr. l'art. 1 l. reg. 3 novembre 1993 n. 30, di recepimento delle norme di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, salvo le norme specifiche contenute nella stessa legge e nella legge reg. 1 settembre 1993 n. 25; e cfr. specificamente l'art. 55, primo comma, della medesima legge reg. n. 30/1993, secondo cui i commissari straordinari nominati per l'attivazione delle aziende unità sanitarie locali e destinati a restare in carica fino alla nomina dei direttori generali, assumono altresì le funzioni di amministratori straordinari delle preesistenti unità sanitarie locali, comprese nel territorio delle aziende sanitarie).
Nella perdurante legittimazione della U.s.l., correttamente il ricorso è stato proposto nei suoi confronti. D'altra parte non può ritenersi che determini la nullità della sua notificazione l'inesattezza circa la denominazione del soggetto contenuta nella relata di notificazione, che reca la dizione "U.S.L. - A.S.L. n. 7 di Sciacca". Tale inesattezza, infatti non è tale da creare incertezza circa l'identificazione del soggetto giuridico destinatario della notificazione, evidentemente da identificarsi nella U.s.l., in relazione non solo alla corretta intestazione del ricorso e alle previsioni normative sopra ricordate, ma anche alla circostanza che la notificazione è avvenuta presso il difensore della medesima (circa il prolungamento anche del termine annuale di cui all'art. 330, terzo comma c.p.c. in caso di sospensione durante il periodo feriale del termine annuale di impugnazione, cfr. Cass. 3 febbraio 1998 n. 1043, 12 luglio 2000 n. 9234, 24 aprile 2001 n. 60232). Del resto, l'indicazione "A.s.l." era ben lungi da identificare effettivamente un diverso soggetto: in realtà non sussisteva alcuna A.s.l. n. 7 di Sciacca, dato che l'art. 6 della legge reg. n. 30/1993 ha previsto l'istituzione di solo nove (aziende) unità sanitarie locali, una per ogni provincia.
In via pregiudiziale è opportuno infine rilevare che non è configurabile nella specie l'inammissibilità del ricorso neanche sotto il profilo del decorso del termine "lungo" annuale di impugnazione, di cui all'art. 327 c.p.c. Deve computarsi, infatti, il periodo di sospensione feriale dei processi, dato che il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non rientra nel novero di quelli per cui non si verifica la sospensione detta, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Cass., Sez. un., 20 dicembre 1993 n. 12593;
Cass. 25.7.1997 n. 6974, 8.11.1999 n. 12430, 15.5.2001 n. 6658), neanche quando la violazione amministrativa contestata afferisca alla materia del lavoro o della previdenza ed assistenza obbligatorie, salvo che non sia in questione una delle ipotesi per cui l'art. 35 l. 689/81 ha disposto l'applicabilità del rito del lavoro (Cass. 13.7.1998 n. 6865, e 24.3.1999 n. 2795; Cass. S.U. 30.3.2000 n. 63 e n. 67). Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 18 l. n. 689/1981, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., unitamente a insufficiente motivazione su un punto decisivo.
Osserva che, richiesta di audizione era stata formulata da ambedue gli opponenti, la richiesta di "proroga" dell'audizione era stata avanzata solo dall'U.s.l., peraltro in persona non del legale rappresentante, ma del suo coordinatore amministrativo, soggetto privo di poteri di rappresentanza esterna nella materia in questione. Deduce inoltre che le richieste di rinvio dell'audizione possono essere prese in considerazione solo a fronte di comprovate e rilevanti impossibilità. Nella specie la proroga era stata chiesta assumendosi che il coordinatore era impegnato fuori sede per motivi di studio, ma non era stata fornita alcuna prova in tal senso. La giustificazione comunque non era idonea, palesando cattiva organizzazione, tanto più perché detta motivazione era stata prospettata da un funzionario incaricato da un'amministrazione pubblica, la quale avrebbe potuto provvedere in maniera diversa. Il ricorso è fondato. Nelle persone giuridiche il soggetto legittimato alla richiesta di audizione personale a norma dell'art. 18, primo comma, della legge n. 689/1981 è indubbiamente il legale rappresentante e, del resto, nella sentenza impugnata, si dà atto che nella specie era stato l'amministratore straordinario pro-tempore a formulare detta richiesta di audizione personale, con lo stesso scritto difensivo con cui già aveva difeso nel merito la posizione dell'ente rappresentato. La sentenza impugnata, dando rilievo al dedotto impedimento di un funzionario, che si assume delegato del legale rappresentante, incorre in vizio di motivazione, per la mancata specificazione di quale fosse la adeguata fonte dei poteri di detto funzionario (specificazione necessaria, poiché era stata sottolineato dall'opposto, tra l'altro, proprio che la richiesta di differimento non proveniva dal legale rappresentante della U.s.l.). La stessa sentenza è viziata anche per violazione di legge, per il rilievo attribuito alla giustificazione, di carattere spiccatamente personale, che era stata allegata dal funzionario richiedente il differimento della comparizione. Infatti, come già detto, legittimato ad essere sentito personalmente è il legale rappresentante della persona giuridica e quindi, in linea di principio, l'impedimento personale del soggetto eventualmente delegato da tale legale rappresentante non è sufficiente di per sè a giustificare una richiesta di differimento dell'audizione (circa la necessaria serietà degli impedimenti che possono giustificare una richiesta di differimento della comparizione personale, cfr. Cass. 23 settembre 1997 n. 9363). Consegue l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che si atterrà al principio di diritto appena enunciato e provvederà anche quanto alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Sciacca, che provvederà anche quanto alle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003