Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa non costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, non essendo tale nullità prevista da alcuna disposizione, a differenza di quanto stabilito, per la sentenza di non luogo a procedere, dall'art. 428, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha anche evidenziato che la sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, in caso di omesso avviso alla persona offesa, ex art. 419 cod. proc. pen., non preclude a questa l'esercizio dell'azione civile né pregiudica la decisione sul merito di tale azione, atteso quanto previsto dall'art. 652, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2014, n. 29331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29331 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ AN - Presidente - del 30/04/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 644
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 22112/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE SA N. IL 02/12/1973 parte offesa;
nel procedimento c/:
AN UA ON N. IL 02/04/1978;
avverso la sentenza n. 3446/2009 GIP TRIBUNALE di LECCE, del 02/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito per la parte civile, l'Avv. SUEZ Luigi;
Udito il difensore Avv. BONSEGNA Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 aprile 2012 a seguito di giudizio abbreviato, il Gup presso il Tribunale di Lecce ha assolto AN UA AN dai reati di cui all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 81, 337, 582 e 585 c.p., in danno degli operanti dell'Arma dei Carabinieri RP, ER e AT (capo A) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (capo B). Il giudice di secondo grado ha rilevato come, con riguardo al reato di cui al capo A), la dettagliata descrizione dei fatti compiuta nell'annotazione di polizia giudiziaria del 15 aprile 2009 sia contraddetta da una serie di elementi obiettivi che fanno dubitare che i fatti si siano svolti proprio nel modo narrato dai Carabinieri e quindi dell'attendibilità dell'atto (segnatamente, le certificazioni mediche in relazione alle lesioni riportate dall'imputato, compatibili con la narrazione di quest'ultimo; le dichiarazioni dell'operatore di polizia municipale Carrisi Silvano in merito alla condotta di guida di AN, difforme da quella descritta negli atti dei Carabinieri;
la mancata indicazione nell'annotazione delle percosse in danno di AN). Il giudice ha evidenziato, quanto al reato di cui al capo B), che fa del tutto difetto la prova in ordine all'effettiva detenzione di sostanza stupefacente da parte dell'imputato.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Suez Luigi, difensore di fiducia del querelante persona offesa RP LE, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale, in relazione al combinato disposto degli artt. 417 e 419 c.p.p., per avere il Gup omesso di notificare alla persona offesa l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, con ciò impedendo ad essa di partecipare al processo e di esercitare tutti quei diritti riconosciuti dalla legge, uno su tutti la costituzione di parte civile nonché la presentazione di memorie e documenti.
3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. La difesa di AN UA AN ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre il ricorrente RP LE ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.
1.1. In via preliminare, deve essere dato atto della fondatezza della base fattuale su cui si fonda l'eccezione processuale. Come si evince dagli atti del fascicolo processuale, nel caso di specie, l'avviso di fissazione della udienza preliminare è stato dato, quanto alle persone offese, soltanto al Ministero degli Interni ed al Ministero della Salute presso l'Avvocatura dello Stato, mentre nessuna notifica è stata fatta agli operanti dell'Arma dei Carabinieri persone offese del reato contestato di lesioni personali, in particolare non al ricorrente RP.
1.2. A mente del combinato disposto dell'art. 419 c.p.p., commi 1 e 7, l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della procedura, comportante, per l'effetto, la nullità della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito della medesima udienza. L'art. 428 c.p.p., comma 2, prevede inoltre che la persona offesa possa proporre ricorso per cassazione nei (soli) casi di nullità di cui all'art. 419, comma 7, che appunto prevede espressamente la nullità in caso di omesso avviso alla persona offesa ai sensi del comma 1 della stessa norma.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in quanto la previsione dell'art. 428 c.p.p., comma 2, costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa (Cass. Sez. 2^, n. 25416 del 21/02/2013, P.O. in proc. Chilese, Rv. 256483).
1.3. Il codice di rito non contempla, di contro, un'analoga ipotesi di nullità della sentenza di assoluzione per il caso in cui alla persona offesa non sia stata fatta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
In un sistema processuale, come il nostro, improntato al principio di tassatività delle nullità, sancito dall'art. 177 del codice di rito, è da escludere che di tal previsione espressa di nullità possa farsi un'applicazione analogica come un'interpretazione estensiva.
Nè, d'altra parte, la violazione in parola pare poter essere ricondotta ad una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., in quanto detta norma, alla lett. c), sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti "la citazione in giudizio della persona offesa", laddove - nel caso di specie - si è trattato di omessa notifica per l'udienza preliminare, fase processuale non assimilabile - giusta il principio di tassativa operante in materia - al giudizio propriamente detto.
1.4. In ogni caso, il Collegio non può fare a meno di rilevare come non possa ravvisarsi un interesse in capo alla persona offesa, prevalente su quello dell'imputato a non vedere travolta la sentenza assolutoria pronunciata all'esito del giudizio abbreviato. Va invero evidenziato come, nell'attuale sistema processuale penale, sia stato superato il principio di unità della giurisdizione e si sia affermato il principio - opposto - del favor separationis fra il giudizio penale ed il giudizio civile, di cui sono eloquente espressione gli artt. 75, 80, 88, 441, 444 e 652 c.p.p., art. 651 c.p.p., comma 1 e art. 652 c.p.p., comma 1, ultimo inciso.
In armonia col principio del favor separationis, che appunto ispira l'attuale disciplina codicistica, l'art. 652, u.c., prevede espressamente che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, abbia efficacia di giudicato soltanto "se la parte civile ha accettato il rito abbreviato".
Risulta di tutta evidenza che, in un'ipotesi come quella di specie - nella quale la persona offesa non è stata messa in grado, giusta l'omesso avviso, di costituirsi parte civile e, se del caso, di accettare il rito abbreviato - la sentenza assolutoria pronunciata in sede penale non preclude l'esercizio ne' "condiziona" l'esito dell'azione civile nella sede propria, nella quale dunque il ricorrente potrà far valere quelle stesse ragioni e pretese risarcitorie che essa avrebbe vantato in caso di costituzione di parte civile nel presente processo penale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritiene il Collegio di non dover condannare il ricorrente al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale n. 186/2000, dovendosi ritenere che la parte privata abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità trattandosi di questione giuridica connotata da novità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per mancanza d'interesse e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014