CASS
Sentenza 9 maggio 2026
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2026, n. 13510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13510 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 11408-2024 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA;
- ricorrente -
contro PP EA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente – contro Civile Sent. Sez. U Num. 13510 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 299/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/11/2023, RG 198/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026 dal Presidente IRENE TRICOMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratori Generali PAOLA LI e NO VISONA’, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA e RITA FERA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Brescia ha respinto l’impugnazione proposta SA Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito CIPAG) e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto il ricorso proposto dal geometra DR IN e aveva accertato che nulla era dovuto dal primo alla seconda per i titoli di cui alla cartella di pagamento n. 022 2020 00039646 00 000 notificata in data 11 novembre 2021 (contributi asseritamente dovuti e non versati con riferimento all’anno 2017, oltre oneri aggiuntivi). La Corte d’Appello ha premesso che l’obbligo di pagare la contribuzione minima prescinde dalla produzione effettiva di un reddito professionale e la stessa deve essere pagata persino nelle ipotesi di dichiarazioni fiscali negative, ma ha osservato che anche il pagamento della contribuzione minima presuppone pur sempre che l’iscritto all’Albo abbia esercitato la libera professione, anche se poi, per evenienze legate al concreto esercizio di questa, abbia ricavato un reddito professionale modesto o addirittura nessun reddito. La sola iscrizione all’Albo non è quindi sufficiente;
in base alla norma statutaria, l’iscrizione all’albo opera solo come presunzione dell’esercizio della libera professione, che può essere vinta dalla prova contraria. 3 Il giudice di appello ha quindi affermato che la prova del mancato esercizio della libera professione può comunque essere offerta anche in giudizio, secondo le regole proprie del contenzioso giurisdizionale, valendo le modalità prescritte dalle delibere della SA solo in ambito amministrativo. Nel caso di specie, tale prova è stata raggiunta, essendo pacifico che il geometra non ha compiuto alcun atto professionale nel corso dell’anno 2017, circostanza che neppure la SA ha mai affermato. Inoltre, nel periodo di causa il lavoratore prestava attività di lavoro subordinato alle dipendenze dapprima della impresa edile Spina Primo, poi dal settembre 2010 della società Pedini Costruzioni s.r.l., traendo evidentemente dal rapporto di lavoro la fonte del proprio sostentamento. 2. La CIPAG ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello prospettando due motivi di impugnazione. 3. Il geometra DR IN resiste con controricorso. 4. L’Agenzia delle Entrate – OS non ha svolto attività difensiva. 5. Il ricorso trattato nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025, è stato rimesso all’udienza pubblica del 9 aprile 2025. 6. Con ordinanza interlocutoria n. 22069 del 2025 il Collegio della Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite civili e fissato all’odierna udienza pubblica. 7. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria e ha concluso per il rigetto del ricorso. 8. In prossimità dell’odierna udienza pubblica le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la SA Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, 4 degli artt. 10 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dell’art. 1, commi 32 e 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 5 dello Statuto della SA di geometri, approvato con decreto ministeriale 27 febbraio 2003, degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 del codice civile, con riferimento all’interpretazione della richiamata norma statutaria. La sentenza d’appello avrebbe errato nell’escludere l’obbligo di corrispondere la contribuzione minima, che presupporrebbe la mera iscrizione all’albo professionale e, per la sua natura eminentemente solidaristica, prescinderebbe «dall’effettività dell’esercizio della professione di geometra, dall’effettiva produzione di reddito professionale, nonché dalla iscrizione ad altra gestione previdenziale». 2. Con il secondo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 dello Statuto della SA, della delibera n. 2 del 2003, approvata con decreto ministeriale 24 marzo 2003, e della delibera n. 123 del 2009, approvata con decreto ministeriale 14 luglio 2009, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 cod. civ., con riferimento all’interpretazione delle norme regolamentari, e quindi principi in tema di interpretazione del contratto e dei principi generali di ermeneutica contrattuale. La sentenza impugnata meriterebbe censura anche per aver omesso di considerare che, «quand’anche si assumesse la sussistenza delle condizioni sostanziali di esenzione dall’iscrizione alla SA, il contribuente sarebbe comunque obbligato a versare la contribuzione minima alla CIPAG per non aver presentato – ritualmente e tempestivamente – le autocertificazioni all’uopo necessarie ex delibera 2/2003». La presunzione di attività professionale potrebbe essere superata soltanto con le modalità prescritte dalla SA e, pertanto, sarebbe erronea la pronuncia d’appello, nella parte in cui ammette la possibilità del professionista di fornire in qualsiasi modo la prova contraria. 5 Nel caso di specie, non si tratterebbe di una «presunzione legale suscettibile di prova contraria in qualunque tempo e modo», ma di una «dichiarazione tipica»: l’iscrizione all’albo e l’inottemperanza agli oneri di autocertificazione assumerebbero «valore “costitutivo” della posizione previdenziale». Una diversa interpretazione pregiudicherebbe la sostenibilità del sistema dell’ente, che ripone un affidamento legittimo in un saldo previdenziale così determinato, e si tramuterebbe in una sorta di probatio diabolica per la SA geometri. 3. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 4. Gli stessi non sono fondati in ragione dei principi di seguito indicati. 5. Lo Statuto della CIPAG stabilisce all’art. 5, quale condizione per l’iscrizione alla SA, l’esercizio della libera professione di geometra, indica l’iscrizione all’albo come fatto la cui prova fa presumere l’esercizio della libera professione, e rimette a delibere del Consiglio di amministrazione di stabilire le modalità con cui può essere data la prova contraria. In proposito è intervenuta dapprima la delibera n. 2 del 2003 del Consiglio di amministrazione della SA, che ha individuato le modalità idonee a fornire la prova contraria all’esercizio della libera professione, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, nella sottoscrizione di una specifica autocertificazione su un apposito modulo predisposto dalla SA, che dovrà attestare l’esistenza delle seguenti indicazioni: di non esercitare l’attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra;
di non essere titolare di partita IVA per l’esercizio della professione di geometra. 6 La successiva delibera n. 123 del 20 maggio 2009, avente ad oggetto “Revisione della delibera n. 2/2003 modalità prova contraria esercizio professione ex art. 5 Statuto” ha confermato la modalità sopra riportata, già contenuta nella delibera n. 2/2003. Tuttavia, nel comunicato (punto 14) in pari data trasmesso dal Direttore generale con la delibera 123/2009, una volta approvata dai Ministeri vigilanti, a tutti i Collegi provinciali e circondarli dei geometri, la possibilità di effettuare la suddetta autocertificazione ai fini della prova contraria per l’esercizio della libera professione è stata esclusa per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società, a meno che: a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l’attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. 6. Per la corretta determinazione del thema decidendum va rilevato che la Corte d’Appello ha accertato che per l’annualità 2016 non vi era alcuna prova dell’esercizio anche solo occasionale di attività professionale, e che la prova del mancato esercizio della professione può essere offerta anche in giudizio secondo le regole del contenzioso giurisdizionale, atteso che le modalità prescritte dalla SA valgono solo in ambito amministrativo. Le censure, dunque, contestano sotto diversi profili, il mancato rilievo attribuito alle previsioni con cui la CIPAG ha tipizzato le modalità della prova contraria atta a vincere la presunzione dell’esercizio della libera professione da parte del geometra dipendente da enti pubblici, aziende o società. La controversia verte sulla prova delle condizioni per l’iscrizione d’ufficio all’albo professionale. 7. Da ciò, la questione di massima di particolare importanza, rimessa alle Sezioni unite civili dal Collegio della Sezione Lavoro, sui limiti che incontra la 7 potestà regolamentare della SA come esercitata con l’art. 5 dello Statuto CIPAG, e con le delibere n. 2 del 2003, n. 123 del 20 maggio 2009, come integrate, nel complesso, dal comunicato del 20 maggio 2009, che vi hanno dato attuazione, quanto alla conformazione delle modalità di esercizio in giudizio del diritto alla prova contraria di cui è titolare il geometra iscritto all’albo, dipendente da enti pubblici, aziende, società, circa il mancato svolgimento della libera professione. Si tratta di questione che attiene al regime sostanziale della prova presuntiva e ai riflessi processuali del ragionamento inferenziale, ma anche all’oggetto della prova contraria che può essere data in giudizio quanto alla mancanza dell’esercizio di libera professione 8. L’obbligo di iscrizione e contribuzione alla SA geometri è stato disciplinato, a livello legislativo, dapprima dall’art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 37, che ha previsto che “Sono obbligatoriamente iscritti alla «SA nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» istituita con legge 2 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”. La legge 20 ottobre 1982, n.773 all’art. 22, commi 1 e 2, ha poi stabilito: “L’iscrizione alla SA è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. 2. L’iscrizione alla SA è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”. Questa Corte, a Sezione semplice, con giurisprudenza consolidata ha affermato che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla SA dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta SA, l'iscrizione all’albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della 8 professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla SA degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della SA all'esito della sua privatizzazione (Cass., Cass. n. 4568 del 2021 n. 28188 del 2022, n. 30191 del 2024, Cass., n. 5183 del 2025, che hanno superato, consolidandosi, Cass. n. 5375 del 2019). 9. Sull’iscrizione alla CIPAG è poi intervenuto l’art. 5 del suo Statuto, approvato con D.M. 27 febbraio 2003, secondo cui “Sono obbligatoriamente iscritti alla SA i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 509 del 1994”. Lo Statuto prevede che l’iscrizione all’albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla SA previdenziale di categoria, quale fatto noto che origina il ragionamento presuntivo di ragionevole probabilità di svolgimento della libera professione. Tale obbligo, tuttavia, va sin d’ora rilevato, può essere contestato mediante prova contraria, il cui esercizio è espressione del diritto di difesa della controparte. In proposito, va ricordato il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost., art. 6, § 1, CEDU), tanto 9 che la sua violazione, allorché dia luogo alla violazione anche di tali diritti-fine, non si sottrae al sindacato di legittimità, sebbene entro circostanziati limiti (cfr., Cass. n. 30810 del 2023). In attuazione dell’art. 5 dello Statuto sono state poi emanate le citate delibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 20 maggio 2009, cui deve aggiungersi il comunicato in pari data. 10. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le previsioni statutarie che la SA ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle Casse privatizzate (Cass., n. 30191 del 2024). Si sono quindi affermati e consolidati i seguenti principi (ex aliis, Cass. n. 5197 del 2025): l’iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito;
è legittimo esercizio del potere regolamentare della SA l’avere stabilito (art. 5 dello Statuto della SA) l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale;
neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
l’iscrizione del contribuente alla SA geometri è, dunque, legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di 10 attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, l’altra, invece, quale libera professione (nella fattispecie in esame vi è un unico rapporto di lavoro subordinato). 11. Come peraltro evidenziato già da alcune decisioni (si v., Cass., n. 3664 del 2025 che ha respinto il ricorso CIPAG atteso che il lavoratore “non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra diversa e ulteriore rispetto a quella esercitata in qualità di dipendente della SA di Risparmio di Asti”, e Cass. n. 12695 del 2024, che ha rigettato il ricorso CIPAG, atteso che il lavoratore “non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra”): “[l]’iscrizione alla SA richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito”. 12. È palese, quindi, il rilievo delle modalità e dell’oggetto della prova contraria rimessa al geometra. 13. L’art. 2727, cod. civ., distingue a seconda che le conclusioni derivanti dal fatto noto siano tratte dal giudice, cd. presunzioni semplici, ovvero dalla legge stessa, cd. presunzioni legali. Le presunzioni semplici sono naturalmente atipiche, a differenza delle presunzioni legali: l’art. 2729, cod. civ., le definisce soltanto in via generale e residuale, indicandole come presunzioni che non sono «stabilite dalla legge», e sono quindi «lasciate alla prudenza del giudice». Quest’ultima parte della disposizione codicistica richiama il “prudente apprezzamento” secondo il quale il giudice deve valutare le prove, salva diversa previsione legale, come stabilito dal primo comma dell’art. 116, cod. proc. civ. Il ragionamento inferenziale dal fatto noto conduce al factum probandum che, formulato in via ipotetica, a sua volta trova conferma nel primo. 14. Il meccanismo delineato dall’art. 5 dello Statuto CIPAG va ricondotto al novero delle presunzioni semplici, trovando fondamento in un atto sostanzialmente negoziale. 11 Di regola, il ragionamento presuntivo si basa su massime di esperienza e deve seguire il passo della regolarità causale civilistica, basata sulla regola del “più probabile che non”, di talché non è necessario che il fatto ignoto sia la certa e unica conseguenza di quelli già provati (gravi, precisi e concordanti), ma è sufficiente che il primo risulti l’esito dei secondi in ragione del principio dell’id quod plerumque accidit (v., Cass. 32077 del 2022). Nella specie, invece, la presunzione è predeterminata dallo Statuto, mutuando sotto questo limitato aspetto un carattere proprio della presunzione legale, ma ciò risente delle vicende giuridiche e dell’evoluzione giurisprudenziale sulla cd. privatizzazione, e non può condurre ad analoga predeterminazione delle modalità della prova contraria. Ed infatti, è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte che «esclude che abbiano contenuto normativo e/o regolamentare in senso proprio, ex art. 1 delle Preleggi, fra l’altro, i regolamenti e gli statuti delle persone giuridiche di diritto privato, quale è quello in oggetto. Si tratta, infatti, di atti cui va (…) attribuita natura negoziale privatistica in quanto emanati da un Ente privato, senza che tale natura possa considerarsi contraddetta né dall’eventuale approvazione con decreto ministeriale, né dall’obbligo di iscrizione imposto all’Ente dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, né dalla prevista necessità che gli atti statutari e regolamentari, a mente del successivo art. 3, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 509, siano approvati del Ministero vigilante (…)» (sentenza n. 4296 del 2016, cit., richiamata nell’ordinanza interlocutoria Cass. n. 22069 del 2025). Va considerato comunque che la presunzione semplice, come è nella specie, e la presunzione legale “iuris tantum” si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, perché mentre il fatto sul quale si fonda la prima dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non richiede la prova di un fatto sul quale possa giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del 12 fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale “iuris tantum”, quando viene rilevata, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria (Cass., n. 13291 del 1999, n. 4241 del 2016, n. 14390 del 2023). Le presunzioni semplici (art. 2729, cod. civ.) dunque, richiedono comunque la prova del fatto da cui muove il ragionamento presuntivo, e si caratterizzano per l’ammissibilità della prova contraria a carico dell'altra parte. La prova contraria potrà vertere sul fatto opposto a quello presunto, ovvero su fatti incompatibili con l’esistenza del fatto presunto. Deve, infatti, escludersi che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici essendo la prova presuntiva una deduzione logica, che, come tale, si deve fondare su fatti certi (cfr., Cass., n.20342 del 2020). Dunque, lo Statuto CIPAG a cui come si è detto va attribuito valore negoziale pone una presunzione semplice che è orientata a dare coerenza alla previsione, dopo la privatizzazione, della prosecuzione delle attività previdenziali e assistenziali in atto e al mantenimento del carattere obbligatorio della iscrizione e della contribuzione per i professionisti appartenenti alla categoria ed iscritti ai relativi albi professionali. Ma la tipizzazione delle modalità della prova contraria da parte della CIPAG introduce una distonia nella corretta dinamica processuale del formarsi della prova sostanziale, atteso che in tal modo si attribuiscono a una presunzione semplice gli effetti della presunzione legale in cui la prova contraria è ammessa nei soli limiti consentiti dalla legge stessa (nella fattispecie, come stabilito dal comunicato già citato CIPAG in relazione alle suddette delibere). E valga in proposito la considerazione svolta dal Procuratore Generale nella requisitoria: depositata “nell’operare questa restrizione il Consiglio di amministrazione, da un canto, sembra aver ecceduto i limiti di competenza fissati dall’art. 5 dello Statuto;
dall’altro, si è posto in contrasto con l’art. 5 dello Statuto e l’art. 22 della legge n. 773 nella parte in cui entrambi presuppongono, 13 ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla SA, lo svolgimento, pur in diversa misura, di attività professionale di geometra”. Di talché, in sede giurisdizionale, se dovessero trovare applicazione le restrizioni poste alla prova dalle delibere e dal comunicato CIPAG, non potrebbe trovare applicazione l’art. 2729, cod. civ. che, giova ricordarlo stabilisce: “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”, e fonda il diritto alla prova contraria e il relativo regime giuridico. 15. Le indicazioni contenute nelle delibere e nel comunicato CIPAG costituiscono forme di agevolazione probatoria per il geometra che se ne intenda avvalere, in ragione del valore probatorio già attribuito alle stesse dalla SA e a quest’ultima sfavorevole, atteso che l'incertezza della prova fornita per vincere una presunzione per certi versi simile a quella legale iuris tantum, nuoce a chi ha l’onere di dare la prova contraria. Va precisato comunque che mentre le delibere del 2003 e del 2009 fanno riferimento a mere autocertificazioni - sul mancato esercizio dell’attività professionale senza vincolo di subordinazione, e sulla mancanza di partita IVA - che di per sé, qualora l’interessato non se ne fosse avvalso, non intendevano precludere il ricorso in giudizio agli ordinari mezzi di prova, il comunicato del 20 maggio 2009, punto 14, lettere a) e b), tipizza in senso sostanziale la prova contraria che deve dare il geometra, e attribuisce alla stessa valore dirimente ed escludente, in contrasto proprio con il principio del libero convincimento del giudice. Nell’ ordinamento, fondato proprio sul principio del libero convincimento del giudice, invece non sussiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (Cass., n. 21356 del 2021). Anche considerando che le previsioni delle delibere e del comunicato possano rendere più facile l’espletamento dei controlli della SA, evitandole 14 così di procedere ad accertamenti comportanti aggravi di attività, che potrebbero riflettersi sui costi di gestione del servizio e, quindi, anche sugli equilibri finanziari, una tale esigenza non costituisce adeguato bilanciamento della privazione per l’interessato della possibilità di fornire diversamente la prova del mancato svolgimento di attività libero professionale, soprattutto laddove volesse contestare in giudizio l’esistenza della sua obbligazione. 16. La SA non può conformare, con la tipizzazione contenuta nel punto 14 del comunicato, che integra nella sostanza le delibere del 2003 e del 2009, l’espletamento della prova contraria. Ciò sia perché il diritto alla prova contraria è funzionale al diritto di difesa della controparte, sia perché una limitazione della prova potrebbe pretermettere il presupposto legale dell’obbligo contributivo, l’esercizio della libera professione. A tal riguardo va evidenziato che l’art. 22 della legge n. 773 del 1982 ricollega inequivocabilmente l’obbligo contributivo all’esercizio dell’attività libero professionale da parte del geometra iscritto all’albo, la quale, anche se configurata in termini di saltuarietà e di non esclusività dall’autonomia regolamentare, costituisce comunque un presupposto indefettibile di tale obbligo. 17. La Corte costituzionale ha affermato che il diritto alla prova costituisce nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, il quale viene compromesso, “se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà” (così Corte cost. 23 luglio 1974, n. 248, richiamata da Corte cost. n. 26 del 2015). Il diritto di difesa è riconosciuto dall’art. 24, secondo comma, Cost., che risente dell’effetto espansivo dell’art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di GO (Corte cost., n. 111 del 2022). E non è senza rilievo l’affermazione del giudice delle Leggi che “È certo riservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della 15 disciplina (…); ma tale limite è valicato «ogniqualvolta emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di agire» (Corte cost., n. 128 del 2021 che richiama la sentenza n. 225 del 2018). Da tali principi discende che limitazioni all’ammissibilità e al regime delle prove possono essere disposte solo dal legislatore, sempre nei limiti della ragionevolezza e senza compromettere il diritto di azione e di difesa, mentre nel caso in esame esse risultano da atti adottati dall’ente previdenziale privatizzato. La disciplina dell'ammissibilità e del regime delle prove è rimessa, sempre nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (…), il quale può, per determinati rapporti, ammettere solo la prova documentale ed escludere quella testimoniale, ponendo limitazioni che non incidono sul diritto di azione, ma disciplinano il regime delle prove quando l’azione sia esercitata o esprimono profili della disciplina sostanziale (Corte cost., n. 351 del 1998). 18. La presunzione, che va qualificata come semplice, prevista dall’art. 5 dello Statuto, dunque, non può non trovare il giusto bilanciamento nella prova contraria, rispetto al fatto provato, iscrizione all’albo, posto a base del ragionamento inferente, che può essere offerta in giudizio dal lavoratore con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel comunicato nonché nelle delibere- ferma restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità del relativo mezzo istruttorio - che possono valere solo come esemplificazioni agevolative offerte agli interessati. L’autonomia regolamentare non può impedire la possibilità di dimostrare in giudizio, con i mezzi offerti dall’ordinamento processuale, il mancato esercizio di attività libero professionale, la cui prova pertanto non può essere limitata alle sole modalità previste con gli atti di autoregolamentazione adottati dalla SA, i quali non possono stabilire, se non violando l’art. 2727 c.c. ed il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale (cfr., Corte cost., n. 121 del 1993, 115 del 1994, 76 del 2015), una presunzione assoluta di svolgimento di detta attività, trasformando così un rapporto di lavoro subordinato in una prestazione di lavoro autonomo. 16 L’applicazione delle disposizioni emanate dalla SA geometri, in particolare con il comunicato allegato alla delibera n. 123/2009, per stabilire le modalità con le quali superare la presunzione di svolgimento della libera professione, porterebbe alla non condivisibile conseguenza per cui un rapporto di lavoro subordinato verrebbe ad essere, a fini meramente previdenziali, qualificato come autonomo, sulla scorta di criteri che prescindono dall’accertamento dell’effettivo atteggiarsi di tale rapporto. 19. Né il richiamo all’inquadramento nel ruolo professionale può acquisire consistenza in base all’art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 febbraio 2006, n. 30, che è norma dettata ai fini della ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale condizione, invero, evoca una figura propria del pubblico impiego, quale il ruolo professionale, elemento caratterizzante della dotazione organica delle amministrazioni statali pubbliche e degli enti pubblici in generale, ed oggetto di diverse previsioni legislative, quali l’oramai abrogato, art. 2, n. 5, della legge n. 93 del 1983, o l’art.15, comma 1, lett. c), della legge n. 70 del 1975, secondo cui sono inquadrati nel ruolo professionale quei dipendenti degli enti del cd. “parastato”, cui apparteneva anche la SA geometri prima della sua privatizzazione, che nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Si tratta di un inquadramento che è modulato sulle normative di stampo prettamente pubblicistico che prevedono i ruoli organici del personale;
risulta in controtendenza rispetto alla privatizzazione della stessa CIPAG;
non trova riscontro nel generale panorama della contrattazione collettiva di diritto comune applicata nei rapporti di lavoro subordinato privato;
può dar luogo a un fattore di causalità e, quindi, di irragionevole disparità di trattamento circa l’obbligo contributivo, rimesso alla scelta datoriale di applicare un contratto collettivo che non preveda espressamente tra le figure professionali il geometra, piuttosto che un altro che invece la preveda. 17 20. Neppure, a sostegno della prospettazione della CIPAG può valere il principio di universalizzazione della copertura assicurativa, il quale può giustificare l’obbligo di contribuzione a carico del geometra, titolare di un rapporto di lavoro subordinato, solo nel caso in cui collateralmente a tale attività, svolga anche l’attività libero professionale, sia pur in maniera saltuaria, o ponga in essere atti riservati alla categoria dei geometri a favore di soggetti diversi dal proprio datore di lavoro. In tali casi in presenza di due attività distinte, una svolta in ragione del rapporto di lavoro subordinato ed un’altra svolta invece autonomamente, viene in rilievo il principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali, secondo cui, come ricorda l’ordinanza interlocutoria, a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (v., Cass., S.U., n. 3240 del 2010, Cass. n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 5226 del 2021, n. 28188 del 2022, n. 30191 del 2024). Al riguardo vale pure ricordare che con successive sentenze (Cass. n. 32166 del 2018, n. 615 del 2019, n. 20288 del 2022, che richiama Corte cost. n. 104 del 2022) questa Corte ha precisato come al principio innanzi richiamato, per il quale rileva l’esistenza di redditi tratti da attività, anche occasionali, ma distinte, fa da contraltare il divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. 21. Diversa sembra invece presentarsi la situazione in cui il geometra iscritto all’albo pone in essere atti sì riservati alla categoria dei geometri, ma esclusivamente nell’espletamento delle mansioni oggetto del rapporto di lavoro subordinato di cui è parte, e soltanto nell’interesse del datore di lavoro che esercita su di lui il potere direttivo, organizzativo e disciplinare. In tal caso l’attività svolta dal geometra appare unica e posta in essere non in via autonoma ma nell’ambito di un rapporto contraddistinto dai già menzionati poteri datoriali, in guisa tale da non poter essere considerata espressione di “libera professione”. 18 Di talché viene meno il presupposto cui l’art. 22, comma 1, della l. n. 773 del 1982 ricollega l’iscrizione obbligatoria alla SA, indipendentemente dal carattere continuativo dell’attività, con la conseguenza che dovrebbe trovare allora piena applicazione l’esonero previsto dallo stesso per l’ipotesi di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, quale quella discendente dal rapporto di lavoro dipendente in atto. E la solidarietà endocategoriale, pur discendente dalla mera iscrizione all’albo professionale, trova allora soddisfazione con il contributo “di solidarietà” previsto dall’art. 10, ultimo comma, della stessa legge, che non dà accesso a prestazioni previdenziali, e che quindi (cfr., Cass. n. 615 del 2019; Cass. n. 12695 del 2024 che ha affermato: “Ai sensi dell’art.10 della legge n.773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta, in misura diversa, sia da parte dell’iscritto alla SA, in base al comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla SA ma solo all’albo, in base all’ultimo comma”) ha una mera finalità solidaristica in senso lato. In una tale prospettiva, subordinare l’esonero dall’iscrizione obbligatoria alla SA alle previsioni contemplate dalle delibere n. 2 del 2003, n. 123 del 2009 e dal relativo comunicato, ed in particolare alla dichiarazioni ivi previste, che in particolare richiedono che il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro preveda l’inquadramento nel ruolo professionale di geometra e che l’attività propria del geometra sia svolta nell’ambito di tale inquadramento e non anche nello svolgimento di altre mansioni, risulta una condizione restrittiva, nella sostanza contrastante con il divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. 22. Infine, si osserva che la ratio antielusiva che, secondo la SA geometri, giustificherebbe le modalità da essa stabilite per superare la presunzione di svolgimento della libera professione, non ha fondamento in un sistema che comunque è volto a soddisfare i bisogni tutelati dall’art. 38 Cost. e presuppone lo svolgimento dell’attività libero professionale quale requisito indefettibile per il sorgere dei corrispondenti obblighi. 19 23. Tanto chiarito occorre effettuare alcune precisazioni sull’oggetto della prova contraria che può dare il lavoratore in giudizio. 24. In presenza di svolgimento di attività professionale, l’onere della prova contraria gravante sul convenuto non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva dell’esercizio della libera professione: il suo assolvimento, piuttosto, richiede la dimostrazione di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ossia in regime di autonomia, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro disciplinate dal legislatore incompatibili con l’esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione (Cass., n. 14394 del 2024, n. 26466 del 2024). Deve pure aggiungersi che il mancato svolgimento di attività libero professionali, sostanziandosi in un fatto negativo e non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, può essere provato mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., n. 9099 del 2012, n. 8018 del 2021). 25. Pertanto, vanno affermati i seguenti principi di diritto: - L’art. 5 dello Statuto della SA Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) nello stabilire che “L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factum probatum dell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art. 2729, cod. civ., spettando al geometra iscritto all’albo professionale l’onere della prova contraria. - Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 30 maggio 2009, come precisate al punto 14, lettere a) e b) del comunicato del 30 20 maggio 2009, sulle modalità della prova contraria per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova fermo restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità degli stessi. - La prova contraria dell’esercizio della libera professione per i geometri iscritti all’albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinate dal legislatore, incompatibili con l’esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione, e sia stata svolta in via esclusiva e nell’interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore. - Nell’attività professionale di geometra si deve intendere ricompreso non solo l’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti all’Albo), ma anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione. - Con riguardo alla prova contraria della riferibilità dell’attività professionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l’obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito: gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione - tra i quali tradizionalmente di inscrivono il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve 21 essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. 26. La Corte d’Appello di Brescia ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, atteso che a fronte della presunzione semplice di cui all’art. 5 dello Statuto CIPAG ha dato ingresso alla prova contraria senza le limitazioni di cui alle delibere del 2003 e del 2009 della SA e al punto 14 del relativo comunicato del 20 maggio 2009, e con accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, ha escluso lo svolgimento della libera professione da parte del controricorrente. 27. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 28. Le spese del presente giudizio sono compensate tra la CIPAG e il controricorrente per la rilevanza nomofilattica della questione di massima rimessa all’esame di queste Sezioni Unite. Nulla spese per l’Agenzia delle Entrate - OS che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 13 gennaio 2026. Il Presidente di Sezione estensore Il Primo Presidente RE RI QU D’OL
- ricorrente -
contro PP EA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente – contro Civile Sent. Sez. U Num. 13510 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 09/05/2026 2 AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 299/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/11/2023, RG 198/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026 dal Presidente IRENE TRICOMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratori Generali PAOLA LI e NO VISONA’, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA e RITA FERA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Brescia ha respinto l’impugnazione proposta SA Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito CIPAG) e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto il ricorso proposto dal geometra DR IN e aveva accertato che nulla era dovuto dal primo alla seconda per i titoli di cui alla cartella di pagamento n. 022 2020 00039646 00 000 notificata in data 11 novembre 2021 (contributi asseritamente dovuti e non versati con riferimento all’anno 2017, oltre oneri aggiuntivi). La Corte d’Appello ha premesso che l’obbligo di pagare la contribuzione minima prescinde dalla produzione effettiva di un reddito professionale e la stessa deve essere pagata persino nelle ipotesi di dichiarazioni fiscali negative, ma ha osservato che anche il pagamento della contribuzione minima presuppone pur sempre che l’iscritto all’Albo abbia esercitato la libera professione, anche se poi, per evenienze legate al concreto esercizio di questa, abbia ricavato un reddito professionale modesto o addirittura nessun reddito. La sola iscrizione all’Albo non è quindi sufficiente;
in base alla norma statutaria, l’iscrizione all’albo opera solo come presunzione dell’esercizio della libera professione, che può essere vinta dalla prova contraria. 3 Il giudice di appello ha quindi affermato che la prova del mancato esercizio della libera professione può comunque essere offerta anche in giudizio, secondo le regole proprie del contenzioso giurisdizionale, valendo le modalità prescritte dalle delibere della SA solo in ambito amministrativo. Nel caso di specie, tale prova è stata raggiunta, essendo pacifico che il geometra non ha compiuto alcun atto professionale nel corso dell’anno 2017, circostanza che neppure la SA ha mai affermato. Inoltre, nel periodo di causa il lavoratore prestava attività di lavoro subordinato alle dipendenze dapprima della impresa edile Spina Primo, poi dal settembre 2010 della società Pedini Costruzioni s.r.l., traendo evidentemente dal rapporto di lavoro la fonte del proprio sostentamento. 2. La CIPAG ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello prospettando due motivi di impugnazione. 3. Il geometra DR IN resiste con controricorso. 4. L’Agenzia delle Entrate – OS non ha svolto attività difensiva. 5. Il ricorso trattato nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025, è stato rimesso all’udienza pubblica del 9 aprile 2025. 6. Con ordinanza interlocutoria n. 22069 del 2025 il Collegio della Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite civili e fissato all’odierna udienza pubblica. 7. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria e ha concluso per il rigetto del ricorso. 8. In prossimità dell’odierna udienza pubblica le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la SA Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, 4 degli artt. 10 e 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dell’art. 1, commi 32 e 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 5 dello Statuto della SA di geometri, approvato con decreto ministeriale 27 febbraio 2003, degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 del codice civile, con riferimento all’interpretazione della richiamata norma statutaria. La sentenza d’appello avrebbe errato nell’escludere l’obbligo di corrispondere la contribuzione minima, che presupporrebbe la mera iscrizione all’albo professionale e, per la sua natura eminentemente solidaristica, prescinderebbe «dall’effettività dell’esercizio della professione di geometra, dall’effettiva produzione di reddito professionale, nonché dalla iscrizione ad altra gestione previdenziale». 2. Con il secondo motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 dello Statuto della SA, della delibera n. 2 del 2003, approvata con decreto ministeriale 24 marzo 2003, e della delibera n. 123 del 2009, approvata con decreto ministeriale 14 luglio 2009, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 cod. civ., con riferimento all’interpretazione delle norme regolamentari, e quindi principi in tema di interpretazione del contratto e dei principi generali di ermeneutica contrattuale. La sentenza impugnata meriterebbe censura anche per aver omesso di considerare che, «quand’anche si assumesse la sussistenza delle condizioni sostanziali di esenzione dall’iscrizione alla SA, il contribuente sarebbe comunque obbligato a versare la contribuzione minima alla CIPAG per non aver presentato – ritualmente e tempestivamente – le autocertificazioni all’uopo necessarie ex delibera 2/2003». La presunzione di attività professionale potrebbe essere superata soltanto con le modalità prescritte dalla SA e, pertanto, sarebbe erronea la pronuncia d’appello, nella parte in cui ammette la possibilità del professionista di fornire in qualsiasi modo la prova contraria. 5 Nel caso di specie, non si tratterebbe di una «presunzione legale suscettibile di prova contraria in qualunque tempo e modo», ma di una «dichiarazione tipica»: l’iscrizione all’albo e l’inottemperanza agli oneri di autocertificazione assumerebbero «valore “costitutivo” della posizione previdenziale». Una diversa interpretazione pregiudicherebbe la sostenibilità del sistema dell’ente, che ripone un affidamento legittimo in un saldo previdenziale così determinato, e si tramuterebbe in una sorta di probatio diabolica per la SA geometri. 3. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 4. Gli stessi non sono fondati in ragione dei principi di seguito indicati. 5. Lo Statuto della CIPAG stabilisce all’art. 5, quale condizione per l’iscrizione alla SA, l’esercizio della libera professione di geometra, indica l’iscrizione all’albo come fatto la cui prova fa presumere l’esercizio della libera professione, e rimette a delibere del Consiglio di amministrazione di stabilire le modalità con cui può essere data la prova contraria. In proposito è intervenuta dapprima la delibera n. 2 del 2003 del Consiglio di amministrazione della SA, che ha individuato le modalità idonee a fornire la prova contraria all’esercizio della libera professione, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, nella sottoscrizione di una specifica autocertificazione su un apposito modulo predisposto dalla SA, che dovrà attestare l’esistenza delle seguenti indicazioni: di non esercitare l’attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra;
di non essere titolare di partita IVA per l’esercizio della professione di geometra. 6 La successiva delibera n. 123 del 20 maggio 2009, avente ad oggetto “Revisione della delibera n. 2/2003 modalità prova contraria esercizio professione ex art. 5 Statuto” ha confermato la modalità sopra riportata, già contenuta nella delibera n. 2/2003. Tuttavia, nel comunicato (punto 14) in pari data trasmesso dal Direttore generale con la delibera 123/2009, una volta approvata dai Ministeri vigilanti, a tutti i Collegi provinciali e circondarli dei geometri, la possibilità di effettuare la suddetta autocertificazione ai fini della prova contraria per l’esercizio della libera professione è stata esclusa per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società, a meno che: a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l’attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. 6. Per la corretta determinazione del thema decidendum va rilevato che la Corte d’Appello ha accertato che per l’annualità 2016 non vi era alcuna prova dell’esercizio anche solo occasionale di attività professionale, e che la prova del mancato esercizio della professione può essere offerta anche in giudizio secondo le regole del contenzioso giurisdizionale, atteso che le modalità prescritte dalla SA valgono solo in ambito amministrativo. Le censure, dunque, contestano sotto diversi profili, il mancato rilievo attribuito alle previsioni con cui la CIPAG ha tipizzato le modalità della prova contraria atta a vincere la presunzione dell’esercizio della libera professione da parte del geometra dipendente da enti pubblici, aziende o società. La controversia verte sulla prova delle condizioni per l’iscrizione d’ufficio all’albo professionale. 7. Da ciò, la questione di massima di particolare importanza, rimessa alle Sezioni unite civili dal Collegio della Sezione Lavoro, sui limiti che incontra la 7 potestà regolamentare della SA come esercitata con l’art. 5 dello Statuto CIPAG, e con le delibere n. 2 del 2003, n. 123 del 20 maggio 2009, come integrate, nel complesso, dal comunicato del 20 maggio 2009, che vi hanno dato attuazione, quanto alla conformazione delle modalità di esercizio in giudizio del diritto alla prova contraria di cui è titolare il geometra iscritto all’albo, dipendente da enti pubblici, aziende, società, circa il mancato svolgimento della libera professione. Si tratta di questione che attiene al regime sostanziale della prova presuntiva e ai riflessi processuali del ragionamento inferenziale, ma anche all’oggetto della prova contraria che può essere data in giudizio quanto alla mancanza dell’esercizio di libera professione 8. L’obbligo di iscrizione e contribuzione alla SA geometri è stato disciplinato, a livello legislativo, dapprima dall’art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 37, che ha previsto che “Sono obbligatoriamente iscritti alla «SA nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri» istituita con legge 2 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri”. La legge 20 ottobre 1982, n.773 all’art. 22, commi 1 e 2, ha poi stabilito: “L’iscrizione alla SA è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. 2. L’iscrizione alla SA è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”. Questa Corte, a Sezione semplice, con giurisprudenza consolidata ha affermato che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla SA dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta SA, l'iscrizione all’albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della 8 professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla SA degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della SA all'esito della sua privatizzazione (Cass., Cass. n. 4568 del 2021 n. 28188 del 2022, n. 30191 del 2024, Cass., n. 5183 del 2025, che hanno superato, consolidandosi, Cass. n. 5375 del 2019). 9. Sull’iscrizione alla CIPAG è poi intervenuto l’art. 5 del suo Statuto, approvato con D.M. 27 febbraio 2003, secondo cui “Sono obbligatoriamente iscritti alla SA i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 509 del 1994”. Lo Statuto prevede che l’iscrizione all’albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla SA previdenziale di categoria, quale fatto noto che origina il ragionamento presuntivo di ragionevole probabilità di svolgimento della libera professione. Tale obbligo, tuttavia, va sin d’ora rilevato, può essere contestato mediante prova contraria, il cui esercizio è espressione del diritto di difesa della controparte. In proposito, va ricordato il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost., art. 6, § 1, CEDU), tanto 9 che la sua violazione, allorché dia luogo alla violazione anche di tali diritti-fine, non si sottrae al sindacato di legittimità, sebbene entro circostanziati limiti (cfr., Cass. n. 30810 del 2023). In attuazione dell’art. 5 dello Statuto sono state poi emanate le citate delibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 20 maggio 2009, cui deve aggiungersi il comunicato in pari data. 10. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le previsioni statutarie che la SA ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 773 del 1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle Casse privatizzate (Cass., n. 30191 del 2024). Si sono quindi affermati e consolidati i seguenti principi (ex aliis, Cass. n. 5197 del 2025): l’iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito;
è legittimo esercizio del potere regolamentare della SA l’avere stabilito (art. 5 dello Statuto della SA) l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale;
neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
l’iscrizione del contribuente alla SA geometri è, dunque, legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di 10 attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, l’altra, invece, quale libera professione (nella fattispecie in esame vi è un unico rapporto di lavoro subordinato). 11. Come peraltro evidenziato già da alcune decisioni (si v., Cass., n. 3664 del 2025 che ha respinto il ricorso CIPAG atteso che il lavoratore “non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra diversa e ulteriore rispetto a quella esercitata in qualità di dipendente della SA di Risparmio di Asti”, e Cass. n. 12695 del 2024, che ha rigettato il ricorso CIPAG, atteso che il lavoratore “non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra”): “[l]’iscrizione alla SA richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito”. 12. È palese, quindi, il rilievo delle modalità e dell’oggetto della prova contraria rimessa al geometra. 13. L’art. 2727, cod. civ., distingue a seconda che le conclusioni derivanti dal fatto noto siano tratte dal giudice, cd. presunzioni semplici, ovvero dalla legge stessa, cd. presunzioni legali. Le presunzioni semplici sono naturalmente atipiche, a differenza delle presunzioni legali: l’art. 2729, cod. civ., le definisce soltanto in via generale e residuale, indicandole come presunzioni che non sono «stabilite dalla legge», e sono quindi «lasciate alla prudenza del giudice». Quest’ultima parte della disposizione codicistica richiama il “prudente apprezzamento” secondo il quale il giudice deve valutare le prove, salva diversa previsione legale, come stabilito dal primo comma dell’art. 116, cod. proc. civ. Il ragionamento inferenziale dal fatto noto conduce al factum probandum che, formulato in via ipotetica, a sua volta trova conferma nel primo. 14. Il meccanismo delineato dall’art. 5 dello Statuto CIPAG va ricondotto al novero delle presunzioni semplici, trovando fondamento in un atto sostanzialmente negoziale. 11 Di regola, il ragionamento presuntivo si basa su massime di esperienza e deve seguire il passo della regolarità causale civilistica, basata sulla regola del “più probabile che non”, di talché non è necessario che il fatto ignoto sia la certa e unica conseguenza di quelli già provati (gravi, precisi e concordanti), ma è sufficiente che il primo risulti l’esito dei secondi in ragione del principio dell’id quod plerumque accidit (v., Cass. 32077 del 2022). Nella specie, invece, la presunzione è predeterminata dallo Statuto, mutuando sotto questo limitato aspetto un carattere proprio della presunzione legale, ma ciò risente delle vicende giuridiche e dell’evoluzione giurisprudenziale sulla cd. privatizzazione, e non può condurre ad analoga predeterminazione delle modalità della prova contraria. Ed infatti, è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte che «esclude che abbiano contenuto normativo e/o regolamentare in senso proprio, ex art. 1 delle Preleggi, fra l’altro, i regolamenti e gli statuti delle persone giuridiche di diritto privato, quale è quello in oggetto. Si tratta, infatti, di atti cui va (…) attribuita natura negoziale privatistica in quanto emanati da un Ente privato, senza che tale natura possa considerarsi contraddetta né dall’eventuale approvazione con decreto ministeriale, né dall’obbligo di iscrizione imposto all’Ente dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, né dalla prevista necessità che gli atti statutari e regolamentari, a mente del successivo art. 3, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 509, siano approvati del Ministero vigilante (…)» (sentenza n. 4296 del 2016, cit., richiamata nell’ordinanza interlocutoria Cass. n. 22069 del 2025). Va considerato comunque che la presunzione semplice, come è nella specie, e la presunzione legale “iuris tantum” si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, perché mentre il fatto sul quale si fonda la prima dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non richiede la prova di un fatto sul quale possa giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del 12 fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale “iuris tantum”, quando viene rilevata, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria (Cass., n. 13291 del 1999, n. 4241 del 2016, n. 14390 del 2023). Le presunzioni semplici (art. 2729, cod. civ.) dunque, richiedono comunque la prova del fatto da cui muove il ragionamento presuntivo, e si caratterizzano per l’ammissibilità della prova contraria a carico dell'altra parte. La prova contraria potrà vertere sul fatto opposto a quello presunto, ovvero su fatti incompatibili con l’esistenza del fatto presunto. Deve, infatti, escludersi che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici essendo la prova presuntiva una deduzione logica, che, come tale, si deve fondare su fatti certi (cfr., Cass., n.20342 del 2020). Dunque, lo Statuto CIPAG a cui come si è detto va attribuito valore negoziale pone una presunzione semplice che è orientata a dare coerenza alla previsione, dopo la privatizzazione, della prosecuzione delle attività previdenziali e assistenziali in atto e al mantenimento del carattere obbligatorio della iscrizione e della contribuzione per i professionisti appartenenti alla categoria ed iscritti ai relativi albi professionali. Ma la tipizzazione delle modalità della prova contraria da parte della CIPAG introduce una distonia nella corretta dinamica processuale del formarsi della prova sostanziale, atteso che in tal modo si attribuiscono a una presunzione semplice gli effetti della presunzione legale in cui la prova contraria è ammessa nei soli limiti consentiti dalla legge stessa (nella fattispecie, come stabilito dal comunicato già citato CIPAG in relazione alle suddette delibere). E valga in proposito la considerazione svolta dal Procuratore Generale nella requisitoria: depositata “nell’operare questa restrizione il Consiglio di amministrazione, da un canto, sembra aver ecceduto i limiti di competenza fissati dall’art. 5 dello Statuto;
dall’altro, si è posto in contrasto con l’art. 5 dello Statuto e l’art. 22 della legge n. 773 nella parte in cui entrambi presuppongono, 13 ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla SA, lo svolgimento, pur in diversa misura, di attività professionale di geometra”. Di talché, in sede giurisdizionale, se dovessero trovare applicazione le restrizioni poste alla prova dalle delibere e dal comunicato CIPAG, non potrebbe trovare applicazione l’art. 2729, cod. civ. che, giova ricordarlo stabilisce: “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”, e fonda il diritto alla prova contraria e il relativo regime giuridico. 15. Le indicazioni contenute nelle delibere e nel comunicato CIPAG costituiscono forme di agevolazione probatoria per il geometra che se ne intenda avvalere, in ragione del valore probatorio già attribuito alle stesse dalla SA e a quest’ultima sfavorevole, atteso che l'incertezza della prova fornita per vincere una presunzione per certi versi simile a quella legale iuris tantum, nuoce a chi ha l’onere di dare la prova contraria. Va precisato comunque che mentre le delibere del 2003 e del 2009 fanno riferimento a mere autocertificazioni - sul mancato esercizio dell’attività professionale senza vincolo di subordinazione, e sulla mancanza di partita IVA - che di per sé, qualora l’interessato non se ne fosse avvalso, non intendevano precludere il ricorso in giudizio agli ordinari mezzi di prova, il comunicato del 20 maggio 2009, punto 14, lettere a) e b), tipizza in senso sostanziale la prova contraria che deve dare il geometra, e attribuisce alla stessa valore dirimente ed escludente, in contrasto proprio con il principio del libero convincimento del giudice. Nell’ ordinamento, fondato proprio sul principio del libero convincimento del giudice, invece non sussiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (Cass., n. 21356 del 2021). Anche considerando che le previsioni delle delibere e del comunicato possano rendere più facile l’espletamento dei controlli della SA, evitandole 14 così di procedere ad accertamenti comportanti aggravi di attività, che potrebbero riflettersi sui costi di gestione del servizio e, quindi, anche sugli equilibri finanziari, una tale esigenza non costituisce adeguato bilanciamento della privazione per l’interessato della possibilità di fornire diversamente la prova del mancato svolgimento di attività libero professionale, soprattutto laddove volesse contestare in giudizio l’esistenza della sua obbligazione. 16. La SA non può conformare, con la tipizzazione contenuta nel punto 14 del comunicato, che integra nella sostanza le delibere del 2003 e del 2009, l’espletamento della prova contraria. Ciò sia perché il diritto alla prova contraria è funzionale al diritto di difesa della controparte, sia perché una limitazione della prova potrebbe pretermettere il presupposto legale dell’obbligo contributivo, l’esercizio della libera professione. A tal riguardo va evidenziato che l’art. 22 della legge n. 773 del 1982 ricollega inequivocabilmente l’obbligo contributivo all’esercizio dell’attività libero professionale da parte del geometra iscritto all’albo, la quale, anche se configurata in termini di saltuarietà e di non esclusività dall’autonomia regolamentare, costituisce comunque un presupposto indefettibile di tale obbligo. 17. La Corte costituzionale ha affermato che il diritto alla prova costituisce nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, il quale viene compromesso, “se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà” (così Corte cost. 23 luglio 1974, n. 248, richiamata da Corte cost. n. 26 del 2015). Il diritto di difesa è riconosciuto dall’art. 24, secondo comma, Cost., che risente dell’effetto espansivo dell’art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di GO (Corte cost., n. 111 del 2022). E non è senza rilievo l’affermazione del giudice delle Leggi che “È certo riservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della 15 disciplina (…); ma tale limite è valicato «ogniqualvolta emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di agire» (Corte cost., n. 128 del 2021 che richiama la sentenza n. 225 del 2018). Da tali principi discende che limitazioni all’ammissibilità e al regime delle prove possono essere disposte solo dal legislatore, sempre nei limiti della ragionevolezza e senza compromettere il diritto di azione e di difesa, mentre nel caso in esame esse risultano da atti adottati dall’ente previdenziale privatizzato. La disciplina dell'ammissibilità e del regime delle prove è rimessa, sempre nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (…), il quale può, per determinati rapporti, ammettere solo la prova documentale ed escludere quella testimoniale, ponendo limitazioni che non incidono sul diritto di azione, ma disciplinano il regime delle prove quando l’azione sia esercitata o esprimono profili della disciplina sostanziale (Corte cost., n. 351 del 1998). 18. La presunzione, che va qualificata come semplice, prevista dall’art. 5 dello Statuto, dunque, non può non trovare il giusto bilanciamento nella prova contraria, rispetto al fatto provato, iscrizione all’albo, posto a base del ragionamento inferente, che può essere offerta in giudizio dal lavoratore con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel comunicato nonché nelle delibere- ferma restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità del relativo mezzo istruttorio - che possono valere solo come esemplificazioni agevolative offerte agli interessati. L’autonomia regolamentare non può impedire la possibilità di dimostrare in giudizio, con i mezzi offerti dall’ordinamento processuale, il mancato esercizio di attività libero professionale, la cui prova pertanto non può essere limitata alle sole modalità previste con gli atti di autoregolamentazione adottati dalla SA, i quali non possono stabilire, se non violando l’art. 2727 c.c. ed il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale (cfr., Corte cost., n. 121 del 1993, 115 del 1994, 76 del 2015), una presunzione assoluta di svolgimento di detta attività, trasformando così un rapporto di lavoro subordinato in una prestazione di lavoro autonomo. 16 L’applicazione delle disposizioni emanate dalla SA geometri, in particolare con il comunicato allegato alla delibera n. 123/2009, per stabilire le modalità con le quali superare la presunzione di svolgimento della libera professione, porterebbe alla non condivisibile conseguenza per cui un rapporto di lavoro subordinato verrebbe ad essere, a fini meramente previdenziali, qualificato come autonomo, sulla scorta di criteri che prescindono dall’accertamento dell’effettivo atteggiarsi di tale rapporto. 19. Né il richiamo all’inquadramento nel ruolo professionale può acquisire consistenza in base all’art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 febbraio 2006, n. 30, che è norma dettata ai fini della ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale condizione, invero, evoca una figura propria del pubblico impiego, quale il ruolo professionale, elemento caratterizzante della dotazione organica delle amministrazioni statali pubbliche e degli enti pubblici in generale, ed oggetto di diverse previsioni legislative, quali l’oramai abrogato, art. 2, n. 5, della legge n. 93 del 1983, o l’art.15, comma 1, lett. c), della legge n. 70 del 1975, secondo cui sono inquadrati nel ruolo professionale quei dipendenti degli enti del cd. “parastato”, cui apparteneva anche la SA geometri prima della sua privatizzazione, che nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Si tratta di un inquadramento che è modulato sulle normative di stampo prettamente pubblicistico che prevedono i ruoli organici del personale;
risulta in controtendenza rispetto alla privatizzazione della stessa CIPAG;
non trova riscontro nel generale panorama della contrattazione collettiva di diritto comune applicata nei rapporti di lavoro subordinato privato;
può dar luogo a un fattore di causalità e, quindi, di irragionevole disparità di trattamento circa l’obbligo contributivo, rimesso alla scelta datoriale di applicare un contratto collettivo che non preveda espressamente tra le figure professionali il geometra, piuttosto che un altro che invece la preveda. 17 20. Neppure, a sostegno della prospettazione della CIPAG può valere il principio di universalizzazione della copertura assicurativa, il quale può giustificare l’obbligo di contribuzione a carico del geometra, titolare di un rapporto di lavoro subordinato, solo nel caso in cui collateralmente a tale attività, svolga anche l’attività libero professionale, sia pur in maniera saltuaria, o ponga in essere atti riservati alla categoria dei geometri a favore di soggetti diversi dal proprio datore di lavoro. In tali casi in presenza di due attività distinte, una svolta in ragione del rapporto di lavoro subordinato ed un’altra svolta invece autonomamente, viene in rilievo il principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali, secondo cui, come ricorda l’ordinanza interlocutoria, a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (v., Cass., S.U., n. 3240 del 2010, Cass. n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 5226 del 2021, n. 28188 del 2022, n. 30191 del 2024). Al riguardo vale pure ricordare che con successive sentenze (Cass. n. 32166 del 2018, n. 615 del 2019, n. 20288 del 2022, che richiama Corte cost. n. 104 del 2022) questa Corte ha precisato come al principio innanzi richiamato, per il quale rileva l’esistenza di redditi tratti da attività, anche occasionali, ma distinte, fa da contraltare il divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. 21. Diversa sembra invece presentarsi la situazione in cui il geometra iscritto all’albo pone in essere atti sì riservati alla categoria dei geometri, ma esclusivamente nell’espletamento delle mansioni oggetto del rapporto di lavoro subordinato di cui è parte, e soltanto nell’interesse del datore di lavoro che esercita su di lui il potere direttivo, organizzativo e disciplinare. In tal caso l’attività svolta dal geometra appare unica e posta in essere non in via autonoma ma nell’ambito di un rapporto contraddistinto dai già menzionati poteri datoriali, in guisa tale da non poter essere considerata espressione di “libera professione”. 18 Di talché viene meno il presupposto cui l’art. 22, comma 1, della l. n. 773 del 1982 ricollega l’iscrizione obbligatoria alla SA, indipendentemente dal carattere continuativo dell’attività, con la conseguenza che dovrebbe trovare allora piena applicazione l’esonero previsto dallo stesso per l’ipotesi di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, quale quella discendente dal rapporto di lavoro dipendente in atto. E la solidarietà endocategoriale, pur discendente dalla mera iscrizione all’albo professionale, trova allora soddisfazione con il contributo “di solidarietà” previsto dall’art. 10, ultimo comma, della stessa legge, che non dà accesso a prestazioni previdenziali, e che quindi (cfr., Cass. n. 615 del 2019; Cass. n. 12695 del 2024 che ha affermato: “Ai sensi dell’art.10 della legge n.773 del 1982 la contribuzione minima è dovuta, in misura diversa, sia da parte dell’iscritto alla SA, in base al comma 2, sia da parte di chi non sia iscritto alla SA ma solo all’albo, in base all’ultimo comma”) ha una mera finalità solidaristica in senso lato. In una tale prospettiva, subordinare l’esonero dall’iscrizione obbligatoria alla SA alle previsioni contemplate dalle delibere n. 2 del 2003, n. 123 del 2009 e dal relativo comunicato, ed in particolare alla dichiarazioni ivi previste, che in particolare richiedono che il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro preveda l’inquadramento nel ruolo professionale di geometra e che l’attività propria del geometra sia svolta nell’ambito di tale inquadramento e non anche nello svolgimento di altre mansioni, risulta una condizione restrittiva, nella sostanza contrastante con il divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. 22. Infine, si osserva che la ratio antielusiva che, secondo la SA geometri, giustificherebbe le modalità da essa stabilite per superare la presunzione di svolgimento della libera professione, non ha fondamento in un sistema che comunque è volto a soddisfare i bisogni tutelati dall’art. 38 Cost. e presuppone lo svolgimento dell’attività libero professionale quale requisito indefettibile per il sorgere dei corrispondenti obblighi. 19 23. Tanto chiarito occorre effettuare alcune precisazioni sull’oggetto della prova contraria che può dare il lavoratore in giudizio. 24. In presenza di svolgimento di attività professionale, l’onere della prova contraria gravante sul convenuto non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva dell’esercizio della libera professione: il suo assolvimento, piuttosto, richiede la dimostrazione di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ossia in regime di autonomia, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro disciplinate dal legislatore incompatibili con l’esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione (Cass., n. 14394 del 2024, n. 26466 del 2024). Deve pure aggiungersi che il mancato svolgimento di attività libero professionali, sostanziandosi in un fatto negativo e non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, può essere provato mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., n. 9099 del 2012, n. 8018 del 2021). 25. Pertanto, vanno affermati i seguenti principi di diritto: - L’art. 5 dello Statuto della SA Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) nello stabilire che “L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factum probatum dell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art. 2729, cod. civ., spettando al geometra iscritto all’albo professionale l’onere della prova contraria. - Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 30 maggio 2009, come precisate al punto 14, lettere a) e b) del comunicato del 30 20 maggio 2009, sulle modalità della prova contraria per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova fermo restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità degli stessi. - La prova contraria dell’esercizio della libera professione per i geometri iscritti all’albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinate dal legislatore, incompatibili con l’esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione, e sia stata svolta in via esclusiva e nell’interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore. - Nell’attività professionale di geometra si deve intendere ricompreso non solo l’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti all’Albo), ma anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione. - Con riguardo alla prova contraria della riferibilità dell’attività professionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l’obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito: gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione - tra i quali tradizionalmente di inscrivono il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve 21 essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. 26. La Corte d’Appello di Brescia ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, atteso che a fronte della presunzione semplice di cui all’art. 5 dello Statuto CIPAG ha dato ingresso alla prova contraria senza le limitazioni di cui alle delibere del 2003 e del 2009 della SA e al punto 14 del relativo comunicato del 20 maggio 2009, e con accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, ha escluso lo svolgimento della libera professione da parte del controricorrente. 27. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 28. Le spese del presente giudizio sono compensate tra la CIPAG e il controricorrente per la rilevanza nomofilattica della questione di massima rimessa all’esame di queste Sezioni Unite. Nulla spese per l’Agenzia delle Entrate - OS che non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 13 gennaio 2026. Il Presidente di Sezione estensore Il Primo Presidente RE RI QU D’OL