Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio degli autisti dipendenti da aziende concessionarie di servizi di linea automobilistica di pubblico trasporto, il parere della Commissione medica di cui all'art. 29 R.D. n. 148 del 1931, all. A), non è vincolante per il giudice di merito adito per l'accertamento della illegittimità del licenziamento disposto a seguito di giudizio di inidoneità, avendo egli - anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale - il potere - dovere di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7311 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TADRIS, LUIGI CANTARINI, VINCENZO MORIELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 589/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 29/06/99 - R.G.N. 3237/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 30 aprile 1997, nella cancelleria della Pretura di Bergamo, NI EL esponeva di avere lavorato alle dipendenze della TBSO - Azienda Trasporti Bergamo Sud Ovest - concessionaria di linee automobilistiche di pubblico trasporto, in qualità di autista dal 1982 al 31 ottobre 1995, quando era stato licenziato per avere in data 19 febbraio 1994 subito un infortunio sul lavoro a seguito del quale era stato ritenuto inidoneo alle mansioni di autista dall'apposito collegio medico. A seguito di detto giudizio la TBSO aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 27 del r.d. 18 gennaio 1931 n. 148, di non avere posti disponibili in mansioni alternative per cui aveva proceduto al licenziamento. In conseguenza di tutto ciò esso ricorrente aveva presentato domanda di pensione, riconosciutagli in via provvisoria con decorrenza dal 1 novembre 1995 (con l'avvertenza da parte dell'Inps di valutare l'opportunità di agire in giudizio contro il parere di inidoneità espresso dal Collegio medico e con riserva di ripetizione), e successivamente in via definitiva, come da comunicazione del 22 maggio 1996. Contro la suddetta liquidazione era stato presentato con esito negativo ricorso ai sensi dell'art. 37 legge 28 luglio 1961 n. 830 al fine del riconoscimento della pensione per causa di servizio prevista dall'art. 12 della suddetta legge. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Pretore di Bergamo che l'Inps fosse condannato a corrispondergli il trattamento pensionistico previsto dal summenzionato art. 12 l. n. 830/1961 con il versamento delle differenze sui ratei arretrati dalla data di concessione della pensione, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese.
Costituitosi il contraddittorio, l'Inps chiedeva il rigetto del ricorso e spiegava riconvenzionale affinché venisse accertata l'inesistenza del diritto da parte del EL a percepire la pensione erogatagli, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito a far tempo dal 1 novembre 1995. Con sentenza del 12 febbraio 1998, il Pretore di Bergamo rigettava il ricorso del EL e, dichiarando l'insussistenza del diritto a percepire la pensione, accoglieva la domanda riconvenzionale e lo condannava alla restituzione di quanto in precedenza percepito. A seguito di gravame del EL, il Tribunale di Bergamo con sentenza del 29 giugno 1999 confermava l'impugnata decisione e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale, sul versante processuale, premetteva che non ricorreva nella fattispecie in esame una ipotesi di litisconsorzio necessario e che quindi l'Azienda Trasporti Bergamo Sud Ovest non doveva considerarsi parte necessaria del giudizio, atteso che il rapporto previdenziale era autonomo rispetto a quello lavorativo e l'emananda sentenza non poteva vincolare in alcun modo la suddetta azienda, rimasta estranea alla controversia. Nel merito il Tribunale premetteva che l'art. 12 della legge 28 luglio 1961 n. 830 regola la pensione di invalidità spettante agli iscritti allo speciale Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, prevedendo una pensione ordinaria (spettante agli iscritti "riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti" qualora abbiano almeno 10 anni di servizio e "purché, per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possono essere adibiti ad altri servizi dell'azienda"), ed altra pensione per causa di servizio (spettante agli iscritti divenuti invalidi in modo permanente "per causa di servizio", qualunque sia il numero di anni di contribuzione) di importo non inferiore ai 25/40 della retribuzione da utilizzare per il calcolo della pensione. Orbene, nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio nell'accertare le reali condizioni di salute del EL aveva ritenuto che lo stesso non fosse affetto dall'invalidità specifica necessaria per usufruire della pensione, non avesse cioè perso in via definitiva la capacità di svolgere le mansioni della qualifica rivestita. A tale riguardo il Tribunale nel rigettare, sulla base del giudizio medico-legale del perito, la domanda del EL e nell'accogliere di contro la riconvenzionale dell'Inps, spiegava le ragioni che lo inducevano a respingere le censure mosse dall'appellante principale alla decisione del primo giudice. Ed invero, il giudizio di invalidità, emesso ai sensi dell'art. 29 dell'allegato A al r.d. 1931 n. 148, doveva ritenersi impugnabile in sede giudiziaria;
la sua erroneità era stata evidenziata dal consulente d'ufficio, il quale aveva messo in luce che il EL, a seguito della infortunio avvenuto nel febbraio 1994, aveva riportato una frattura della diafisi ulnare destra e del quinto metacarpo della mano sinistra. Fratture queste che, per essere guarite "con postumi di modesta entità, quantificati dall'INAIL in una percentuale di invalidità permanente pari all'11%" non comportavano rilevanti deficit funzionali, sicché lo stesso EL poteva "ritenersi idoneo alla mansione di autista di linea" nonché la qualsiasi altra attività anche manuale all'interno della ditta".
La domanda dell'appellante era infondata anche perché la pensione non poteva essere riconosciuta per mancare il requisito della "causa di servizio"; ed infatti il EL stesso era stato aggredito a bastonate da persona rimasta ignota all'interno della rimessa TBSO verso le ore 19,50 dopo che aveva parcheggiato l'autobus e dopo che si era avviato alla propria vettura sita all'interno dell'azienda, rimanendo sconosciuto il movente dell'aggressione (compiuta da persona con il viso celato da una calza) ed essendosi l'evento verificato in un momento in cui l'interessato aveva finito di svolgere le mansioni di autista di linea e stava, appunto, salendo sulla propria autovettura per andarsene. In altri termini, l'aggressione subita doveva ritenersi evento accidentale avvenuto fuori dell'ambito del servizio e non riconducibile allo stesso. Osservava infine il Tribunale che, anche quando fosse stata accertata la sussistenza del requisito sanitario (invalidità specifica), difettava pur sempre l'altra condizione prevista dall'art. 12 lettera a) della legge n. 830 del 1961 e cioè il positivo riscontro dell'incollocabilità dell'interessato in altri servizi dell'azienda, la prova del quale rimane a carico del richiedente la pensione. Avverso tale sentenza NI EL propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'Inps.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico articolato motivo NI EL denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, primo e secondo comma l. 28 luglio 1961 n. 830, dell'art. 9 del r.d. 30 settembre 1920 n. 1538, degli artt. 27 e 29 all. A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, degli artt. 102, 354, 421 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. Ribadisce in primo luogo il ricorrente che il parere medico espresso dal collegio a norma dell'art. 29 all A al r.d. n. 148 del 1931 doveva ritenersi insindacabile da parte dell'Inps e poteva essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria soltanto in relazione all'individuazione della causa di servizio o per ragioni non tecniche o di ordine logico-causale e storico. Per di più, non poteva condividersi l'assunto del Tribunale secondo cui l'accertamento cui era stato sottoposto esso ricorrente non era quello previsto dal citato art. 29 in quanto tale assunto era contraddetto dalla documentazione in atti e dallo stesso comportamento tenuto dalle parti (lettera della TBSO, indirizzata all'Usl ed all'Inps proprio di richiesta di accertamento ex art. 29; verbale del Collegio medico, promosso dalla Usl e composto da medico di fiducia dell'azienda e dell'Istituto; mancata contestazione da parte dell'Istituto con espresso richiamo nelle sue difese al dissenso manifestato nel collegio ex art. 29 dal medico designato in sua rappresentanza). Aggiungeva ancora il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Bergamo, doveva riconoscersi nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio necessario in ragione dello stretto collegamento intercorrente tra provvedimento di esonero collegiale dal servizio e diritto alla pensione di invalidità sicché strutturandosi il rapporto di lavoro autoferrotranviario ed il rapporto previdenziale in maniera unitaria e complementare, il suddetto Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la necessità dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In ogni caso il giudice d'appello aveva errato a riportarsi al parere del consulente di primo grado senza procedere neppure al rinnovo della consulenza e senza tenere in alcun conto che ad esso ricorrente era stato negato, ancora nel 1998, la patente di guida di categoria D/E per autobus di linea da parte della competente Commissione medica previo conforme parere della Sezione Traumatologica dell'Ospedale di Treviglio. Ed in un altro errore era incorso il Tribunale allorquando aveva escluso la causa di servizio perché esso EL era stato aggredito e bastonato da persona ignota all'interno della rimessa dove venivano custoditi gli autobus, dopo avere parcheggiato il mezzo in precedenza guidato e perché da tale aggressione era scaturito, in modo diretto ed immediato, un trauma che per risalire ad una causa di servizio legittimava il diritto alla pensione privilegiata. Nè per andare in contrario avviso valeva quanto riportato nella sentenza impugnata e cioè che non era stata fornita dal lavoratore la prova della sua incollocabilità all'interno dell'azienda ed in altri servizi compatibili con il suo stato fisico, sia perché il provvedimento di esonero doveva essere preso dall'azienda sia perché il Tribunale poteva al riguardo esercitare i suoi poteri d'ufficio alla stregua dell'art. 431 c.p.c.
2. Il ricorso e fondato per le ragioni che si vengono ad esporre e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione. Ai fini di un ordinato iter motivazionale va esaminata prima di ogni altra la questione, sollevata dal ricorrente, relativa alla configurabilità nella fattispecie in oggetto di un litisconsorzio necessario.
Come detto, il giudice d'appello ha escluso nel caso di specie la necessità della presenza del datore di lavoro (Azienda Trasporti Bergamo Sud Ovest s.p.a.) sulla base della considerazione che il provvedimento di licenziamento costituisce solo il presupposto logico-giuridico della domanda azionata in giudizio e che, in ogni caso, l'accertamento richiesto investiva solo il rapporto assicurativo previdenziale e non la legittimità del comportamento datoriale (di per sè impugnabile anche in via autonoma dall'interessato), sicché la relativa sentenza non era suscettibile di vincolare, se passata in giudicato, l'Azienda Trasporti rimasta estranea alla controversia.
L'assunto dei giudici di merito va condiviso avendo la giurisprudenza di questa Corte - sul presupposto che ricorre il litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali quando vi è un unico rapporto giuridico inscindibilmente comune a più persone per modo che la sentenza pronunciata nei confronti di alcune soltanto di queste sarebbe inutiliter data - ha più volte ribadito che nelle controversie tra lavoratore ed ente previdenziale aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni assicurative il datore di lavoro non è litisconsorte necessario (cfr. tra le altre: Cass. 6 luglio 1998 n. n. 6565, che ha però precisato che ove sia stata autorizzata la chiamata in causa del datore di lavoro egli, originariamente "terzo" rispetto alla domanda introduttiva del giudizio, resta vincolato alla decisione della controversia e, pertanto, ove questa gli sia sfavorevole, ha diritto di impugnarla;
Cass. 29 novembre 1995 n. 12380; Cass. 15 novembre 1991 n. 12448). E che non rileva per andare in contrario avviso il carattere trilatere del rapporto assicurativo ai fini della configurabilità del litisconsorzio necessario, dovendo in ogni caso l'esigenza della integrità del contraddittorio essere valutata in relazione all'oggetto della domanda, si evince, sotto altro versante, dai numerosi pronunziati di questa Corte che, nei giudizi instaurati dai lavoratori subordinati contro il datore di lavoro per la regolarizzazione del rapporto assicurativo, ha negato che l'istituto assicurativo fosse contraddittore necessario quantunque fosse oggetto di controversia la stessa esistenza del rapporto assicurativo come presupposto di quello previdenziale (cfr. ex plurimis: Cass. 7 gennaio 1998 n. 72; Cass. 10 gennaio 1994 n. 169).
3. La sentenza impugnata merita di essere condivisa anche sul punto in cui, dissociandosi dall'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Cass. 26 gennaio 1942 n. 248), ha ritenuto che il parere della Commissione medica, di cui al disposto dell'art. 29 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, non valga affatto a vincolare il giudice. Al riguardo il Tribunale, come si è in precedenza ricordato, ha puntualmente osservato che un parere tecnico espresso in sede amministrativa non può certo configurarsi come un dato immodificabile dall'autorità giudiziaria, successivamente adita in relazione ad una pretesa di natura patrimoniale avanzata da un soggetto e contestata dal destinatario dell'obbligo, ne' può di certo impedire che il giudice disponga in via autonoma accertamenti aventi lo stesso oggetto.
Al riguardo va evidenziato come il ritenere insindacabile in sede giudiziaria accertamenti tecnici e/o sanitari, effettuati in sede amministrativa (su circostanze configuranti elementi costitutivi del diritto fatto valere), finirebbe per tradursi in una violazione del disposto dell'art. 24 Cost., perché in tal modo si perverrebbe al risultato di condizionare lo stesso riconoscimento del diritto a momenti decisori sottratti alla dialettica processuale svuotandosi così di contenuto la generale regola costituzionale, che vuole che ogni controversia intorno ad un diritto sia decisa, in definitiva, dal giudice.
Siffatte argomentazioni impongono la piena e convinta adesione all'indirizzo giurisprudenziale che - intervenendo in una materia con profili di indubbia affinità con la fattispecie in oggetto - pur riconoscendo ai servizi ispettivi deputati agli accertamenti ex art. 5 legge n. 300 del 1970 la capacità - in quanto strutture pubbliche
- di garantire la massima garanzia di obiettività, ha però ribadito costantemente che il giudice di merito ha sempre il potere-dovere di controllare l'attendibilità di tali accertamenti, giacché la suddetta norma statutaria non ha attribuito alle relative indagini una particolare insindacabile efficacia probatoria (cfr. ex plurimis:
Cass. 5 novembre 1987 n. 8120 cui adde, in epoca più recente, e per la negazione del valore vincolante anche degli accertamenti demandati all'INAIL, Cass. 21 novembre 1998 n. 10944). Ma la tesi del ricorrente, favorevole a riconoscere un valore assolutamente vincolante agli accertamenti sanitari effettuati da speciali Commissioni - quale quella di cui all'art. 29 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931 in ragione della loro natura e delle specifiche funzioni ad esse attribuite, fa sorgere consistenti dubbi di illegittimità anche in relazione al disposto dell'art. 3 Cost., come è attestato dalla statuizione del giudice delle leggi che, chiamato a pronunziarsi sulla fondatezza della questione della illegittimità costituzionale - con riferimento agli art. 3, comma 1, Cost. in relazione all'art. 5 l. 20 maggio 1970 n. 300 e 32, comma 1,
Cost. - dell'art. 24, comma 6, l. 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato") nella parte in cui devolve gli accertamenti sull'infermità per malattia ed infortuni dei dipendenti al Servizio Sanitario delle Ferrovie (in ragione delle esigenze di assicurare la continuità di una lunga esperienza e capacità professionale acquisita nello specifico settore trasporti e di mantenere l'assetto e le competenze del suddetto servizio sanitario, come funzione statale, in attesa di una riforma del Ministero nel cui quadro dare adeguata sistemazione al servizio stesso) ha ritenuto infondata la sollevata questione affermando che "in base ai principi generali di tutela processuale" gli accertamenti compiuti dal servizio sanitario delle Ferrovie non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, ed ha evidenziato anche l'esistenza di "un potere- dovere del giudice di controllare, avvalendosi dei poteri istruttori, l'attendibilità degli accertamenti compiuti dai sanitari" (cfr. in tali sensi: Corte Cost. 31 maggio 1996 n. 176).
4. Meritano di contro accoglimento le censure attraverso le quali il EL addebita al Tribunale di Bergamo di non avere correttamente valutato le conseguenze scaturenti dall'infortunio da esso subito e di avere fatto acritica adesione alle conclusioni del consulente tecnico senza tenere in alcun conto le obiezioni che alla stessa consulenza erano stato messe sul piano medico-legale. Questa Corte ha affermato il principio che, nelle controversie richiedenti accertamenti medico-legali, il giudice di merito non è tenuto ad una motivazione analitica allorquando ritenga di condividere le conclusioni del proprio ausiliare, ma non può operare in tal modo, determinandosi altrimenti una ripetitività che vanificherebbe l'oggetto ed il fine del secondo giudizio, quando con l'impugnazione siano state argomentatamente contestate proprio la correttezza e la concludenza delle valutazioni tecniche sulle quali il primo giudice ha fatto affidamento (cfr. in tali esatti termini Cass. 16 dicembre 1993 n. 12464 nonché Cass. 23 maggio 1998 n. 5158, secondo cui le critiche mosse dalla parte all'elaborato peritale devono essere prese in considerazioni quando siano precise e puntuali e non quando si tratti di mere affermazioni non corroborate da alcun elemento potenzialmente decisivo per la tesi del deducente). Al fine poi di definire i poteri di controllo di legittimità sulla valutazione del giudice di merito si è affermato che se detto controllo non consente di riesaminare il merito della causa, permette tuttavia una verifica non solo sotto il profilo della correttezza giuridica ma anche su quello della motivazione allorquando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate (e non semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte) (cfr. tra le altre, da ultimo, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). Nel caso di specie il Tribunale ha errato nella valutazione della infermità di cui era affetto il EL e della sua capacità di svolgere le mansioni di autista di autobus in quanto, recependo integralmente il parere del consulente, ha del tutto trascurato le considerazioni critiche che al suo elaborato sono state in modo specifico mosse. Critiche che si sono principalmente incentrate sulla mancata considerazione da parte del giudice della c.d. "tolleranza all'esercizio" che assumeva, nel caso specifico, particolare rilevanza in ragione delle mansioni del EL che, per essere addetto alle guida di autobus, e cioè di mezzi pesanti, avrebbe visto - in caso di continuazione dell'attività lavorativa - sottoposti i suoi arti infortunati (per effetto di frattura della diafisi ulnare destra e del quinto metacarpo della mano sinistra) a continue e ripetute sollecitazioni con conseguenti possibili aggravamenti dello stato invalidante.
Ed un esame di tale aspetto medico legale risultava doveroso da parte del Tribunale proprio in presenza di una specifica censura sul punto mossa con il ricorso ed alla stregua del fatto, evidenziato in detto ricorso, che l'Ambulatorio di Traumatologia dell'Ospedale di Treviglio in data 8 luglio 1998, essendo stato sollecitato per fornire un parere, aveva proprio sulla base del criterio della "tolleranza all'esercizio" concluso per la idoneità del EL soltanto per la patente di guida normale di cat. B, e cioè soltanto per l'idoneità alla guida di autovetture, e non invece di autobus;
giudizio questo poi confermato nel luglio 1998 dalla locale Commissione medica per le patenti di guida, che aveva sollecitato il suddetto parere.
Va, dunque, affermato in una ottica più generale che le conclusioni del Tribunale mostrano l'errore di fondo di una valutazione dell'invalidità operata in astratto e non invece con riferimento alla specifica qualifica rivestita dal EL, come era invece richiesto dalla domanda di pensione avanzata ai sensi del disposto dell'art. 12 della legge 28 luglio 1961 n. 830, che - come è opportuno ricordare - ricollega il riconoscimento alla pensione per invalidità ai dipendenti dei pubblici servizi di trasporto che, appunto, vengono riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto "alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti".
5. La sentenza impugnata appare carente ed inadeguata nella motivazione non solo nella parte in cui ha ritenuto fondate le istanze dell'INPS ma anche laddove ha disconosciuto il diritto del EL alla pensione privilegiata sul presupposto che l'invalidità riscontrata nel lavoratore non fosse dipendente da "causa di servizio".
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale ha trascurato di considerare che l'interpretazione del citato articolo 12 l. n. 830 del 1961 non può essere disgiunta dalla doverosa presa d'atto che,
come emerge anche dall'intero contesto del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, agli addetti ai servizi di pubblico trasporto il legislatore ha inteso attribuire una specifica tutela dei diritti scaturenti dal rapporto di lavoro (anche, quindi, di quelli previdenziali), che si presenta, rispetto a quella garantita ai restanti lavoratori, ben più accentuata in ragione della specifica rilevanza degli interessi coinvolti dall'esercizio delle loro funzioni. In siffatto contesto il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto anche chiedersi se l'infortunio subito dl EL fosse - anche per le specifiche modalità di tempo e di luogo in cui si è verificato - ricollegabile eziologicamente (e non in modo meramente marginale) all'attività lavorativa di autista svolta dal EL, e se detta attività comportasse un esposizione a rischio suscettibile a far rientrare la fattispecie in esame nell'ambito applicativo della norma regolante la pensione privilegiata.
6. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte. Alla stregua del disposto dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un nuovo giudice, che si indica nella Corte d'appello di Brescia, che procederà ad un riesame della controversia alla luce di quanto innanzi detto.
7. Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002