Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
La cooperazione nel delitto colposo si caratterizza esclusivamente come reciproca consapevolezza da parte dei concorrenti della convergenza delle rispettive condotte verso un identico scopo, senza che, ai fini della sua configurabilità, rilevi l'eventuale incertezza sull'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti. (In applicazione del menzionato principio la Corte ha riconosciuto la cooperazione nel delitto di lesioni colpose nei confronti di due agenti di polizia che, eccedendo nell'uso legittimo delle armi, avevano esploso entrambi dei colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di un'auto in fuga ferendo uno degli occupanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2007, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 07/11/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1613
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 034154/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.G. PRESSO C.A. di LECCE;
2) CQ CO CH N. IL 28/09/1985;
nei confronti di:
1) D'OS PI, N. IL 27/01/1955;
2) MO ON N. IL 21/05/1963;
3) RESPONSABILE CIVILE;
avverso SENTENZA del 14/11/2005 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito, per la parte civile, l'Avv. PALMISANO Roberto che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
udito il difensore Avv. GIANNUZZI Massimo del responsabile civile che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi e l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) per gli imputati che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
D'OS PR e MO NI venivano condannati dal Tribunale di Taranto - sezione distaccata di Mandria - alla pena di 300,00 Euro ciascuno ed, unitamente al responsabile civile - Ministero dell'Interno -, al risarcimento del danno alla parte civile costituita, per il reato di lesioni cagionate al minore VI EL per eccesso colposo in uso legittimo delle armi, avendolo attinto alla schiena con uno dei dodici colpi sparati durante l'inseguimento del giovane che si trovava alla guida della autovettura del padre.
Proposto appello, la corte di Lecce, pur ritenendo che vi era stato un uso illegittimo delle armi assolveva entrambi gli imputati, perché non risultando da quale arma fosse stato esploso il colpo che aveva procurato le lesioni alla parte offesa, non era possibile individuare l'autore del fatto lesivo integrante incontestato reato e non era ravvisabile nei fatti l'ipotesi di cooperazione colposa che avrebbe consentito l'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi i soggetti.
Avverso detta decisione pronunciata in data 14.11.05 hanno proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la predetta corte e la parte civile che hanno dedotto l'errore in cui era caduto il giudice d'appello nell'avere escluso la figura della cooperazione colposa, ritenendo come colposa una sola condotta, quella del feritore, che non era stato materialmente individuato. Sostiene il Procuratore ricorrente che la antigiuridicità della condotta non va valutata in funzione della lesione cagionata all'VI, bensì in funzione del superamento dei limiti posti dalla norma permissiva di cui all'art. 53 c.p., limiti nell'uso delle armi che furono superati da entrambi gli imputati, le cui condotte erano entrambe censurabili anche perché attraverso il contestuale uso delle stesse i due agenti attuarono una induzione reciproca ad un comportamento imprudente. Per tali ragioni il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, cui si è associata in udienza il difensore di parte civile ed il Procuratore Generale presso questa Corte, mentre i difensori del Ministero dell'Interno- responsabile civile - e degli imputati hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Risulta dalla sentenza che il giorno 30.7.2000 VI EL, all'epoca minorenne, mentre si trovava alla guida dell'autovettura del padre in Uggiano Montefusco, frazione di Manduria, vistasi davanti la macchina della polizia di stato su cui vi erano il vice ispettore D'ambrosio MI e l'agente scelto MO NI, si dava alla fuga, invertendo il senso di marcia.
Postisi all'inseguimento del giovane, l'autovettura della polizia ad un certo punto usciva di strada.
Risultava che nel corso dell'inseguimento i due poliziotti avevano sparato 12 colpi di pistola, di cui cinque il D'OS e 7 il MO, uno dei quali aveva attinto l'VI, penetrando nella zona lombare sinistra e finendo nella coscia sinistra. L'unico teste presente ai fatti dichiarava che gli spari erano stati effettuati in due momenti, mentre entrambe le autovetture erano in movimento.
Entrambi i giudici di merito escludevano che gli imputati fossero stati bersaglio di colpi d'arma da fuoco e che la cooperazione non fosse stata regolarmente contestata, perché, al di là del nomen iuris del fatto di cui al capo di imputazione, le condotte erano state in concreto oggetto di contestazione, tanto che uno degli argomenti difensivi era consistito proprio nella dedotta impossibilità di ravvisare la cooperazione colposa. Quanto alla legittimità dell'uso delle armi nei confronti del fuggitivo, la corte d'appello richiama la giurisprudenza che afferma come l'esigenza di adempiere al dovere di fermare il fuggitivo debba contemperarsi con l'esigenza di non porre in pericolo l'incolumità di terzi e secondo il principio di proporzione. Pertanto mentre è lecito sparare in aria o alle gomme di veicolo, la mira al corpo del fuggitivo è giustificabile solo quando il conflitto riguardi interessi di valore assoluto.
In base a detti principi la fuga non può essere ritenuto requisito generale impediente l'uso delle armi, la legittimità del quale deve essere misurata piuttosto sul requisito della necessità; requisito che evoca un giudizio di proporzionalità tra interessi in conflitto. Inoltre il giudizio di proporzionalità deve riguardare non solo la legittimità dell'uso delle armi, ma anche la sua graduazione, rientrando nel concetto di proporzione anche l'uso persuasivo o intimidatorio dell'arma o la direzione dei colpi verso cose o mezzi di cui tale soggetto si avvale per realizzare la condotta da reprimere.
Partendo da tali principi la corte territoriale ha affermato che i due poliziotti non conoscevano le ragioni della fuga e che non vi erano ragioni di pericolo per terze persone, per cui l'uso dell'arma a scopo persuasivo, vale a dire in aria, poteva ritenersi legittima ed in tal modo dovevano avere operato i due poliziotti, tanto che ben undici colpi erano andati a vuoto.
Certamente imprudente era stato il dodicesimo colpo che dalla perizia effettuata risultava esploso a circa 200-300 metri di distanza dalla vettura in fuga e verso la medesima per il rischio di colpire la persona, come era avvenuto.
Secondo la corte, sulla base di tali considerazioni, sussiste il reato di lesioni colpose, ma non essendo stato possibile stabilire da quale pistola sia partito il colpo che ha attinto l'VI il fatto reato non può essere addebitato agli imputati. Per pervenire alla condanna sarebbe stato necessario che le due condotte avessero colposamente concorso a determinare l'evento penalmente rilevante.
Questa sinergia non vi era stata, ne' era emerso che la condotta dell'autore del colpo andato a segno fosse stato indotto allo sparo o rafforzato nel suo proposito dalla condotta del collega, perché varie erano le ipotesi possibili, sia per quanto riguarda le modalità degli spari che i tempi in cui vennero esplosi. Come sostenuto dal Procuratore ricorrente l'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p. richiede per la sua integrazione la presenza di tutti i presupposti della scriminante cui segue il superamento dei limiti che la connotano.
È ammesso dalla stessa corte territoriale che nella fase dell'inseguimento i poliziotti fecero un uso legittimo delle armi, ma che lo sparare alla distanza di 200 o 300 metri era stato un uso imprudente e sproporzionato delle armi che non avrebbe consentito di fermare il fuggitivo, posto che l'autovettura della polizia uscì di strada.
Il punto controverso consiste nello stabilire se vi fu cooperazione colposa.
Poiché si trattò di due raffiche di colpi e la seconda, effettuata alla distanza suddetta fu ritenuta illegittima per il travalicamento colposo dei limiti posti dalla norma all'uso delle armi in esecuzione di un dovere d'ufficio, le condotte degli imputati furono entrambe dirette a raggiungere lo stesso scopo e con le modalità sproporzionate al caso.
Irrilevante di fronte a tale situazione è la identificazione delle singole condotte e la ricerca di chi esplose il colpo mortale. "La cooperazione di cui all'art. 113 c.p. infatti riguarda soltanto le condotte esteriori e la loro influenza coordinata e consapevole e non investe in alcun modo l'evento, giacché esso rappresenta il risultato non voluto (Cass. Pen. Sez. 6, 76/15190).
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 11.3.99 n. 5) "il paradigma della cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione o omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto". Se, dunque la cooperazione sussiste anche nel caso di omissione e non prevede un preventivo accordo, ma solo la consapevolezza di poter produrre con il proprio comportamento imprudente o negligente un fatto non voluto, tanto più la cooperazione è figura ravvisabile nella condotta degli attuali imputati ai quali non poteva sfuggire che l'esplosione di colpi verso l'autovettura in corsa poteva raggiungere l'occupante al suo interno per la difficoltà di mirare verso parti neutre ad una distanza consistente e nei confronti di un bersaglio in movimento.
Lo stesso giudice d'appello, come quello di primo grado ha ritenuto non proporzionata la esplosione di colpi contro la vettura in corsa alla distanza di 200 metri e quindi ha affermato la sussistenza del reato di lesioni in forma colposa.
Con vizio logico, tuttavia, la corte territoriale ha tratto delle conclusioni incongrue ed errato sul piano della interpretazione della norma penale nell'escludere la fattispecie della cooperazione, senza tenere conto se dall'azione descritta si evinceva chiaramente il comune intento dei poliziotti ed il loro agire oltre i limiti dell'uso legittimo delle armi nella fase in cui fu effettuata l'inutile esplosione che attinse il giovane.
Ciò premesso, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Lecce, che si atterrà al principio di diritto innanzi richiamato e provvederà alla eventuale liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Lecce, la quale provvederà anche alla eventuale liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008