Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/04/2003, n. 5635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5635 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 1 Z / A 4 5 R / . A 6 T I 2 N S I . R - R G . A B E P . T . R D EPUBBLICA ITALIANA L U L L B A A E I D . R A B I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R U T PRAM A LA CORTE A DI CASSAZIONE Oggetto M SEZIONE TR0 5 Tributaria T hes Preside t5 6 3 5 /0 3 gg.ri Magistrats15 Compost gli R.G.N. 14929/0113" Dott. Alfio Cron.12564 PAOLINIDott. Giovanni ere Cons iere Dott. Giulio GRAZIADEI Rep. MARZIALEDott. Giuseppe Consigliere Ud. 01/10/02 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIRIANO 11, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO: PARIGI SOTIS, che lo difende, giusto mandato a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
resistente - 2002 avversO la decisione n. 1965/01 della Commissione 3407 tributaria centrale di ROMA, depositata il 14/03/01; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 14 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione ributaria centrale, con decisione n. 1965 del 28 febbraio- 14 marzo 2001, definendo nello stadio di cui agli artt. 25 e SS. d.p.r. 26.X.1972 n. 636 una vertenza, a suo tempo, istituita da IC RI, residente in [...], comune annoverato fra quelli sinistrati dagli eventi sismici del 7- 11 maggio 1984, contro l'ufficio distrettuale II.DD. del capoluogo Regionale umbro per contestare una cartella di pagamento con la quale, con riferimento al 1985, gli era stato intimato di versare irpef in un importo ragguagliato ad un imponibile determinato senza tener conto della detraibilità del reddito tassabile dell'anno cennato dell'ammontare delle imposte sui redditi il cui pagamento era stato sospeso dal d.l. 26.V.1984 n. 159, convertito nella L. 24.VII.1984 b, 363, ha sanzionato la legittimità dell'atto impositivo reclamato, rilevando non competere al sunnominato RI la detrazione revocata in discussione. IC RI ricorre, con un motivo, per la cassazione della decisione surrichiamata, comunicatagli 1'11 aprile 2001. e delle finanze, Il Ministero dell'economia 3 cui il ricorso stato notificato il 31 maggio 2001, non ha svolto attività difensiva nella presente sede limitandosi a versare nell'incarto processuale un atto di, irritual , rinuncia al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE IC RI, con il ricorso, deduce essere passibile di cassazione la pronuncia nei termini illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria centrale siccome inficiata da "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28 L. 13.5.99 n. 133" prospetta, in definitiva, che, in contrasto con quanto ritenuto dalla commissione anzidetta, a mente della disposizione legislativa come sopra accampata violata, avrebbe dovuto, e dovrebbe essere ravvisato sussistente il suo diritto di usufruire della detrazione in argomento e di vedere, perciò, tassato il proprio reddito di cui è causa in un importo calcolato tenendo conto della detrazione ridetta. Il ricorso è fondato. La questione sollevata dal ricorrente è stata affrontata, da ultimo, da Cass. Sez. trib., sent. n. 14783 del 22.XI.2001, che, nel solco di precedenti arresti nn. 4945 del 18.IV.2000, 534 del 4 16.1.2001 e 8659 del 25.VI.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2/bis d.l. 30.XII.1985 n. 791, come convertito nella L. 28.II.1986 n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospesi, in virtù dell'art. 13/quinquies d.l. 26.V.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.VII.1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centro meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor 4, in virtù recata dall'art. 28dell'interpretazione autentica L. 13.V.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.II.199 n. 28, deve essere considerato come Cook norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente della rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. condecisione impugnata confligge La l'orientamento giurisprudenziale risultante dagli arresti citati, dal quale non vi è ragione di discostarsi, e, perciò, Va ravvisata viziata dalla dedotta violazione di legge e meritevole di cassazione. 5 Corollario di quanto precede è che, in suddettaaccoglimento del ricorso, la decisione deve essere senz'altro cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a' sensi dell'art. 384, comma, cod. proc. civ., la causa può, e deve, essere decisa nel merito, con sentenza che, in applicazione del principio di diritto più sopra enunciato, deve sanzionare 1'annullamento della cartella di pagamento in discussione. Le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella di pagamento di cui è causa;
compensa le spese fra i contendenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Cributaria della Corte Suprema di Cassazione, 1'1 ottobre 2002. RelatoreСогоний Деваний Il Presiden ан Ukmion Ашель Сколь Amalie Grou 10 APR. 2003 ERIA DEP 095