Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
In materia di gioco di azzardo la nuova disciplina di cui alla legge n. 388 del 2000 ha lasciato immutata la distinzione tra giochi di azzardo e di trattenimento basata rispettivamente sull'aleatorietà della vincita e sulla abilità del giocatore, mentre la soglia quantitativa della vincita costituisce soltanto un ulteriore limite alla liceità dei giochi di trattenimento e di abilità e non riguarda gli apparecchi e congegni per il gioco di azzardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 6519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6519 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 19/01/2001
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
2. " CARLO RI " N. 166
3. " ED M. MB " REGISTRO GENERALE
4. " FRANCESCO NOVARESE " N. 29826/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CC AO in qualità di legale rappresentante della s.n.c. PLAY GREEN
avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova in sede di riesame del 14 giugno 2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. W. De Nunzio che ha concluso per richiesta di inammissibilità del ricorso. ha concluso per richiesta di inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
CC OL, in qualità di legale rappresentante della Play Green s.n.c., ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova in sede di riesame, emessa il 14 giugno 2000, con la quale veniva rigettata l'istanza di dissequestro dei videogiochi oggetto di sequestro preventivo del 17 maggio s.a., deducendo quali motivi la violazione e falsa applicazione dell'art. 253 c.p.p. in relazione agli artt. 110 T.U.P.S. e 718 c.p., poiché non erano individuate le circostanze per procedere al sequestro preventivo dei videogiochi e la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e sulle deduzioni difensive in ordine alla perizia di parte. Motivi della decisione
I motivi addotti non sono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Occorre preliminarmente rilevare che ex art. 325 primo comma c.p.p., secondo giurisprudenza uniforme di questa Corte (Cass. sez. 2^ 4 giugno 1997 n. 3808, Baisi rv. 209595), in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali il vizio di motivazione non può essere dedotto in sede di legittimità, ma soltanto la violazione di legge, secondo l'esplicito dettato normativo, il quale non può essere stravolto o aggirato, includendo tra le "violazioni di legge" anche il vizio motivazionale, espressamente contemplato da una specifica disposizione (art. 606 lett. e) c.p.p.). Peraltro il giudice del riesame deve controllare semplicemente se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile in relazione agli elementi processuali già acquisiti (Cass. sez. un. 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi rv. 206657 quale frontiera più avanzata e non sempre condivisibile, perché in contrasto con un'esegesi logico - sistematica delle norme, giacché include anche le contestazioni difensive sulla sussistenza della fattispecie dedotta senza valutare la possibilità di un esame implicito tramite gli atti acquisiti e richiede la considerazione dell'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro, ivi compreso l'elemento psicologico, ove risulti ictu oculi carente, pur affermando contraddittoriamente che non deve effettuarsi con il giudizio incidentale un processo nel processo) e se il sequestro sia o meno giustificato ai sensi dell'art. 321 c.p.p.. Peraltro, nella fattispecie, esiste un'espressa denuncia di un giocatore il quale ha dichiarato di aver perso circa 40 milioni, perché la macchina era truccata e si bloccava quando doveva erogare le somme vinte, sicché ogni discussione astratta sulla configurabilità del reato e sulla perizia di parte non assume rilevanza dinanzi a dati di fatto incontroversi e non contestati. Pertanto, è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p. oltre a quella di cui all'art. 110 T.U.P.S., modificato dalla legge 6 ottobre 1995 n. 425 e dalla legge n. 388 del 2000, il quale precisa che "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o in natura, (che concretizzi lucro) eliminato dall'art. 37 l. n. 388 del 2000 o vincite di valore superiore ai limiti fissati al seguente comma.. (n.d.r. ripetizione di più di 10 partite)", mentre "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento dell'abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio "
La stessa legge, poi, soggiungeva che questi ultimi (l'aggettivo "tali" contenuto nello stesso comma in cui vi è la nozione normativa di apparecchi da trattenimento, non può estendersi a tutti i tipi di apparecchi) "possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere " nella "soglia quantitativa" già illustrata e "nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro ".
La nuova legge, ora, ha abrogato detta norma sostituendola con altra che limita la qualità del premio al solo prolungamento della partita, non inferiore a 12 secondi, fino ad un massimo di 10, mentre ha, poi, consentito la vincita di premi, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa natura, di valore complessivo noti superiore a dieci volte il costo della partita, pari all'importo di un euro, solo per "gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica", introducendo un'ulteriore categoria in cui si richiede una particolare abilità.
Dall'esame di questa disciplina, a parere del collegio, la nuova normativa ex lege n. 388 del 2000 nella fattispecie appare meno favorevole, sicché si farà riferimento solo a quella pregressa. Pertanto la stessa lascia permanere la distinzione tra giochi d'azzardo e di trattenimento, fondata sull'aleatorietà della vincita e sull'abilità del giocatore, mentre la soglia quantitativa non si estende agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, ma costituisce soltanto un ulteriore limite alla liceità di quelli deputati al trattenimento ed al gioco d'abilità, sicché non sarà sufficiente che predomini nel gioco l'abilità del concorrente, ma sarà necessario non superare la c.d. "soglia quantitativa" e soprattutto gli oggetti non dovranno essere convertiti in denaro (vedi il comma ottavo dell'art. 110 cit. nella precedente versione) e dovranno avere modesto valore economico tale da escludere la finalità di lucro, che, quindi, riguarda solo gli oggetti ed è desunta dal loro valore, giacché è esclusa la possibilità di premi in denaro.
Orbene le dichiarazioni del EQ RA dimostrano che i videogiochi sequestrati non solo non rientravano tra quelli di intrattenimento, ma, erogando premi in denaro, erano del tutto illeciti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2001. Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2001