Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
La disciplina prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi. (Nella specie la Corte ha respinto il ricorso del pubblico ministero contro l'ordinanza del tribunale che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività ad una ditta individuale).
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Pescara ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione nei confronti delle società New Events s.r.l., Best Eventi 2 s.r.l. ed Eventi live s.r.l. Le persone giuridiche in questione erano state ritenute dal Giudice per le indagini preliminari gravemente indiziate dell'illecito previsto dagli artt. 21-25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al reato presupposto di corruzione propria attribuita a C. Andrea, soggetto che avrebbe rivestito posizione apicale degli enti e che avrebbe corrotto Giacomo Cu., assessore del Comune di Pescara. Il Tribunale ha …
Leggi di più… - 2. D.lgs. n. 231/2001: società unipersonale e gruppo societario sono responsabili?Avv. Ketty Colacino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Responsabilità amministrativa dipendente da reato. Introduzione – 2. I soggetti potenzialmente responsabili ex D.lgs. n. 231/2001. – 3. Astratta applicabilità della disciplina ex D.lgs. n. 231/2001 alla società unipersonale – 4. La responsabilità amministrativa dipendente da reato “di gruppo” 1. Responsabilità amministrativa dipendente da reato. Introduzione Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 disciplina l'ipotesi della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tale responsabilità sorge in capo all'ente a seguito della commissione, ovvero della tentata commissione (art. 26), …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Responsabilità degli enti collettivi per reati commessi dai suoi rappresentantiMaurizio Auteri · https://www.studiocataldi.it/ · 15 maggio 2021
Maurizio Auteri | 15 mag 2021 Violazione del D.lgs. 231/2001 in merito ai reati commessi dai responsabili dell'ente collettivistico per interessi dello stesso La responsabilità penale delle persone giuridiche Evoluzione legislativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche I requisiti di natura oggettiva Il sistema sanzionatorio La responsabilità penale delle persone giuridiche [Torna su] L'introduzione nel nostro ordinamento giuridico della responsabilità diretta degli enti per fatto reato è avvenuta ad opera del D.Lgs 231/2001. Questa novità legislativa, ormai abbastanza remota, è stata avvertita come una rivoluzione copernicana, in quanto ritenuta sovversiva del …
Leggi di più… - 5. S.r.l. unipersonali: si applica il Decreto 231 o no?Roberto Louhichi · https://www.filodiritto.com/ · 27 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 18941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18941 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 03/04/2004
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 542
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 30679/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza in data 11-7-2003 del Tribunale di Roma. Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Giovanni Rabacchi (per RI GI), che si è associato alle conclusioni del P.G..
FATTO
1.1.-. Con ordinanza in data 11 luglio 2003 il Tribunale di Roma, adito ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento con quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma aveva respinto in data 30-5-2003 la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di applicazione alla ditta individuale GI RI della misura cautelare della interdizione dall'esercizio dell'attività per la durata di un anno, prevista dall'art. 25 del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001. Con tale provvedimento il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'ambito soggettivo di applicazione della recente normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e della associazioni anche prive di responsabilità giuridica non potesse essere esteso alle imprese individuali. 1.2.-. Avverso questa ordinanza dell'11 luglio 2003 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendone l'annullamento per errata interpretazione del decreto legislativo n. 231 del 2001. Il ricorrente premette che il Tribunale del Riesame (e prima ancora il GIP) hanno ritenuto che il decreto in questione non fosse applicabile alle ditte individuali, in quanto il dato testuale del suo art. l non prevede tali soggetti tra i destinatati della normativa.
Il Procuratore della Repubblica di Roma rileva, invece, che, stando alla lettera della legge, una espressa esclusione riguarda soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 comma 3), e osserva che, allo scopo di non vanificare l'incidenza della normativa, il legislatore ha ritenuto di estendere la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, a quei soggetti, cioè, che (potendo più agevolmente sottrarsi ai controlli pubblici) risultano nel contempo "a maggior rischio" di attività illecite. Sotto il profilo soggettivo, in definitiva, la normativa in esame conosce un notevole ambito di applicazione, potendo il giudice applicare sanzioni nei confronti di società di capitali, società cooperative, fondazioni, enti privati e pubblici economici, società di persone, consorzi e associazioni non riconosciute, con le uniche eccezioni sopra menzionate, previste dal menzionato comma 3 dell'art. 1.
Non essendo contenuto nel decreto legislativo alcun accenno alle imprese individuali, il ricorrente è dell'avviso che "una interpretazione sistematica e razionale" del decreto medesimo induca a ritenere che il legislatore abbia inteso ricomprendere nell'ambito di applicazione delle nuova disciplina proprio quei soggetti economici che, dotati di strutture più "agili" e privi di qualsiasi forma di controllo, costituiscono con tutta evidenza un terreno fertile per il compimento di attività illecite.
Anche una interpretazione costituzionalmente orientata condurrebbe, secondo il Procuratore della Repubblica di Roma, alle medesime conclusioni. L'esclusione delle ditte individuali dall'ambito di applicazione della normativa in esame contribuirebbe, infatti, a realizzare una disparità di trattamento tra coloro che decidono di utilizzare forme semplici ed agili di impresa e coloro che, al contrario, stipulano un contratto di società con altre persone per conferire beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2047 c.c.). Infine il ricorrente sottolinea che la nuova normativa è applicabile anche alle società a responsabilità limitata unipersonali ed evidenzia, da un lato, che la possibilità per l'imprenditore indagato di cambiare veste giuridica all'impresa determinerebbe la facile elusione della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, e, dall'altro, che anche le ditte individuali spesso hanno una organizzazione interna piuttosto complessa, che prescinde nel suo funzionamento da un sistematico intervento del titolare della ditta per la risoluzione di ogni questione, sicché sarebbero evidenti i rischi di comportamenti "devianti" da parte dei dipendenti della ditta stessa.
DIRITTO
2.1.-. Il ricorso è infondato.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 -che ha come rubrica:
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300"- costituisce l'esercizio della delega contenuta in quest'ultima legge, che aveva disposto la ratifica sia della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, sia di varie convenzioni dell'Unione Europea in tema di protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee e di lotta alla corruzione.
La Convenzione OCSE (17 dicembre 1997) prevede che "ciascuna parte prende le misure necessarie, in conformità dei propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche nel caso di corruzione di un pubblico funzionario straniero", mentre, assai più specificamente, gli artt. 3 e 4 del Secondo Protocollo sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee (27 giugno 1997) si occupano della responsabilità e delle sanzioni delle persone giuridiche.
Queste convenzioni sono state approvate quando negli altri Stati e nelle sedi internazionali il principio della responsabilità degli enti si era oramai affermato e costituiscono la matrice delle scelte operate dal legislatore italiano con la legge n. 300 del 2000. In particolare, il legislatore italiano, dovendo stabilire quali dovessero essere gli enti destinatali della nuova disciplina (solo quelli con personalità giuridica o anche altri;
solo quelli privati o anche quelli pubblici), ha delegato il Governo ad emanare "un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale", ivi compresi gli enti pubblici, "eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri" (art 11, commi 1 e 2, della legge n. 300 del 2000). Conseguentemente l'art. 1 del decreto legislativo n. 231 del 2001 - dopo avere significativamente fissato il proprio ambito oggettivo di disciplina nella "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" (comma 1)- ha stabilito i confini soggettivi di applicazione della normativa in esso prevista, prevedendo che essa riguarda "gli enti fomiti di personalità giuridica" e "le società e associazioni anche prive di personalità giuridica" (comma 2) e che restano fuori dalla sua sfera di applicazione lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (comma 3).
I successivi artt.
5-8 del decreto legislativo n. 231 del 2001 dettano le regole sulla "responsabilità dell'ente" e fissano i criteri di imputazione all'ente dei reati commessi dai soggetti "di vertice" e dai dipendenti.
2.2.-. Dal conciso excursus normativo contenuto nel punto che precede emerge con chiarezza che il decreto legislativo n. 231 del 2001, superando il principio societas delinquere non potest, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità di enti collettivi conseguente a reato, espressamente definita amministrativa.
Quale che sia la natura giuridica di questa responsabilità "da reato", è certo che in tutta la normativa (convenzioni internazionali;
legge di delegazione;
decreto delegato) e, segnatamente, nell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001 essa è riferita unicamente agli "enti", termine che evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto metaindividuali, tanto che, come si è visto, i successivi commi della disposizione da ultimo menzionata ne specificano l'ambito soggettivo di applicazione. D'altra parte sulla riferibilità della nuova disciplina esclusivamente agli enti collettivi è oltremodo chiara la relazione governativa sul decreto legislativo n. 231 del 2001, nella quale si puntualizza che l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi è stata dettata da ragioni di politica criminale, che consistevano, da un lato, in esigenze di omogeneità delle risposte sanzionatorie degli Stati, e, dall'altro, nella consapevolezza di "pericolose manifestazioni di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa". In particolare, richiamando testualmente un passo della relazione della commissione Grosso sul progetto preliminare di riforma del codice penale, la relazione al decreto legislativo n. 231 prende in considerazione l'ente collettivo "quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente".
Infine la responsabilità dell'ente è chiaramente aggiuntiva, e non sostitutiva, di quella di persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Quanto poi alla tematica delle vicende modificative che possono interessare i soggetti di diritto metaindividuali (e cioè le operazioni di riorganizzazione dell'ente o delle sue risorse capaci di incidere in vario modo sulla sua identità, potendone derivare ora una più o meno radicale "trasfigurazione", ora addirittura la "scomparsa" dell'ente stesso quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con correlata traslazione dell'universo dei suoi rapporti in capo ad uno o più differenti organismi), le apposite previsioni di cui agli artt. 28 e ss del decreto legislativo n. 231 puntano proprio ad evitare che tali vicende (che, generalmente, dipendono da libere iniziative degli interessati) si traducano in strumenti di elusione dei meccanismi sanzionatoli di nuovo conio. 2.3.-. Per le argomentazioni svolte deve concludersi che correttamente il Tribunale di Roma ha escluso che l'ambito soggettivo di applicazione della recente normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e della associazioni anche prive di responsabilità giuridica potesse essere esteso alle "imprese individuali". Deve solo aggiungersi che la situazioni poste a raffronto dal ricorrente ("imprese individuali" ed enti collettivi) presentano spiccati caratteri di diversità, sicché non è neppure ipotizzarle una disparità di trattamento con violazione dell'art. 3 Cost.. In ogni caso il divieto di analogia in malam partem impedisce una lettura della normativa in esame che, come prospettato dal Procuratore della Repubblica di Roma, ne estenda le previsioni anche alle "ditte individuali": si tratterebbe, infetti, di una interpretazione evidentemente contraria all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004