Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
Per "giudice che procede",competente,come tale,ai sensi dell'art.279 c.p.p.,in materia di misure cautelari,deve intendersi non la persona fisica ma l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti.Ne consegue che non vi è violazione di detta norma allorché su una richiesta in materia "de libertate" si pronunci il tribunale in composizione diversa da quella davanti alla quale è in corso il giudizio di merito.Nè si configura,in tal caso,inosservanza dell'art.525,comma 2,c.p.p.,atteso che la regola ivi affermata del'immutabilità del giudice non riguarda gli autonomi procedimenti incidentali,fra i quali rientrano quelli concernenti la materia suddetta.(diff.,Cass.VI,c.c.7 luglio 1998 n.2469,Morabito,in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/1998, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Vito La Gioia Presidente del 1.10.1998
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " OR EL " N. 4710
3. " Edoardo Fazzioli " REGISTRO GENERALE
4. " PP De NA " N. 21159/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CA VI, nato a [...] il 25 - 5 - 1959
avverso l'ordinanza in data 3-3-98 del Tribunale di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Macrì, udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. G. Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano confermava quella in data 27 dicembre 1997 con la quale il Tribunale di Varese aveva rigettata l'istanza di scarcerazione di termini massimi di custodia cautelare relativi alla fase delle indagini preliminari presentate da VI CA.
Il Tribunale - dopo avere premesso che nei confronti dell'istante era stata emessa una prima ordinanza di custodia cautelare in carcere nel gennaio 1994 per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (procedimento c.d. "Isola Felice I") e altra ordinanza restrittiva nel settembre 1995 per associazione mafiosa, detenzione e porto illegali di armi, detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti, tentata estorsione continuata - rilevava che l'istanza rappresentava la reiterazione di altre precedenti istanze, disattese con ordinanze del 16 maggio 1997 e del 25 luglio 1997, con le quali erano state ritenute insussistenti i presupposti di cui all'art. 297, 3^ comma, c.p.p.. Unico elemento sopravvenuto alle precedenti dichiarazioni era rappresentato dalla circostanza che il CA, nell'ambito del procedimento Isola Felice I, all'esito del giudizio di 1^ grado, era stato assolto dall'imputazione di partecipazione all'associazione finalizzata al narco-traffico. Tale elemento, però, non rappresentava un fatto a favore dell'imputato, in quanto, esclusa la commissione del reato da parte del CA, non poteva profilarsi alcune ipotesi di connessione qualificata tra il predetto reato e quelli contestati con la seconda ordinanza custodiale. Il Tribunale disattendeva, inoltre, una eccezione relativa alla composizione del Collegio che aveva emessa l'ordinanza impugnata, in quanto composto da giudici diversi da quelli che componevano il collegio giudicante del procedimento Isola Felice II. A parere del Tribunale il principio della immutabilità del giudice ex art. 525 cpp. non significa che relativamente a un autonomo procedimento incidentale il collegio debba essere composto dagli stessi giudici della fase dibattimentale.
Ha proposto ricorso per cassazione il CA il quale con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 279 cpp, sostenendo che tale norma che dispone sull'applicazione e sulla revoca di misura cautelare personale "provvede il giudice che procede" da identificarsi con il collegio che ha la cognizione del procedimento. Il CA ha dedotto per vizio di motivazione per aver illogicamente il Tribunale ritenuto che l'assoluzione nell'ambito del procedimento "Isola Felice I" rappresentasse un fatto sfavorevole per l'imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero con l'espressione "giudice che procede", competente ai sensi dell'art. 279 c.p.p. all'applicazione o alla revoca delle misure o alle modifiche delle loro modalità esecutive il legislatore non ha inteso riferirsi all'identità fisica del giudice, ma all'ufficio che ha la disponibilità materiale degli atti.
Come ha esattamente sottolineato il giudice "a quo", il principio della immutabilità del giudice sancito dal secondo comma dell'art.525 c.p.p., se impedisce che il collegio possa subire variazioni nel corso di un procedimento, non comporta che, relativamente a un autonomo procedimento incidentale, quale quello concernente i provvedimenti cautelari, il collegio debba essere composto dagli stessi giudici della fase dibattimentale.
Passando l'esame del merito, del tutto logicamente il primo giudice ha sottolineato che, essendo stato il CA assolto dal reato di partecipazione a un sodalizio finalizzato al narco-traffico nell'ambito del procedimento "Isola Felice I", non era più configurabile alcuna ipotesi di connessione qualificata tra il medesimo reato e quelli contestati con la seconda ordinanza custodiale.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000= alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di L. 500.000= in favore della Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 1998