Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
Non sussiste il vizio di ultrapetita se il giudice, richiesto dell'arretramento e riduzione in pristino di una costruzione perché in violazione delle distanze legali, ne ordina la demolizione, attività materiale necessaria per realizzare l'arretramento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC CE, AC NI BATTISTA, elettivamente Domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ANTONINO FORZANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AR TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONE XIII 464, presso lo studio dell'avvocato , BONTEMPO A.N., difesa dall'avvocato ANTONINO TRIFILÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 268/96 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 13/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato Leone Elio AQUINO, per delega dell'avv. A. FORZANO depositata in udienza difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha depositato atti amministrativi;
udito l'Avvocato GI GIACOBBE, per delega dell'avv. A. TRIFILÒ depositata in udienza, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso le non ha ritenuto ammissibile il deposito degli atti ,del ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore;
Generale Dott. VI GAMBARDELLA che, ritenuta ammissibile la produzione degli atti amministrativi, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 13 settembre 1973, SA DA convenne, davanti al Tribunale di Patti, VI e GI IS AC. Espose che i convenuti avevano intrapreso la ricostruzione e l'ampliamento di un loro fabbricato in Patti Marina, via G. Colombo, confinante con un terreno edificabile di sua proprietà; avevano costruito ex novo il muro perimetrale est a distanza di circa m. 1,50 dal confine, creando anche delle vedute le quali pregiudicavano il suo diritto di costruire in aderenza;
avevano realizzato uno sporto a distanza inferiore a quella legale;
avevano istallato abusivamente un'antenna televisiva sul tetto della casa di essa attrice. Aggiunse che il dante causa dei convenuti aveva aperto, in altro fabbricato attiguo e prospiciente detto terreno, quattro luci irregolari con soglie di marmo sporgenti.
Domandò la riduzione in pristino e l'arretramento, sino a raggiungere la distanza di tre metri.
VI e GI IS AC risposero che avevano ricostruito un vecchio fabbricato, il cui piano sopraelevato non aveva alcuna veduta o sporto;
che la grondaia esisteva da tempo immemorabile;
che erano pronti a regolarizzare le luci;
che le soglie costituivano ornato;
che l'antenna era stata istallata sul muro perimetrale con il consenso della DA. Chiesero il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'eliminazione della servitù di veduta dalla terrazza della DA.
Istruita la causa con consulenza tecnica, il Tribunale, con sentenza non definitiva 2 - 9 marzo 1980, condannò gli AC a rendere conformi a legge, con idonea inferriata, le finestre luci aperte sul lato est e le finestre luci aperte nel prospetto sud;
ad eliminare le sporgenze delle soglie di marmo;
respinse le altre domande proposte dall'attrice e rimise la causa in istruttoria per la decisione sulla domanda riconvenzionale e sulle spese. Pronunziando sull'appello principale proposto da SA DA e sull'appello incidentale proposto da VI e GI IS AC, la Corte d'Appello di Messina condannò i germani AC a demolire e ad arretrare fino a tre. metri dal confine con il terreno DA il fabbricato posto a primo piano terra, nonché a demolire il muro lato est costruito in aderenza al muro di cinta del terreno DA;
a togliere l'ancoraggio dell'antenna televisiva posto nella parete est del secondo piano del fabbricato DA ed a far si che l'antenna televisiva non si proietti sullo spazio soprastante il tetto dell'edificio; a togliere il tubo di scarico delle acque piovane ubicato nel prospetto lato sud del secondo fabbricato AC prospiciente il terreno DA.
Ricorrono per cassazione VI e GI IS AC con due motivi;
resiste con controricorso SA DA. MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento del ricorso, i ricorrenti deducono:
1.- Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;
ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Nell'atto di citazione, l'attrice aveva inteso soltanto contrastare l'apertura di vedute che, in futuro, non le avrebbero permesso la costruzione in aderenza.
Condannando i ricorrenti alla demolizione ed all'arretramento della soprelevazione, innalzata sul loro preesistente fabbricato, fino alla distanza di tre metri, nonché alla demolizione del muro lato est realizzato in aderenza al muro di cinta dell'attrice, la Corte d'Appello ha emesso una pronunzia viziata dalla mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.
2.- Violazione e falsa applicazione di legge, inesistenza della norma relativa alla distanza minima dal confine per le costruzioni nel comune di Patti, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: artt. 873, 875 comma 1, 877 comma 2 cod. civ., 113, 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice.
La Corte d'Appello ha considerato vigente la regola della distanza minima dal confine sulla base della certificazione del Sindaco di Patti, incorrendo in un duplice errore di metodo e di merito. Non ha avuto conoscenza diretta del testo normativo, ma ha delegato al Sindaco l'attività interpretativa propedeutica alla specificazione della norma e, per conseguenza, la facoltà di interpretare e di imporre la prescrizione concreta. L'omesso esame della fonte ha impedito alla Corte di valutare, oltre l'esistenza materiale della disposizione, la sua effettiva operatività. In realtà, la norma non contiene alcuna limitazione al diritto di prevenzione, in quanto decreta per la zona B del Comune di Patti i divieti a costruire a distanza inferiore ai cinque metri e in aderenza al preesistente edificio.
2.- Il ricorso deve essere respinto.
2.1 È risaputo che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie un'istanza, la quale, pur non essendo espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda proposta in giudizio, quando la domanda stessa con particolare riguardo al petitum ed alla causa petendi si trova in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non estende il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta (Cass., Sez. 11, 20 maggio 1997, n. 4461). Alla luce di questo principio, non può considerarsi viziata da ultra petizione la sentenza che, decidendo sulla domanda di arretramento di una costruzione fino ad una certa distanza, pronunzia la demolizione e l'arretramento fino alla distanza richiesta. In verità, nell'ambito di una azione diretta a far conseguire il rispetto delle distanze legali tramite la rimessione in pristino, la demolizione raffigura l'attività materiale necessaria per conseguire l'arretramento, di talché la richiesta di condanna a demolire deve considerarsi implicita nell'istanza di condanna ad arretrare. Orbene, in citazione l'attrice non ebbe a domandare soltanto la regolarizzazione o la chiusura delle vedute. Dalla sentenza impugnata - dallo svolgimento del processo a pag. 4 e dai motivi della decisione a pag.
6 - risulta che l'attrice, tanto in citazione quanto in sede di conclusioni finali, richiese la riduzione in pristino e l'arretramento delle costruzioni fino a raggiungere la distanza di tre metri. Poiché il risultato materiale dell'arretramento non può essere conseguito senza la demolizione dell'opera costruita in violazione della distanza suddetta, nella richiesta di arretramento deve considerarsi implicita la domanda di demolizione. Pertanto, non sussiste la dedotta divergenza tra il chiesto ed il pronunziato e la istanza accolta non può considerarsi diversa o nuova rispetto alla istanza originaria.
2.2 Non può essere accolto neppure il secondo motivo. Nella sentenza impugnata si legge che, dalla certificazione del Sindaco di Patti, risultava che il terreno, per cui è causa, ricadeva nella zona B2; che in detta zona era prescritta la distanza minimi assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e che non era prevista la costruzione in aderenza. La Corte d'Appello ha utilizzato la certificazione dell'amministrazione comunale per avere cognizione delle norme del piano regolatore e del luogo in cui sorge la costruzione, al fine di giudicare della applicabilità o no al caso di specie delle statuizioni del piano. Non sussiste il dedotto errore di metodo, perché la Corte si è procurata la conoscenza della norma di diritto tramite la fonte, che l'ha emanata e, in materia di accertamento dei fatti, sempre tramite la certificazione dell'amministrazione comunale ha identificato il luogo in cui sorge l'edificio. Non sussiste neppure l'asserito errore di merito, perché il divieto in assoluto di costruire a distanza inferiore a dieci metri o in aderenza, contenuto nel piano regolatore, impedisce l'esercizio della prevenzione.
Afferma la giurisprudenza, invero, che in materia di distanze legali tra costruzioni, il criterio della prevenzione non è applicabile quando la disciplina urbanistica locale, essendo diretta ad assicurare comunque uno spazio libero tra le costruzioni per soddisfare esigenze pubblicistiche, prescriva che le costruzioni stesse debbano essere tenute ad una determinata distanza dal confine (Cass., Sez II, 19 maggio 1997, n. 4438; Cass., Sez. 11, 14 giugno 1997, n. 4438; Cass. , Sez. 11, 29 agosto 1997, n. 8231) . Tale è il significato del divieto con nel piano regolatore del comune di Patti di costruire a distanza di cinque metri o in aderenza, che lo stesso ricorrente non contesta.
D'altra parte, non è consentito prendere in esame in questa sede il problema del tempo dell'entrata in vigore del piano regolatore, trattandosi di questione del tutto nuova (prospettata per la prima volta nelle memorie difensive).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 278.600 oltre lire 2.500.000 per gli onorari. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 Febbraio 1999