Sentenza 3 giugno 2005
Massime • 1
Costituisce arma impropria la catena destinata al blocco di sicurezza di una ruota del ciclomotore al fine di impedirne il furto, trattandosi di strumento che, ancorché suscettibile di porto per giustificato motivo, può, in determinate circostanze, essere usato come strumento contundente e, dunque, di offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2005, n. 44695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44695 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/06/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1301
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO TR - Consigliere - N. 5155/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO CO (data ricorso 29/04/2004), nato ad [...] il [...];
avv. Grilli Carlo, difensore di:
FA IM TR, nato a [...] il [...] avv. Gandolfi Franco, difensore di:
RI CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 16 settembre 2004. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Dr. Francesco Mauro IACOVIELLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR CO, NA CA e FF IM TR erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Milano, dei reati di ingiurie, lesioni personali aggravate (ai sensi degli artt. 110-582 cpv. c.p., - art. 585 c.p., commi 1 e 2) il OR era accusato inoltre del reato di cui all'art. 610 c.p.. In sintesi, i fatti consistevano in un'aggressione posta in essere dai prevenuti in danno di La MO CH e IN RI, che, per banali ragioni di viabilità, avevano percosso con pugni e calci nonché con una catena d'acciaio, procurando al primo lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette (contusione cranica, ferita lacero contusa parietale e contusione nasale) ed al secondo in meno di giorni venti (rottura del timpano) con l'aggravante dell'uso di arma impropria. Il OR aveva poi impedito al IN di scendere dall'autovettura, a bordo della quale viaggiava, e di prestare soccorso all'amico aggredito, anche se, alla fine, era riuscito comunque a scendere ed era stato, a sua volta, aggredito). Con sentenza dell'1 luglio 2003, il Tribunale dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, con le attenuanti generiche e l'attenuante del danno risarcito, giudicate prevalenti rispetto alle aggravanti contestate e, con il vincolo della continuazione per il OR, e per tutti applicata la diminuente del rito appreviato, li condannava alle pene di seguito indicate, con il beneficio della sospensione condizionale: OR alla pena di mesi quattro e giorni quattro di reclusione;
NA, mesi quattro di reclusione;
FF, mesi quattro e giorni quattordici di reclusione.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore degli imputati, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, conveniva la pena detentiva inflitta agli appellanti ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, nei termini seguenti: OR: euro 4.960,00 di multa;
NA; euro 4.800,00 di multa;
FF: euro 5.360,00 di multa;
concedendo a tutti il beneficio della non menzione e confermando nel resto.
Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori di NA e FF nonché il OR hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno di essi affidato alle ragioni di censure indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso proposto dal OR si articola in tre distinti motivi. Il primo motivo denuncia erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 585 c.p., art. 4, comma 2, e art. 59 c.p., sul riflesso che, erroneamente, la Corte di merito aveva ritenuto sussistente l'aggravante in contestazione, posto che la catena destinata alla sicurezza di un ciclomotore non poteva ritenersi arma impropria ai fini della relativa applicazione. Era, ad ogni modo, mancata l'indagine sulla preordinazione dell'utilizzo dell'arnese da parte dell'agente e, ad ogni modo, non sussistevano le condizioni per l'estensibilità dell'aggravante ai sensi dell'art. 59 c.p., in quanto la catena era stata usata dal solo FF in modo del tutto estemporaneo ne' prevedibile ne' prevenibile, senza alcun preventivo concerto. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p., comma 1, lett. b) c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 610 c.p., sul rilievo che la fattispecie in oggetto non integrava gli estremi del reato ipotizzato. Il terzo motivo denuncia omessa motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 133 c.p., sull'assunto che sussistevano i presupposti per la riduzione della pena nei limiti edittali. Il ricorso proposto nell'interesse di FF si fonda sui seguenti motivi. Il primo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, sotto il profilo che, nonostante l'assenza di esso istante nel corso del processo di secondo grado, non era stata dichiarata la contumacia.
Il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) eccependo la nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia emessa dal Tribunale di Milano il 25/02/2003, con conseguente nullità di tutti gli atti derivanti, mancando la prova dell'osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 662 c.p.p., comma 3. Il terzo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 606 c.p., lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto del primo motivo d'appello, sul riflesso dell'infondatezza dell'affermazione del giudice di appello secondo cui la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato doveva intendersi preclusiva della possibilità di sollevare eccezioni sulla ritualità degli atti e, dunque, anche quella relativa al mancato rispetto dei termini a comparire.
Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p., lett. b) ovvero mancanza di motivazione con riferimento alla parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si ritiene sussistente l'aggravante dell'art. 585 c.p., comma 2. Il quinto motivo denuncia identico vizio di erronea applicazione di lege penale laddove il giudice di appello aveva sostituito la pena detentiva inflitta dal primo giudice con pena pecuniaria in violazione dei parametri previsti dall'ordinamento, sulla base di un erroneo parametro di calcolo (quaranta euro di multa). Sostiene al riguardo che la modifica apportata alla L. n. 689 del 1981, art. 53, comma 2, dalla L. n. 134 del 2003, secondo cui il parametro di conversione da pena detentiva a pena pecuniaria (prima fissato in ragione di lire 75.000 al giorno) è stato sostituito dal valore discrezionalmente fissato dal giudice e comunque non inferiore all'importo fissato dall'art. 135 c.p., in quanto norma più sfavorevole non avrebbe potuto applicarsi ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella, di guisa che l'applicazione della nuova legge comportava inammissibile reformatio in peius.
Il sesto motivo denuncia mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine alle ragioni che hanno portato ad applicare un tasso di conversione pari ad euro 40,00 per ogni giorno di reclusione.
Il ricorso del NA si articola, a sua volta, in tre motivi. Il primo deduce l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo di un'arma impropria.
Il secondo motivo denuncia identico vizio di legge con riferimento al mancato riconoscimento in favore di esso istante del criterio attributivo della responsabilità previsto dall'art. 116 c.p.. Il terzo motivo denuncia abnormità o comunque erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'autonoma decisione di convertire la sanzione irrogata dal giudice di primo grado (pena detentiva condizionalmente sospesa) nella corrispondente (esigibile) pena pecuniaria.
2. - L'identità della censura afferente alla sussistenza dell'aggravante dell'uso di arma impropria, presente in tutti i ricorsi, ne consiglia la contestuale trattazione, al fine di evitare inutili ripetizioni.
In proposito, varrà osservare che tutti i ricorrenti dubitano che nella fattispecie oggetto di giudizio, caratterizzata dalla violenta aggressione posta in essere dai tre imputati, nel corso della quale uno di essi aveva infetto i colpi con una catena antifurto in dotazione del suo motoveicolo, fosse ravvisabile l'aggravante in questione e, poi, che la stessa fosse estensibile anche agli altri due aggressori, pur essendo iniziativa estemporanea ed autonoma del terzo.
La censura è destituita di fondamento sotto entrambi i profili che la sostanziano. Quanto al primo, risulta giuridicamente ineccepibile l'assunto della Corte di merito che, nel rigettare identica contestazione sollevata in sede di gravame, ha qualificato arma impropria la catena, pur portata per giustificato motivo, sulla base del combinato disposto dall'art. 585, comma 2, e dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2. Non può infatti dubitarsi, nel caso di specie, che la legittimità del porto dell'attrezzo, destinato al blocco di sicurezza di una ruota del ciclomotore al fine di impedirne il furto, non abbia incidenza alcuna ai fini della sussistenza dell'aggravante, essendo determinante ed assorbente il rilievo pregiudiziale della riconducibilità della catena alla categoria delle armi improprie, in quanto strumento che, ancorché suscettivo di porto per giustificato motivo (lo scopo antifurto anzidetto) può, in determinate circostanze, essere usato come strumento contundente e, dunque, di offesa (cfr., da ultimo, Cass. 20/12/2004, n. 1762, rv 230741). Sotto il secondo profilo, quello dell'estensibilità dell'aggravante, in pretesa violazione dell'art. 59 c.p., comma 2, non offre il destro a critiche di sorta la motivazione resa dalla Corte di merito che ha giustamente optato per la soluzione affermativa, che postula, come è noto, la consapevolezza o la colpevole ignoranza o l'erroneo colpevole convincimento dell'inesistenza determinato da colpa. Siffatta opinione è, infatti, radicata nello sviluppo incontroverso dei fatti di causa che se hanno registrato, nei due momenti cronologicamente distinti attraverso i quali si è svolta l'aggressione delle persone offese, l'uso di catena da parte del solo FF, hanno visto, nondimeno, l'immediata partecipazione degli altri due che, se non avevano potuto concordare l'uso della catena nè, in ipotesi, impedirne l'utilizzazione, avrebbero quanto meno potuto dissociarsi dall'azione violenta, anziché partecipare attivamente ad essa e proseguire, poi, nell'aggressione, infierendo con pugni e calci quando la vittima, colpita dalla catena, era riversa a terra.
3. - Venendo ora ai restanti motivi delle singole impugnazioni, si osserva quanto segue.
Con riferimento al secondo motivo del ricorso proposto dal OR, relativo alla pretesa insussistenza del reato di cui all'art. 610 c.p., va detto che non è meritevole di censura, in quanto tecnicamente e logicamente corretta, l'argomentazione del giudice di merito che, nel rigettare identica questione di diritto sollevata in sede di appello, aveva ritenuto che nella condotta in esame fossero ravvisabili gli estremi del reato in questione, in quanto l'azione violenta era finalizzata ad impedire al soggetto passivo di uscire dall'autovettura per dare man forte all'amico aggredito, di guisa che si era risolta in una significativa, pur se temporanea, limitazione della libertà di locomozione dello stesso destinatario, comunque protrattasi per apprezzabile lasso di tempo.
Il terzo motivo, relativo al dedotto difetto motivazionale, in ordine al regime sanzionatorie va disatteso, posto che, in accoglimento di specifico motivo di gravame proposto dallo stesso OR, il giudice di appello, dopo avere implicitamente apprezzato la congruità della pena detentiva irrogata dal primo giudice e, per converso, ritenuto l'infondatezza delle doglianze di parte, aveva disposto la conversione della stessa in pena pecuniaria.
Per quanto concerne, ora, l'impugnazione del FF, il primo motivo, relativo al mancato rilievo della contumacia, è manifestamente infondato, essendo pacifica acquisizione giurisprudenziale che la mancata declaratoria non è causa di nullità.
Destituite di fondamento, sono poi, la seconda e terza censura, che ripropongono l'eccezione di rito sollevata in sede di gravame, in ordine all'asserita illegittimità della dichiarazione di contumacia in primo grado, sul rilievo che non era stata rilevata l'inosservanza dei termini a comparire. In proposito, è affatto corretta l'argomentazione di risposta della Corte di merito che ha rilevato come, all'udienza nella quale avrebbe potuto essere sollevata l'eccezione, il difensore presente nulla aveva obiettato ne' alcuna eccezione era stata sollevata nel corso delle tre successive udienze, in una delle quali era stato acquisito l'atto di remissione della querela, e successivamente era stata proposta ed accolta la richiesta del rito abbreviato.
L'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato precludeva ogni contestazione in merito alla ritualità, legittimità e piena utilizzabilità degli atti in base ai quali la stessa richiesta era stata proposta.
Ora, è risaputo che l'opzione per il rito speciale comporta il congelamento del materiale probatorio, da utilizzare ai fini della decisione, all'atto della richiesta, per effetto dell'accettata decidibilità del processo allo stato degli atti, sull'implicito presupposto della piena legittimità e completezza del compendio di prova. Stante tale effetto di preclusione, in omaggio alla logica deflattiva che, notoriamente, connota la previsione del rito speciale, è onere dell'interessato eccepire preliminarmente - e, dunque, prima dell'introduzione del procedimento - l'eventuale illegittimità, per qualsivoglia ragione, dell'acquisizione del materiale probatorio, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice. Una volta definita la posizione processuale dell'istante sulla base degli atti sino a quel momento acquisiti, non è dato poi riproporre in un grado di giudizio successivo le questioni di rito afferenti alla legittimità della relativa acquisizione (cfr., tra le tante, Cass. sez. 6^, 22/03/2000, n. 6251, rv 216313). Analogamente deve ritenersi preclusa, in mancanza di tempestiva eccezione, qualsivoglia, successiva, contestazione sulla ritualità di svolgimento dell'udienza nel corso della quale è stata proposta ed accolta la richiesta di rito speciale.
Infondato è pure il quinto motivo riguardante la disposta sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla base di un illegittimo parametro di conversione. Ed infatti, l'osservazione in ordine all'inapplicabilità retroattiva del nuovo sistema discrezionale introdotto dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, in modifica del precedente testo della L. n. 689 del 1981, art. 53, comma 2, è palesemente infondata, in quanto trascura di considerare che, ai sensi dell'art. 5 stessa legge, comma 3, le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso e, per tali procedimenti, l'applicazione è consentita anche nel giudizio di legittimità. Va, da ultimo disattesa la sesta doglianza, riguardante alla mancata motivazione in ordine ai motivi che avevano portato il giudice di appello ad optare per il tasso di conversione prescelto, trattandosi di scelta meramente discrezionale devoluta al giudice di merito, da esercitare, alla stregua delle circostanze oggettive e soggettive della fattispecie (nel caso di specie implicitamente apprezzate), entro il limite minimo e massimo previsto dalla norma (non inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non superiore di dieci volte tale ammontare), senza che occorra una specifica motivazione sul punto.
Da ultimo, i due residui motivi del ricorso del NA. Il secondo motivo, afferente al mancato riconoscimento in favore di esso istante del criterio attributivo della responsabilità previsto dall'art. 116 c.p. è infondato ed il giudizio d'infondatezza si riconnette, chiaramente, alla ricostruzione della vicenda ritenuta dai giudici di merito, secondo cui il NA ha partecipato attivamente all'aggressione delle persone offese anche dopo che il FF aveva fatto uso della catena, così accettandone implicitamente, ma univocamente, le modalità e, dunque, rispondendo a pieno titolo della più grave fattispecie delle lesioni personali aggravate, senza possibilità alcuna di ridimensionamento giuridico nei termini indicati dalla menzionata norma sostanziale. Per quanto riguarda, infine, l'ultima doglianza riguardante la pretesa abnormità della disposta conversione della pena pecuniaria anche nei confronti di esso istante che non ne aveva fatto richiesta, se ne coglie ictu oculi l'inammissibilità sotto un duplice riflesso. In primo luogo, perché difetta l'interesse del ricorrente a dolersi di tale trattamento che, comunque, era per lui più favorevole, tenuto conto del fatto che, contrariamente a quanto da lui ritenuto, rimaneva comunque ferma la concessione della sospensione condizionale della pena, alla luce della locuzione di rito conferma nel resto apposta al dispositivo.
In secondo luogo, pur indipendentemente dalla questione della concedibilità d'ufficio del beneficio (risolta in senso positivo da Cass. sez. 3^, 08/02/2005, n. 9496, rv. 231122), la conversione era stata, comunque, specificamente richiesta da uno degli appellanti (il OR), di guisa che il motivo poteva ritenersi estensibile agli altri, a norma dell'art. 587 c.p.p., comma 1. 4. - Per tutto quanto precede, tutti e tre i ricorsi devono essere rigettati con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005