Sentenza 27 settembre 2018
Massime • 1
In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la nozione di "indispensabili esigenze di vita" deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall'art. 2 Cost., atteso che tali esigenze vanno riferite ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non tramite il lavoro o, comunque, assentandosi dal domicilio. (In applicazione del principio la Corte rigettato il ricorso avverso il diniego dell'autorizzazione a recarsi ad un colloquio finalizzato alla successiva iscrizione ad un corso scolastico per adulti, evidenziando come l'attività di studio non era in atto, ma solo eventuale).
Commentario • 1
- 1. Assoluta indigenza: come si deve valutareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 febbraio 2024
1. La questione: situazione di assoluta indigenza Il Tribunale di Bologna aveva accolto un appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia avverso un'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia aveva autorizzato l'imputato ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell'accusato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lo svolgimento di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2018, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2018 |
Testo completo
0 1733-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2106/2018 GIACOMO PAOLONI CC 27/09/2018 ANDREA TRONCI - R.G.N. 24989/2018 ANGELO COSTANZO -Relatore ORLANDO VILLONI ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MB AN nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/05/2018 il Tribunale di Torino-sezione del riesame ha dichiarato inammissibile l'appello di AN TA, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, contro il provvedimento con cui la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di TA di essere autorizzato a recarsi presso la sede del C.I.P.I.A. 2 (Centro Provinciale per l'iscrizione ai corsi scolastici degli adulti 2) per sostenere un colloquio finalizzato a consentirgli di iscriversi a un corso di studio "non profilandosi le esigenze sottese alla richiesta di primaria necessità" (così nel provvedimento sottoscritto dal Presidente della quarta sezione penale della Corte di appello). Il Tribunale ha motivato la sua decisione richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui i provvedimenti "non incidenti in modo stabile sulle caratteristiche fondamentali della misura cautelare" sono inoppugnabili ex art. 310 cod. pen. (pag. 3) 2. Nel ricorso di TA si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo inosservanza del combinato disposto degli articoli 284, comma 3, e 310 cod. proc. en., rilevando che in materia esistono due diversi orientamenti di questa Corte e che, nella fattispecie, la richiesta di autorizzazione a allontanarsi dal domicilio riguarda “evento logicamente prodromico ad una modifica strutturale e con effetti continuativi del concreto regime degli arresti domiciliari", essendo richiesta la frequentazione dei corsi scolastici, per cui il diniego della autorizzazione equivale a negare una modifica strutturale e continuativa della misura cautelare domiciliare. Inoltre, ha osservato che "le indispensabili esigenze di vita" considerate dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. non sono soltanto quelle materiali ma possono anche essere spirituali, come quelle collegate al diritto all'istruzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono impugnabili mediante appello ex art. 310, cod. proc. pen. i provvedimenti che incidono sulla misura cautelare degli arresti domiciliari per periodi prolungati ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. (per esempio, il diniego dell'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa), i quali, proprio per il loro carattere permanente, si riverberano in misura apprezzabile sul regime cautelare, qualificandosi, pertanto, come ordinanze cautelari. Invece, sono inoppugnabili i provvedimenti relativi alla autorizzazione a allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare riferiti a singoli eventi o necessità perché non 2 incidendo in modo stabile sulla afflittività della misura cautelare (Sez. 5, n. 26601 del 21/02/2018, Rv. 273227; Sez. 4, n. 11406 del 23/02/2016, Rv. 266303; Sez. 2, n. 17857 del 12/03/2015, Rv. 263757).
2. Sotto questo profilo, l'ordinanza della quale si chiede l'annullamento è impugnabile perché riguarda la regolazione di una situazione (la frequentazione continuativa di un corso scolastico) che per la sua struttura potrebbe incidere in modo stabile sulla applicazione degli arresti domiciliari. Altra questione è se l'oggetto della autorizzazione negata rientri fra le "indispensabili esigenze di vita" che l'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. richiede sussistano affinché la persona sottoposta agli arresti domiciliari sia autorizzata a allontanarsi dal suo domicilio. Come osservato nel ricorso, tali esigenze non devono intendersi in senso meramente materiale o economico, ma tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall'art. 2 Cost.: vanno riferite ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non tramite il lavoro o, comunque, assentandosi dal domicilio (Sez. 2, n. 16964 del 30/03/2016, Rv. 266553; Sez. 6, n. 2530 del 1/07/1999, Rv. 214929). Tuttavia, dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza", emerge che la valutazione del giudice deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui deve essere dato conto nella motivazione del relativo e l'autorizzazione può concedersi solo in presenza di situazioni obbiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter fare fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata (Sez. 6, n. 553 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 265705; Sez. 3, n. 3649 del 17/11/1999, dep. 2000, Rv. 215522).
3. L'oggetto della richiesta di autorizzazione non risulta riconducibile al genere di situazioni suindicate anche perché afferente a una attività di studio non in atto ma solo eventuale. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/09/2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Costanzoforstan Giacomo Paoloni hlice. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GEN 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Peja Esposito