Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 026 41/0 1 CANCELLE A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 13673/1998Composta dai magistrati: Dott. Marino Donato Santojanni • Presidente 66 Paolino Dell'Anno - Consigliere 66 Stefano Maria Evangelista 66 Rep. 66 Pasquale Picone Relatore Cron. Shel 66 Gabriella Coletti 66 Ud. 21.12.2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunziato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OR dal Sig. SENTENZA per diritti L. 3000 il 23 FEB. 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE 5615 da ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Giovanni Mulas, Mario Poti e Domenico Ponturo che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RI PP;
-intimata- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Potenza n. 515 in data 18 maggio 1998 (R.G. 615/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. A. Sgroi per delega dell'avv. Ponturo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Potenza ha rigettato l'appello proposto dall'Inps e confermato la sentenza con la quale il Pretore della stessa sede, in accoglimento della domanda 4/ proposta da PP RI, aveva dichiarato il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, elenco dal quale era stata cancellata per l'anno 1987. Il Tribunale, respinta l'eccezione di rito di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, ha ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la RI ed il suocero nel periodo aprile-dicembre 1987 sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro e della prova testimoniale, osservando che non si potevano desumere elementi significativi in contrario dal rapporto familiare (non era risultato che vi fosse convivenza) e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro, secondo la quale egli stesso si occupava direttamente della coltivazione. 2 La cassazione della sentenza è chiesta dall'Inps con ricorso per due motivi. Non si è costituita nel giudizio di legittimità PP RI. Motivi della decisione Il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 112-116 c.p.c., dell'art. 5 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, nonché dell'art. 17 della legge 11 marzo 1970, n. 83, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., muove alla sentenza critiche che, sebbene formalmente separate in due motivi, vanno unitariamente considerate. Si deduce, in primo luogo, che la RI aveva affermato, nell'atto introduttivo del giudizio, di avere lavorato alle dipendenze del suocero TO La TO per un numero di giornate superiori a cinquantuno, ma quale fosse in concreto il numero 4 di giornate non era stato accertato, sicché la sentenza aveva inammissibilmente dichiarato un diritto (all'iscrizione negli elenchi ai fini assicurativi) senza determinarne il reale contenuto. L'accertamento dell'effettivo numero di giornate lavorative, precisa ulteriormente l'Istituto, non era stato possibile a causa dell'estrema genericità della prova testimoniale, da cui risultava soltanto che la RI era stata vista impegnata nelle coltivazioni stagionali, non meglio precisate, come imprecisato era rimasto il corrispettivo che avrebbe ricevuto. In realtà, conclude l'istituto, non vi erano validi elementi per contrastare l'assunto che la RI non aveva prestato attività di lavoro subordinato, ma era, in realtà, conduttrice del fondo del suocero. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il Tribunale ha insindacabilmente interpretato la domanda giudiziale come intesa ad accertare il diritto alle prestazioni previdenziali derivante dal titolo 3 all'iscrizione negli elenchi per aver prestato nell'anno 1987 il minimo di giornate lavorative richieste (51). Contrariamente a quanto sostiene l'Inps, è, quindi, il suddetto minimo ad aver costituito l'oggetto dell'accertamento giudiziale. Non sono fondate, inoltre, le contestazioni circa la correttezza logico-giuridica della motivazione con la quale il Tribunale ha giustificato la conclusione che era stata fornita la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Non vi è dubbio che quando, come nella fattispecie, sia stato contestato in sede amministrativa il presupposto dell'iscrizione e si sia proceduto alla cancellazione, è onere dell'interessato provare il fatto costitutivo del diritto all'iscrizione, e cioè la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., sez. un., 26 ottobre 2000, n. 1133). Il Tribunale non si è discostato dal suddetto principio e, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede in quanto correttamente motivato, ha ritenuto che la prova testimoniale, tenendo conto delle peculiarità del rapporto di lavoro dipendente in agricoltura, aveva fornito la prova delle prestazioni lavorative rese dalla RI sul fondo del suocero, il quale dava le direttive richieste dal tipo di lavoro e corrispondeva una retribuzione periodica, per almeno cinquantuno giornate lavorative. Deve aggiungersi che nessun elemento significativo era emerso circa la sussistenza di un rapporto di affitto. Nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione in difetto di costituzione della RI.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000. Il Presidente Млачено Il Consigliere estensore бериливибраний сті ши ееей IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001 I D A oggi, 0 , S 3 1 S 3 O RECOLABORATORE . A L 5 T T L R , . DI CANCELLERIA O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A - I D T 8 N I S - S G 1 O N 1 O P E S A M E I D I G A E A , G D O E O E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D