Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'articolo 284, terzo comma, cod. proc. pen., che consente al giudice di autorizzare il sottoposto ad assentarsi dal luogo di arresto in caso di "assoluta indigenza", va riferito ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro. Ed invero, la nozione di "bisogni primari" si carica di significati concreti con l'evolversi delle condizioni sociali, dovendo ritenersi in essi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, l'educazione e la salute. Ne consegue che non opera un'interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione "pauperistica" dell'assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1999, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 1/7/1999
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe La Greca " N. 2530
Dott. Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio Stefano Agrò " N. 16959/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze contro l'ordinanza 12 aprile 1999 del Tribunale del riesame di Firenze nei confronti di AL GE. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Udito, per il GE, l'avv. Gaetano Berni.
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre contro l'ordinanza in epigrafe con cui AL GE, in stato di custodia domiciliare, è stato autorizzato a svolgere attività lavorativa.
Deduce la violazione dell'art. 284 comma 3 c.p.p. in quanto, disattendendosi il carattere eccezionale della norma citata, se ne è data un'interpretazione analogica o estensiva, nel concedere l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa a soggetto che non versava in stato di assoluta indigenza, ma al più di mera difficoltà economica.
Conclude per l'accoglimento del proprio ricorso, chiedendo in via subordinata l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza perché atto abnorme, ove si ritenesse l'inoppugnabilità dell'originario provvedimento del GIP negativo dell'autorizzazione, ovvero la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ove si ritenesse che il provvedimento del GIP è impugnabile dinanzi al Tribunale del riesame e che la decisione di quest'ultimo non è suscettibile di ricorso in Cassazione.
2. In prossimità dell'udienza in Camera di Consiglio, il GE ha presentato memoria in cui conclude per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto
1. In conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 24 del 21 gennaio 1997), va innanzitutto confermata l'impugnabilità dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 284 c.p.p. in quanto incidenti in maniera apprezzabile e duratura sullo status libertatis della persona.
2. Nel merito il ricorso è infondato.
L'espressione "assoluta indigenza" impiegata dal comma 3 dell'art.284 c.p.p. va riferita ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro. La nozione di "bisogni primari", come tutti i concetti di valore cui il legislatore fa richiamo, si carica di significati concreti coll'evolversi delle condizioni sociali, dovendo oggi ritenersi in essa compresi, ed a puro titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, l'educazione, la salute. Non opera quindi un'interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che ciò riconoscendo, rifiuti una concezione "pauperistica" dell'assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio).
3. Ciò posto non si eccede dai limiti dell'ordinaria ragionevolezza. quando si ritiene che versi in condizione di assoluta indigenza, un soggetto che, dovendo mantenere se stesso, una moglie ed un figlio (sia pure in regime di separazione), si trovi senza fonti di reddito, anche se sia stato accertato che agli inizi del 1998 possedeva risparmi per circa 24 milioni.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999