Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1999, n. 2530
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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In tema di disciplina degli arresti domiciliari, l'articolo 284, terzo comma, cod. proc. pen., che consente al giudice di autorizzare il sottoposto ad assentarsi dal luogo di arresto in caso di "assoluta indigenza", va riferito ai bisogni primari dell'individuo e dei familiari a suo carico, ai quali non può essere data soddisfazione se non attraverso il lavoro. Ed invero, la nozione di "bisogni primari" si carica di significati concreti con l'evolversi delle condizioni sociali, dovendo ritenersi in essi comprese, a titolo esemplificativo, le spese per le comunicazioni, l'educazione e la salute. Ne consegue che non opera un'interpretazione analogica o estensiva, vietata dal carattere eccezionale della norma, il giudice che rifiuti una concezione "pauperistica" dell'assoluta indigenza, comprendendo nelle esigenze cui sopperire anche necessità ulteriori rispetto a quelle della fisica sopravvivenza (vitto, vestiario e alloggio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1999, n. 2530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2530
    Data del deposito : 1 luglio 1999

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