Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
¡ Aula 'A' 0 39 08 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POVOLO DALLA NÚ LA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrați: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 18535/00 Cron. 8346 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere 08.12/12/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA + sul ricorso proposto da: QU DI, elettivamente domiciliato in ROMA J lopresso studio VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 dell'avvocato GIAMPACLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliaLo in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA 2002 posure notarile 5408 giusta deles in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza 11. 443/00 del Tribunale di -MACERATA, depositata il 13/06/00 R.G. N. 27/98; udița la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha conclus per il rigetto del ricorso. -2- 1 18535/00 Svolgimento del processo Il Pretore di Macerata, Con sentenza del 2.12.1997, respingeva il ricorso proposto da NO AR diretto ad ottenere la condanna dell'INATI. alla corresponsione di una rendita per malattia professionale (ipoacusia bilaterale da rumore) che il lavoratore acsteneva essere eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa da lub prestata (cantoniere addetto all'uso di trattori spazzaneve]). L'appello proposto dall'assicurato veniva respinto dal Tribunale di Macerata con sentenza depositata il 13.6.2000. In motivazione il Tribunale Osservava che il Pretore а ragione si era discostato dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (che aveva la eziologia ritenuto professionale della ipoacusia) perché queste si erano fondate non già su elomenti dei quali era stata raggiunta la prova nel corso del giudizio in particolare nessuna prova era stata fornita dal ricorrente in ordine alia curata dell'attività periodo di lavorativa, al livello di rumorosità, al esposizione ai rumori, alla natura dei rumori medesimi), bensi sulle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di anamnesi. Rilevava altresi il Tribunale che per il periodo successivo al 1973, in cui il ricorrente aveva svolto le mansioni di capo cantoniere, e fino al 1993, data del pensionamento, nessuna prova era stata forniza in ordine alla esposizione al rischio. Per la cassazione di tale sentenza l'assicurato ha proposto sostenuto da due motivi. L'INAIL ha resisti o conricorso controricorso. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 61, 437 e 441 c.p.c. e 66 74 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, nonché vizi di motivazione, il ricorrente si duole che il Tribunale della consulenza tecnicaabbia disattesc le risultanze espletata in primo grado, che aveva accertato la natura professionale della malattia ed una conseguente percentuale di inabilità del 25%, sulla base di una asserita incompatibilità tra le prove testimoniali assunte e l'elaborato peritale, senza delle argomentazioni difensive E sostegnotener Conto dell'appello e senza disporre il rinnovo della consulenza tecnica. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. c crronea motivazione, il ricorrente lamenta Phon che il Tribunale lo abbia condannato al pagamento delle spese di consulenza tecnica sul presupposto della sola tomerarietà del gravame e senza alcun riferimento all'altro necessario presupposto, e cioè la manifesta infondatezza dell'appello. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha più volte affermato che ove venga addotta una malattia professionale non compresa nelle tabelle allegate al d. p.r. n. 1124 del 1965, come nella specie, il lavoratore ha l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia, infine, del rapporto eziologico fra questa e la tecnopatia;
detto rapporto di derivazione causale, in particolare, può essere ravvisaĻO anche in presenza di uri rilevante grado di probabilità, semprechè peraltro le eventuali conclusioni probabilistiche che siano raggiunte dal consulente tecnico ir. tema di nesso causale non ai fondino solo sulle indicazioni fornite dall'interessato in sede di anamnesi lavorativa, ma restino confermate da clementi oggettivi di riscontro (Cass. n. 6094 del 1996, Cass. n. 4443 del 1998). A questi principi giurisprudenziali, pienamente condivisi dal Collegio, si è correttamente attenuto anche il Tribunale. Il giudice di appello ha infatti rilevato che nella specie il lavoratore non aveva fornito in giudizio la prova di essere stato esposto, nello svolgimento delle sue mansioni, per un tempo sufficientemente prolungato, al preteso rischio ambientale, rappresentato dal rumore dello spazzaneve;
per contro il Tribunale ha ritenuto di non poter condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficic perché fondate su dati anamnestico-lavorativi e su ipotetici rischi lavorativi che solo il diretto interessato ha riferito al consulente, ma di cui mancavano in atti i necessari riscontri probatori. Nonostante il formale richiamo a violazioni di legge, meramente enunciate 2 non svolte, le doglianze che il ricorrente muove alla sentenza impugnata si risolvono Del prospectare vizi di motivazione in ordine all'apprezzamento delle prove. Le valutazioni che il Tribunale ha dalo delle prove testimoniali e documentali acquisite in giudizio, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si risolvono in apprezzamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità, se congruamente motivate е prive di contraddizioni A vizi logici. Il giudice di appello, con motivazione congrua e coerente, ha ritenuto non raggiunta la prova della eziologia professionale della malattia lamentata dal lavoratore osservando che fino al 1973 la guida delle turbine spartineve era stato del tutto saltuario e limitato a quattro mesi all'anno e che dopo il 1973 l'esposizione al rischio doveva ritenersi del tutto irrilevante atteso che assicurato da quella data e fino al pensionamento aveva svolto mansioni di capo cantoniere. A fronte delle motivate argomentazioni del Tribunale, le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata sotto motivazione si risolvono in i.l profilo del difetto di di una diversa valutazione definitiva nolla prospettazione delle prove, più favorevole all'assicurato, rispetto a quella data dal giudice di merito, ė sono pertanto inammissibili, risolvendosi in ипа richiesta di riesame nel merito della consentita al giudice dirisultanze ΠΟΠprobatorie, } legittimità. Anche il secondo motivo di ricorso A destituito di Jhon fondamento. Il ricorrente si duole della condanna al pagamento delle spese di consulenza tecnica in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non considerando che in secondo grado non è stata effettuata alcuna consulenza tecnica d'ufficio e che il Tribunale si è limitato a condannare l'appellante alle spese del secondo grado "in ragione della temerarietà del proposto valutazione della temerarietà dell'appello, gravame". Ja peraltro, costituisce alapprezzamento di fatto riservato un giudice del merito che non può essere oggetto di riesame da parte del giudice di legittimità. La consura, inoltre, si rivela priva di consistenza laddove deduce la omessa valutazione da parte del giudice di appello della manifesta infondatezza dell'impugnazione, poiché non è dato comprendere, né lo spiega il ricorrente, in che cosa la man festa infondatezza gi distingua dalla temerarietà della lite. 5 Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. A norma de l'art. 152 disp. atz. c.p.c. non si deve provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla por le apese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2002 lynzliche leisult Il Cons. estensore I Presidente О насов Дівробіна IL CANCELLIERE 2224117 STA DI BOLLO, DI 20 SESA, TASSA Depositate in Cancelloria STS DELUART. 13 17 MAR. 2003 jøggi. IL CANCELLERE 473 N. 533