Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8491 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE UNDEMA DI CASSAZIONE084 9 1/ 0 2 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIAN Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 13597/01 Cron.23382 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: LO CI RD, elettivamente domiciliato in ROMA ---- VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato POTITO STUDIO COSTI FLAGELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERLUIGI COSTA, GIUSEPPE POLITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato GERMANICO 172, presso lo studio 2002 in ROMA VIA 867 dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 680/00 del Tribunale di TRANI, depositata il 18/05/00 R.G.N. 1154/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Bari accoglieva parzialmente la domanda proposta dal sig. GE Lo CI, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, con la quale il ricorrente chiedeva che gli venissero riliquidati i compensi relativi al lavoro straordinario da lui prestato dall'entrata in vigore della legge n.42 del 1979. Avverso la decisione di primo grado l'Ente Ferrovie dello Stato proponeva appello al Tribunale di Bari il quale - rilevato che le doglianze dell'appellante attenevano alla individuazione della retribuzione del primo dirigente rilevante ai fini del computo del lavoro straordinario spettante al suo dipendente con riferimento al periodo 1° febbraio 1981-31dicembre 1983, nonché al 1986 e che il primo giudice, pur avendo escluso che dal 1979 al 31 gennaio 1981 fosse a tal fine computabile l'aumento del 40% disposto dall'art. 133, comma LD 1, della legge n.312 del 1980, aveva invece ritenuto computabili, a decorrere dal 1° febbraio 1981, i successivi ulteriori aumenti del 23% e del 15%, stabiliti, rispettivamente dagli artt. 10 e 11 del D.L. n.283 del 1981 - riformava parzialmente la sentenza del Pretore. Rilevava il giudice del gravame che sia la legge n.312 del 1980 che il D.L. n.283 del 1981 si caratterizzavano per la temporaneità e provvisorietà del trattamento economico disposto in favore dei dirigenti statali ed escludevano che gli aumenti loro concessi potessero riverberarsi sui compensi per il lavoro straordinario da costoro effettuato: per cui sarebbe stato assurdo che il legislatore avesse invece inteso, viceversa, aumentare la base di computo dello straordinario svolto dalle altre categorie del personale la cui retribuzione era "agganciata" a quella dei dirigenti suddetti. Quanto, poi al ricalcolo relativo al 1986 il giudice dell'appello affermava che erroneamente il Pretore aveva posto 1 a base del computo della retribuzione del lavoro straordinario effettuato dall'appellato il trattamento economico accordato ai dirigenti dall'Ente Ferrovie dello Stato con delibera del consiglio di amministrazione n.54 del 19 marzo 1986, così modificando il sistema normativo attinente ai compensi del lavoro straordinario per il personale non dirigente attraverso elementi spuri, ad esso del tutto estranei. Condannava quindi l'Ente Ferrovie dello Stato a pagare alla controparte la minor somma indicata nel conteggio contenuto nell'atto di appello. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari, il Lo CI proponeva ricorso che veniva accolto, per quanto di ragione, dalla Corte di Cassazione la quale preliminarmente sottolineava che le censure formulate dal ricorrente i investivano in via esclusiva la sentenza impugnata nella parte in cui aveva d l a t ritenuto inapplicabili, ai fini della determinazione del compenso relativo al a C lavoro straordinario, gli aumenti che, nella rispettiva misura del 23% e del 15% erano stati introdotti dagli artt. 10 e 11 del D.l. 6 giugno 1981 n.283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n.432 con la conseguenza che su ogni altra questione che aveva formato oggetto di controversia nei giudizi di merito si era, in difetto di impugnazione, formato giudicato. Così delineati i termini della discussione la Corte osservava che, mentre nella legge 11 luglio 1980, n.312, con la quale era stato introdotto un aumento generalizzato della retribuzione dei dipendenti statali nella misura del 40% era stato esplicitamente precisato che tale miglioramento non avrebbe operato “ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, chiunque ne fosse il beneficiario, una esclusione generalizzata del beneficio non si rinveniva negli artt. 10 e 11 del D.L. n.283 del 1981. La sentenza del Tribunale di Bari veniva quindi annullata e la causa era rinviata al Tribunale di Trani. Il lavoratore provvedeva a riassumere la causa dinanzi al Tribunale del rinvio il quale, disposta consulenza tecnica, stabiliva che al ricorrente spettava la minor somma, rispetto a quella liquidata dal Pretore, di £.5.493714 (comprensiva del danno da svalutazione monetaria e degli interessi legali) e rilevato che la somma di £.9.569.982, corrisposta dalle Ferrovie dello Stato in esecuzione della sentenza di primo grado, era maggiore di quella dovuta, condannava il Basta alla restituzione della somma di £.
4.076.268. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trani il Lo CI propone ricorso fondandolo su tre motivi. Resiste con controricorso la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a., a sua volta già Ente Ferrovie dello Stato). lok a MOTIVI DELLA DECISIONE at C 1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge in relazione agli artt.360 n.3 c.p.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c., 324 c.p.c., 384 c.p.c nonché carente, contraddittoria e illogica motivazione su punti decisivi della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), il ricorrente censura l'impugnata sentenza del giudice di rinvio per aver riliquidato il compenso per lavoro straordinario, riducendo in modo non corretto l'importo liquidato dal Pretore allo stesso titolo (sebbene le Ferrovie dello Stato avessero contestato soltanto l'an debeatur), anziché procedere correttamente alla determinazione del quantum sulla base dei valori determinati nei precedenti gradi del giudizio e indicati dalle stesse Ferrovie dello Stato nel ricorso in appello, e senza tener conto di una consulenza tecnica palesemente erronea ( che aveva tra l'altro negato l'inclusione dell'aumento retributivo di cui alla legge 312/80, pur ammettendo 3 il difetto di contestazione a tale proposito). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.394, 2° e 3° comma, 389, 392, 2° comma, 100, 329, 2° comma, c.p.c., 144 disp. att. c.p.c.) nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) e censura la sentenza impugnata per aver proceduto alla riliquidazione dell'intero compenso per lavoro straordinario, sebbene le Ferrovie dello Stato avessero appellato, solo parzialmente, la sentenza di primo grado, indicando un importo di quel compenso superiore rispetto a quello liquidato, per lo stesso titolo, dal giudice di rinvio. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norma di diritto (artt.99, 112, 349, 2° e 3° comma, 389, 394, 3° comma, 345 c.p.c., i LD principio processuale del doppio grado di cognizione nel merito) nonché vizio di motivazione(art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.) la sentenza impugnata viene censurata per aver accolto la domanda di restituzione delle Ferrovie dello Stato, sebbene questa fosse improponibile, in quanto introdotta per la prima vola nel giudizio di rinvio ed “in violazione del principio del doppio grado di cognizione nel merito di tutte le controversie civili". Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2. La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art.392 c.p.c.) si configura, non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, per promuoverne la sostituzione e, come tale, instaura un processo chiuso nel quale secondo l'orientamento giurisprudenziale (v. Sezioni Unite n.10598/1997; consolidato di questa Corte Cass.n.5149/2001, n.4663/2001, n.15787/2000, n.13906/2000, n.1568/2000, A n.2420/1999, n.617/1999, n.6829/1998, n.3532/1998, n.1221/1994, n.3211/1992, n.807/1990) - è alle parti preclusa (art.394, ultimo comma), tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccezion fatta per il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse salvo che - queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Coerentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata LD (vedi, per tutte, Cass. n.13906/2000) e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame ( v., per tutte, Cass. n.3193/2000; n.11399/1999) e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (v. per tutte, Cass. n.11615/1998; n.7494/1996; n.11552/1992). Del pari coerentemente per quel che qui particolarmente interessa, - i poteri - in dipendenza del carattere dispositivo delle del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative impugnazioni - legittimamente assunte dalle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale, la decisione del giudice di rinvio secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte le sentenze Cass. n.4987/2001, n.465/1999, n.3557/1994, con specifico riferimento al giudizio di rinvio;
n.8804/2001, n.785/1997, con riferimento al giudizio di appello) - non può essere meno favorevole, per la parte che abbia proposto l'impugnazione, rispetto alla sentenza oggetto del gravame e, quindi, non può dare luogo alla ང sua reformatio in peius in danno della stessa parte impugnante. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che, sul punto, le vengono mosse con il primo ed il secondo motivo di ricorso.
3. Come è stato ricordato in narrativa, la sentenza d'appello ha accolto integralmente l'impugnazione delle Ferrovie dello Stato riducendo il quantum debeatur all'importo dalle stesse indicato - in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda del lavoratore. Coerentemente, il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto dal essendo stato l'unico soccombente nel ricorso d'appello -lavoratore che- aveva interesse a proporlo. Catali L'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, e la conseguente cassazione della impugnata sentenza di appello - in base al rilievo che gli aumenti retributivi concessi al primo dirigente statale (dagli artt. 10 e 11 del D.L. n.283 del 1981, convertito in legge 432 del 1981) vanno computati ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario - imponevano al giudice di rinvio di considerare irriducibile il quantum liquidato dalla sentenza d'appello in ossequio al prospettato divieto di reformatio in peius e di - - limitarsi, quindi, soltanto ad integrare quell'importo in coerenza con il principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n.10303 del 1997 resa, per quanto si è detto, in questo stesso processo. La sentenza del giudice di rinvio, ora investita da ricorso per cassazione, ha proceduto, invece, alla riliquidazione dell'importo liquidato dal giudice dell'appello a titolo di compenso per lavoro straordinario, riducendolo alla misura indicata dalle Ferrovie dello Stato nello stesso giudizio di rinvio, ignorando, cocì, sia il divieto di reformatio in peius, sia il principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza 10303 del 1997 citata. Pertanto la sentenza ora impugnata va cassata senza rinvio (art.384, primo comma, c.p.c.). Infatti la causa può essere decisa nel merito (ai sensi dell'art.384, 1° comma, c.p.c.), condannando le Ferrovie dello Stato -in applicazione dello stesso principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 103030 del 1997 e disatteso dal giudice di rinvio (con la sentenza ora investita da ricorso per -cassazione) – al pagamento dell'importo dovuto all'attuale ricorrente – a titolo di compenso per lavoro straordinario - che risulta di agevole liquidazione, in base ad una semplice operazione matematica. Invero si tratta soltanto di aggiungere - al quantum già liquidato dalla sentenza LDo di appello ed irriducibile in ossequio al principio di reformatio in peius quanto dovuto a titolo di maggior importo di quel compenso, derivante dal calcolo sulla base del parametro consueto (costituito dal trattamento economico del primo dirigente statale, per stipendio e pensione, ai sensi dell'art.4 D.P.R. 16 settembre 1977, n.1188), ma tenendo conto, tuttavia della più elevata misura dello stesso trattamento, quale risulta stabilita dalle disposizioni applicabili, per quanto si è detto, alla dedotta fattispecie (art.10 e 11 D.L. n.283, convertito in legge n.432 del 1981).
4. La cassazione senza rinvio (ai sensi dell'art.384, là comma c.p.c.) comporta, poi, significative implicazioni sia per quanto riguarda la pronuncia sulle domande conseguenti (ai sensi dell'art. 389 c.p.c.), sia per quanto riguarda i provvedimenti sulle spese processuali (ai sensi dell'art.385 c.p.c.). Invero vanno proposte aliunde (ai sensi dell'art.389 c.p.c.), le domande 7 conseguenti alla cassazione senza rinvio (v.Cass.sentenze n.49/1999; n.9614/1996; 6784/1996) anche quando questa Corte decida contestualmente, come nella specie, la causa nel merito. Pertanto è inammissibile la pronuncia - investita dal terzo motivo di ricorso - sulla domanda di ripetizione di (asserito) indebito, proposta dalle Ferrovie dello Stato dinanzi al giudice di rinvio ( a prescindere dalle implicazioni, sul merito della stessa domanda, delle altre pronunce di questa Corte sul ricorso in esame). La cassazione senza rinvio, peraltro, impone a questa Corte di provvedere sulle spese dell'intero processo (art.385, secondo comma c.p.c.). -mentre sussistono Tuttavia va confermata la relativa statuizione del Pretore e giusti motivi per compensare integralmente le spese dei giudizi di appello e di LD rinvio - vanno invece poste a carico della Rete Ferroviaria dello Stato s.p.a., in base alla regola della soccombenza, le spese di entrambi i giudizi di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
decidendo nel merito, condanna la Rete Ferroviaria dello Stato s.p.a. al pagamento in favore del ricorrente, della somma liquidata dal Tribunale di Bari, con l'aggiunta dell'aumento derivante dall'applicazione degli artt. 10 e 11 del decreto-legge n.283 del 1981, convertito in legge n.432 del 1981, oltre rivalutazione ed interessi;
in ordine alle spese, conferma la statuizione del Pretore, compensa le spese dei giudizi dinanzi ai Tribunali di Bari e di Trani, condanna la Rete Ferroviaria dello Stato s.p.a. a rifondere le spese del primo e del secondo giudizio di cassazione, 39.55 oltre Euro 4.000 che liquida in complessivi euro (quattromila) per onorario. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2002 Grazca LD IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE kn ih ll I D , O L IL CANCELLIERE L 0 2 A 1 S 3 O S Depositato in Cancelleria . B 5 T A I . T R D Out 1361U. 2002 , N A ' A A L S T 3 E L S 7 E P - O IL CANCELLIERECim S D P 8 I - I N M 1 S I 1 G N A O E E D S A I G E D T A G E E N , O E L O T S R T E I T A R S L I I L G D E E O R D 0